Solvency II, da Eiopa nuove norme tecniche
A seguito della revisione delle regole di solvibilità per le assicurazioni, l'autorità di vigilanza propone dei piani di gestione del rischio di liquidità e nuove analisi del rischio macroprudenziale
Eiopa ha presentato alla Commissione Europea due progetti di norme tecniche di regolamentazione sui nuovi strumenti macroprudenziali introdotti a seguito della recente revisione di Solvency II. Il quadro aggiornato, fa sapere Eiopa, comprende due miglioramenti fondamentali: i piani di gestione del rischio di liquidità (Lrmp) per le compagnie, "che rafforzano la resilienza del settore garantendo il mantenimento di una liquidità sufficiente a soddisfare gli obblighi anche in situazioni di stress"; e le analisi del rischio macroprudenziale, che migliorano la capacità delle autorità di vigilanza di monitorare i rischi sistemici e le potenziali ricadute, integrando considerazioni macroprudenziali nelle pratiche di gestione del rischio delle compagnie.
La revisione della direttiva Solvency II ha introdotto l'obbligo per le imprese e i gruppi di sviluppare piani di gestione del rischio di lungo periodo per garantire che dispongano di liquidità sufficiente a soddisfare gli obblighi finanziari nei confronti dei contraenti e di altre controparti, anche in condizioni di stress. Le norme stabiliscono i criteri per la selezione delle imprese che devono effettuare analisi della liquidità a medio e lungo termine oltre alle valutazioni a breve termine, specificano inoltre il contenuto dei piani di gestione del rischio a lungo termine e la frequenza con cui le imprese devono aggiornarli.
La proposta di Eiopa si articola in una combinazione di criteri quantitativi e basati sul rischio: le imprese e i gruppi individuali con attività superiori a 20 miliardi di euro dovrebbero includere le analisi di liquidità a medio e lungo termine nei loro piani di gestione del rischio, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno scegliere di derogare a tale obbligo solo per le imprese con esposizioni a basso rischio di liquidità (con un meccanismo di opt-out) o, viceversa, estenderlo ai soggetti con bilanci più contenuti se il loro profilo di rischio giustifica l'inclusione (opt-in).
I piani dovrebbero essere aggiornati almeno una volta all'anno e in via urgente in caso di cambiamenti significativi nel profilo di rischio dell'impresa o al variare del contesto esterno.
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