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Eiopa in stand-by sul parere tecnico

L’attività di raccolta e analisi dei pareri delle autorità di vigilanza nazionali è ritardata a causa della pandemia di coronavirus: l’autorithy prende tempo fino a fine 2020

Eiopa in stand-by sul parere tecnico hp_vert_img
Lo scorso 30 aprile, Eiopa ha pubblicato una comunicazione con la quale rinvia alla fine di dicembre 2020, per effetto dell’emergenza sanitaria in corso causata dal Covid-19, il rilascio del parere tecnico alla Commissione Europea sulla revisione della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso e di esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II).
Come noto, in data 11 febbraio 2019 la Commissione Europea aveva formalmente richiesto a Eiopa un parere tecnico sulla revisione di Solvency II, da concludersi entro il 2020. Nella richiesta, la Commissione Europea, nel sottolineare il rispetto dei principi fondamentali all’interno dei quali la revisione avrebbe dovuto aver luogo (quali, ad esempio, il livello di confidenza sottostante la calibrazione dei requisiti patrimoniali e l’applicazione di criteri di market consistency), esprimeva altresì la necessità che la revisione avrebbe dovuto consentire una valutazione olistica e completa del framework normativo di riferimento.
In particolare, in aggiunta alle aree indicate dalla direttiva come oggetto di revisione (tra le quali, le misure relative ai prodotti assicurativi con garanzie di lungo termine e le misure relative al rischio azionario; i metodi, le ipotesi e i parametri standard utilizzabili nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard; le regole e le pratiche di vigilanza relative al calcolo del requisito minimo di capitale; la vigilanza di gruppo e la gestione del capitale nei gruppi di imprese di assicurazione o riassicurazione), la Commissione Europea aveva identificato altre tematiche oggetto di assessment, tra le quali la vigilanza cross border, il rafforzamento del principio di proporzionalità, le riserve tecniche e i fondi propri.

Il contributo di Ivass
In data 15 ottobre 2019, Eiopa ha avviato la consultazione pubblica del parere tecnico elaborato in risposta alla richiesta della Commissione Europea, chiusasi il 15 gennaio scorso. Il lancio della consultazione è stato accompagnato dalla richiesta di dati alle competenti autorità nazionali (inclusa Ivass) finalizzata all’analisi di impatto del parere tecnico, alla quale ha fatto seguito la richiesta da parte di Ivass di dati alle imprese e ai gruppi interessati.
Già nella prima parte del 2019, si erano registrate prese di posizione sulla necessità di revisione di alcuni aspetti di Solvency II.
In particolare, l’Ivass, a mezzo dell’allora presidente Fabio Panetta, aveva segnalato l’inadeguato funzionamento di alcune misure, con particolare riferimento a quella più utilizzata dalle compagnie italiane e nota come volatility adjustment (o aggiustamento di volatilità), che non consente di mitigare variazioni significative negli spread sui titoli in portafoglio e che quindi, in contesti di mercato volatili, apporta benefici soprattutto a compagnie di paesi dell’Unione Europea che, in ragione della composizione degli investimenti, meno risentono della fluttuazione dei corsi. 

I punti da ridiscutere secondo Ania
Più di recente, l’Ania ha sottolineato, per il tramite del gruppo di lavoro costituito con finalità di revisione di Solvency II, la necessità di ripensare le seguenti tematiche, in aggiunta al già segnalato volatility adjustment:
  • (i) Interest rate risk: rispetto al quale l’associazione ha proposto una ricalibrazione della matrice di correlazione del rischio spread e quello del tasso d’interesse, per poter meglio riflettere eventuali scenari di tassi negativi;
  • (ii) Equity risk: di cui l’associazione di categoria sottolinea la necessità di un allentamento per gli scenari previsti dal Long Term Equity Risk Module;
  • (iii) Riserve tecniche: nei confronti delle quali l’Ania ha segnalato alcune criticità, tra cui la necessità di una revisione della metodologia di calcolo del risk margin, ritenuta eccessivamente conservativa;
  • (iv) Matching Adjustment: rispetto al quale si auspica un allentamento delle condizioni di applicabilità della misura. 
Al di là degli specifici ambiti sopra indicati, da tempo Eiopa auspica una maggiore armonizzazione della vigilanza, in particolare rispetto all’operatività delle imprese cross border, nonché maggiori poteri a livello europeo che le consentano di meglio coordinare le autorità nazionali competenti, soprattutto con riferimento alla centralità della tutela dei consumatori. Aree, queste ultime, divenute quanto mai cruciali, negli ultimi tempi, e che l’emergenza sanitaria, a cui seguirà, nei prossimi mesi, anche quella economica, sta rendendo sempre più centrali nell’attuale dibattito europeo.

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