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Le caratteristiche dell’arbitro assicurativo

Intervenendo nel corso di un webinar organizzato dall’Università di Salerno, Stefano del Polis di Ivass ha spiegato nei dettagli come funzionerà il nuovo organismo

Le caratteristiche dell’arbitro assicurativo
L’Arbitro assicurativo sarà un organismo indipendente e imparziale, per il cui funzionamento l’Ivass metterà a disposizione mezzi, strutture e personale. “Le controversie saranno sottoposte alla cognizione di uno o più collegi, ognuno costituito da cinque membri effettivi, più i supplenti, scelti tra soggetti con elevata professionalità, competenza, integrità e indipendenza”. Intervenendo nel corso di un webinar organizzato dalla Scuola di giurisprudenza del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Salerno, il segretario generale di Ivass, Stefano De Polis (nella foto), ha fatto il punto su questo nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo.

Il nuovo organismo che andrà ad affiancarsi all’Abf della Banca d’Italia e all’Acf della Consob, “così da ampliare il sistema delle tutele della clientela”, ha osservato De Polis.
Al momento il decreto Interministeriale è in fase di consultazione presso le principali associazioni del mercato e dei consumatori. “La sua definizione consentirà all’Ivass di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo”.

L’Arbitro assicurativo (il cui acronimo sarà l’Aas) si propone di migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati offrendo possibilità di dirimere in modo rapido ed economico i cosiddetti small claim in un settore in cui fisiologicamente sussiste una componente di dialettica tra l’impresa e gli assicurati. “All’operatività di questo Organismo – ha detto De Polis – dovrebbe accompagnarsi auspicabilmente un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario. Da non sottovalutare, inoltre, che la valenza delle decisioni andrà oltre il singolo caso, generando così quella che potremmo definire una “giurisprudenza” dell’Arbitro assicurativo. Pensiamo, ad esempio, alla corretta lettura di clausole contrattuali e alla conformità di comportamenti”.

L'attività dell'Ivass sui reclami

L’Aas verrà quindi ad aggiungersi all’articolato sistema, già operante in modo organico e consolidato presso l’Ivass, per favorire la soluzione delle controversie tra clientela e imprese. Alla tradizionale attività di gestione dei reclami verso l’operato di imprese/intermediari (nel 2020, circa 19 mila reclami, di cui il 55% Rc auto, 32% altri rami danni e 13% rami vita) l’Ivass, ha ricordato De Polis, ha progressivamente aggiunto attività volte a prevenire il contenzioso quali: il controllo sulla trasparenza dei prodotti e sulla correttezza delle modalità di vendita e del pagamento di prestazioni e indennizzi; l’assistenza fornita ai consumatori tramite il contact center (55mila telefonate ricevute nel 2020); lo sviluppo della cultura assicurativa che si va sempre meglio strutturando.

Le caratteristiche del nuovo organismo

Che fisionomia avrà l’Arbitro assicurativo? De Polis ha spiegato che il nuovo organismo si ispira alla struttura degli altri arbitri di settore, che rispondono ai criteri dettati dalla direttiva 2013/11 sui sistemi Adr e recepiti nel Codice del consumo. “Comunque, a parte necessari tratti in comune, la disciplina dell’Aas dovrà tenere conto delle peculiarità del sistema assicurativo”.

Diversamente da quanto previsto per l’Abf e l’Acf, ai quali si aderisce su richiesta, "l’adesione all’Arbitro assicurativo, considerato l’elevato numero degli operatori del mercato, avverrà in automatico con l’iscrizione all’Albo delle imprese, al Registro Unico degli Intermediari o ai relativi Elenchi, senza esigenza di ulteriori comunicazioni all’Ivass", ha detto De Polis. All’Aas aderiranno pertanto le imprese e gli intermediari italiani ed esteri operanti in Italia. Solo le imprese e gli intermediari Ue che operano in Italia in libera prestazione di servizio, cioè senza uno stabilimento, potranno chiedere di essere esclusi se comunicano di aderire ad un altro sistema Adr del Paese di origine, nell’ambito della rete europea Fin.net1.

Chi potrà rivolgersi all’Arbitro? “Considerate le peculiarità del rapporto assicurativo – ha osservato De Polis – il ricorso potrà essere presentato dal contraente, dall’assicurato o dal danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la compagnia”.

Come accennato all’inizio, le controversie saranno sottoposte alla cognizione di uno o più collegi, ognuno costituito da cinque membri effettivi, più i supplenti, scelti tra soggetti con elevata professionalità, competenza, integrità e indipendenza. Il collegio sarà a composizione variabile non solo con riguardo ai membri rappresentativi dei consumatori (come accade per l’Abf) ma anche per quelli espressione del mercato, attesa la struttura complessa e la varietà dei modelli operativi del sistema assicurativo italiano.

Analogamente a quanto previsto per l’Abf e l’Acf, prima di rivolgersi all’Arbitro assicurativo è necessario che tra le parti sia stato esperito un tentativo di soluzione della controversia attraverso la presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario. Il ricorso all’Aas potrà essere inoltrato in caso di omesso o insoddisfacente riscontro al reclamo, ma sempre entro 12 mesi dalla presentazione dello stesso, trascorsi i quali si presume che il reclamante abbia perso interesse ad agire nei confronti dell’impresa.

I tempi del procedimento saranno brevi: 90 giorni dalla presentazione del ricorso per formare il fascicolo mediante lo scambio degli atti istruttori ed ulteriori 90 giorni per la decisione, prorogabili di altri 90 in caso di controversie particolarmente complesse. Il procedimento si concluderà con una decisione, non munita di efficacia vincolante. "Questo significa - ha precisato De Polis - che il soggetto soccombente non è obbligato a dare seguito alla decisione dell’Arbitro." Tuttavia, come già previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali, dell’inadempimento della decisione dell’Aas verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell’Arbitro e dell’operatore (cd. effetto conformativo), "il che equivale a una vera e propria sanzione reputazionale".

Il segretario generale di Ivass, infine, si è soffermato su due peculiarità dell’Aas dovute al contesto in cui opererà: i limiti diversificati di competenza per valore e la possibilità di un giudizio di equità.
Quanto al primo aspetto, “nel decreto saranno previste soglie di valore diversificate in relazione ai vari rami in cui si articola l’attività assicurativa, con la possibilità per l’Ivass di ampliarle nelle proprie disposizioni attuative. Le controversie per le quali è possibile rivolgersi all’arbitro potranno riguardare l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti, nonché l’inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso”.
Quanto al secondo aspetto, è prevista la possibilità per l’Arbitro di decidere secondo equità, “nei casi in cui il petitum rientri negli importi previsti dall’articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile (che riconosce analoga facoltà al giudice di pace nelle cause il cui valore non ecceda euro 1.100, che verrà elevato a euro 2.500 dal 31 ottobre 20254) o laddove le parti ne facciano concorde richiesta”.

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