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Contratti e trattamento dei dati

Il Report 2013-2014 di Insurance Europe affronta il delicato tema della privacy e della relativa disciplina, evidenziando quanto sia indispensabile una riforma organica dell’attuale normativa europea. Con alcune eccezioni a supporto di fondamentali diritti dei consumatori e dell’attività antifrode. (TERZA PARTE)

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In materia di privacy e di trattamento dei dati personali, più che in altri ambiti, un’armonizzazione tra le legislazioni nazionali è non solo auspicabile, ma quasi imprescindibile, alla luce anche delle recenti innovazioni tecnologiche e l’inarrestabile processo di globalizzazione.
Per tale ragione l’Insurance Europe si dichiara favorevole alla proposta della Commissione Europea di una riforma organica dell’intera normativa esistente al livello europeo in materia di trattamento dei dati personali. L’unica controindicazione – fa notare la federazione – potrebbe risiedere nel fatto che un riassetto di tale portata difficilmente riuscirebbe a regolare puntualmente sia i principi generali che le caratteristiche specifiche dei vari settori interessati. Nell’ambito del diritto assicurativo, ove il trattamento dei dati – spesso anche sensibili – già in fase precontrattuale risulta indispensabile al fine di valutare il rischio dei consumatori ed offrire loro la copertura adeguata, servirebbero invece norme ad hoc.

Le aree di attenzione: frode e  trattamento dei dati dei clienti

Vediamo alcuni esempi.
L’Insurance Europe raccomanda che venga mantenuta la possibilità – ostacolata dalla nuova proposta di Regolamento – per le imprese di poter condividere tra loro le informazioni relative ai clienti, al fine soprattutto di combattere i rischi di frode. Se agli assicuratori dovesse essere vietato di condividere tali dati, soprattutto con riferimento alla denunce di sinistri presentate presso altre compagnie, la lotta alle frodi assicurative verrebbe privata di uno strumento essenziale e minacciata in modo significativo.
Alta novità oggetto della riforma della Commissione europea attiene al c.d. “diritto ad essere dimenticato”, facoltà che consentirebbe ai clienti di poter ottenere una “cancellazione” totale di qualsiasi informazione ad essi relativa contenuta nei database di un’azienda. Sul punto, la proposta dell’Insurance Europe è che tale diritto non possa applicarsi laddove vi sia un rapporto contrattuale ancora in essere e, soprattutto, qualora determinate informazioni debbano essere mantenute presso l’impresa in forza di altre disposizioni normative (si pensi all’antiriciclaggio, ad esempio).
Da valutare con attenzione, infine, il criterio del “significativo squilibrio” tra i titolari del trattamento e i soggetti interessati (i consumatori). Nell’ambito assicurativo, il significativo squilibrio si potrebbe definire “genetico”, in quanto il consenso al trattamento è funzionale alla stipulazione del contratto stesso e, dunque, applicando tale criterio, il consenso del consumatore non sarebbe veramente “libero”. E’ necessario quindi valutare con attenzione l’ambito definitorio del principio introdotto dalla proposta, per evitare che un’eccessiva applicazione dello stesso possa portare effetti drammatici sulle imprese di assicurazione, le quali non sarebbero più in grado, così, i poter offrire i propri servizi ai consumatori.

Avv. Silvia Colombo e Avv. Benedetta Scotti – Studio Legale Zitiello e Associati

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