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L’indagine conoscitiva dell’Eiopa sulle polizze viaggi

L’autorità di vigilanza comunitaria ha emanato un documento che rileva elementi da tenere in osservazione sulla struttura del prodotto e sul rapporto commissioni/premi delle coperture per chi viaggia

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Il 28 ottobre scorso, l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato stampa, prontamente ripreso da Insurance Daily, che rimandava alla pubblicazione da parte di Eiopa di un’indagine sulle assicurazioni viaggio.
Il documento, disponibile sul sito dell’autorità comunitaria, è molto interessante, e ricorda indagini di simile natura condotte a livello nazionale dall’Ivass, come ad esempio l’Indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a prodotti e servizi di natura non assicurativa del 2014, l’Indagine sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti: premi, caricamenti e provvigioni del 2016 e il Report dell’indagine sulle polizze abbinate ai finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli del 2017.
In questo breve contributo cercheremo di capire meglio quali sono stati gli aspetti evidenziati dall’Eiopa, che, ricordiamolo, non si è limitata a pubblicare l’indagine ma ha anche rivolto un warning alle imprese del settore. Quali sono state, dunque, in sintesi, le evidenze emerse dall’analisi che ha coinvolto le compagnie che raccolgono il 60% dei premi lordi in ambito Ue nel settore viaggi?

Il rapporto commissioni/premi
Prima di tutto l’Eiopa ha sottolineato l’importanza del comparto, favorito anche dalla maggiore propensione dei cittadini a muoversi, vuoi in ragione del superamento dei momenti più bui della crisi economica, vuoi per un generale abbassamento delle tariffe, dovuto (anche) alle sempre maggiori quote di mercato conquistate dagli operatori low cost, nonché alla diffusione di canali alternativi per la distribuzione dei pacchetti viaggio (e quindi delle relative polizze abbinate). 
Delineato il contesto di riferimento, l’indagine ha preso in considerazione la prima delle criticità riscontrate, ovvero la presenza, in alcuni casi, di modelli di business con strutture di remunerazione fondate su livelli provvigionali troppo elevati (tematica questa simile a quanto riscontrato, ad esempio, dall’Ivass nell’ambito delle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti, quando l’Istituto si è occupato della materia).
Come può evincersi dal documento pubblicato dall’autorità di vigilanza comunitaria, in un contesto nel quale le commissioni medie pagate sono pari al 24% del premio lordo, alcuni assicuratori pagano commissioni molto elevate; non mancano casi in cui si supera di parecchi punti la soglia del 50%.
Un altro tema evidenziato è stato quello del rapporto sinistri/premi. Nell’ambito dell’indagine è risultato che la percentuale media dei sinistri pagati è del 40% rispetto ai premi, con una differenza minima in relazione ai diversi canali distributivi (agenti/broker, bancassicurazione, intermediari a titolo accessorio, aggregatori/comparatori), con punte, però, del 20% che sono state interpretate dall’Eiopa come un significativo indicatore di basso valore del prodotto per i consumatori.
L’indagine ha poi ricordato l’attenzione che si rende necessaria a seguito dell’ingresso nel mercato di nuovi operatori, nonché dallo sviluppo del canale on line, come strumento di distribuzione di prodotti accessori a pacchetti turistici, voli, crociere, viaggi in traghetto e quant’altro. 
A tal proposito, è interessante osservare come, stando ai dati raccolti da Eiopa, il canale distributivo rappresentato dai siti web e dagli aggregatori rappresenti a oggi ancora un incumbent, con il 2% dei premi sul totale di quelli raccolti dai soggetti partecipanti all’indagine (contro il 33%, ad esempio, degli intermediari a titolo accessorio). 

Proporzionare il prodotto al target
Veniamo ora al tema molto sensibile delle esclusioni contrattuali. Dal documento pubblicato dalla Vigilanza comunitaria si evince che circa il 70% degli assicuratori esclude le condizioni preesistenti; sempre la maggioranza delle compagnie che hanno partecipato all’indagine non ricorrono alla visita medica prima della stipula del contratto, la quale è, invece, più comune in occasione del sinistro, per valutare se lo stesso è connesso o meno a una preesistenza, in vista di una sua possibile reiezione. 
Di non poca rilevanza per i contraenti (in termini di potenziali costi ulteriori) sono poi le considerazioni svolte dall’Eiopa sul fatto che in molti casi le valutazioni sull’esistenza di eventuali altre coperture non sono fatte in sede di stipula della polizza ma in fase di gestione del sinistro, nell’ambito della quale gli assicuratori coinvolti valutano quale copertura deve operare (dividendo tra loro l’ammontare degli indennizzi).
Alla luce delle risultanze sopra sinteticamente esposte, Eiopa ha emesso l’avvertimento del quale abbiamo detto in apertura, sottolineando, in particolare, come i modelli di business che presentano livelli provvigionali troppo elevati, combinati a rapporti sinistri premi troppo bassi, presentano delle criticità alla luce dei principi normativi contenuti nella direttiva Idd. Principi trasposti nel nostro ordinamento con l’approvazione del dlgs 68 del 2018, che ha modificato il Codice delle assicurazioni e, tra l’altro, con la pubblicazione del Regolamento Ivass n. 40 del 2018 in materia di distribuzione assicurativa, oggi peraltro all’onore delle cronache, stanti le proposte di modifica contenute nel documento di consultazione del 2019. Secondo l’Autorità di supervisione comunitaria, le compagnie devono concentrarsi sul processo di approvazione dei prodotti, che ricomprende l’identificazione dei mercati target, allo scopo di garantire che non vi sia mismatching tra i prodotti stessi e le esigenze della clientela. In questa prospettiva, imprese e intermediari devono valutare gli accordi di distribuzione, per garantire di essere sempre in grado di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei clienti.

La posizione degli intermediari a titolo accessorio
A tal proposito, ricordiamo che l’indagine dell’Eiopa, tra i diversi canali distributivi, ha preso in considerazione anche gli intermediari a titolo accessorio (ad esempio le agenzie di viaggio), che in Italia possono agire nei limiti previsti dalla normativa di rango primario, ferme restando le esenzioni di cui all’articolo 107 del Codice delle assicurazioni, con l’importante limite dell’importo del premio versato per persona non superiore a 200 euro, nel caso di assicurazione accessoria, che copra la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato.
Come sappiamo, riprendendo il comunicato stampa dell’Ivass citato in apertura, Eiopa ha annunciato che provvederà, congiuntamente con le Autorità nazionali, a intensificare la vigilanza sulle imprese e sugli intermediari assicurativi operanti “a titolo accessorio”, come le agenzie di viaggio. 
Attendiamo, dunque, di vedere quali saranno le azioni di vigilanza specifiche che saranno intraprese, nonché quelle eventuali degli attori del mercato interessati.

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