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Idd e regolamenti Ivass: le novità per il 2020

L’istituto di vigilanza è intervenuto nuovamente sui regolamenti emanati appena un anno fa: l’autorità ha posto in pubblica consultazione le modifiche su governo dei prodotti e su una serie di disposizioni già in vigore

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In riferimento alle numerose novità contenute nei documenti di consultazione, pubblicati dall’Ivass lo scorso 23 settembre, ci dedicheremo in questa sede all’analisi del documento di consultazione n. 2, il cui obiettivo principale, ma non esclusivo, è quello di completare il quadro normativo sulla distribuzione dei prodotti Ibips, attraverso i canali di competenza dell’istituto di vigilanza, ovvero quelli costituiti dagli agenti e i broker e i loro collaboratori, dagli intermediari iscritti nella sezione C e dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti.
Mediante il documento, l’istituto di vigilanza ha inteso presentare una serie di ulteriori variazioni regolamentari, che troviamo, tra l’altro, nell’ambito del regolamento dell’Ivass n. 40 del 2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, sulle quali intendiamo concentrarci.
Come possiamo vedere, scorrendo le proposte di modifiche al Regolamento in questione, le stesse, oltre a riguardare le regole di comportamento per la distribuzione di prodotti Ibips, prendono in considerazione anche la razionalizzazione e la semplificazione degli obblighi a carico degli operatori e l’aumento della tutela del consumatore, oltre a toccare alcuni aspetti definitori, come ad esempio quello (fondamentale) relativo al concetto di distribuzione assicurativa (si veda al proposito l’art. 4, lett. d) dello schema di provvedimento, contenuto nel documento di consultazione.

Più razionalità, meno informazioni
Dal punto di vista pratico, questo significa che i distributori, nella finestra di tempo concessa dall’Ivass per poter formulare osservazioni, commenti e proposte (scadente, lo ricordiamo, il 31 ottobre 2019), sono chiamati a riflettere attentamente sulla portata delle novità in arrivo, tra le quali segnaliamo quelle in tema di documentazione precontrattuale e di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente. 
Nel contesto del documento viene proposta la revisione degli allegati 3 e 4, denominati rispettivamente, Informativa sul distributore e Informazioni sul prodotto assicurativo non-Ibip, ai quali si aggiungono gli allegati 4-bis Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo e 4-ter Elenco delle regole di comportamento del distributore.
La prospettiva seguita dall’Ivass sembra essere quella di voler incidere non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale, riducendo la quantità di informazioni da rendere a ogni contratto e razionalizzando le modalità di consegna della documentazione.

Attenzione alle esigenze del cliente
Ancora più interessanti sono le modifiche proposte in relazione alla fase di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, prevedendosi la consegna di un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore, in cui quest’ultimo attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze e alle richieste del contraente, specificandone i motivi.
Inoltre, viene proposta l’eliminazione dei commi 5 e 6 dell’art. 58 del regolamento 40, in base ai quali, riportando un approccio già seguito sotto la vigenza del Regolamento Isvap n. 5 del 2006, era consentita la vendita del prodotto assicurativo, anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste e alle esigenze del cliente o nell’ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.
Vedremo quali saranno gli esiti della fase di pubblica consultazione, destinati, in ogni caso a incidere sull’operatività degli intermediari, i quali, anche se in alcuni casi in una logica di semplificazione, dovranno molto probabilmente mettere mano a documenti e processi rivisti da poco più di un anno. 
Il tutto, fermo restando che tali attività dovranno procedere di pari passo con quelle richieste dal documento di pubblica consultazione n. 1 in materia di Pog, dove, lo ricordiamo, il legislatore delegato ha scelto un approccio differenziato, a seconda della tipologia di intermediario.

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