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Idd e regolamenti Ivass: le novità per il 2020

L’istituto di vigilanza è intervenuto nuovamente sui regolamenti emanati appena un anno fa: l’autorità ha posto in pubblica consultazione le modifiche sul governo dei prodotti e su una serie di disposizioni già in vigore

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A poco più di un anno dall’entrata in vigore dei regolamenti Ivass n. 39, 40 e 41, l’istituto di vigilanza è intervenuto nuovamente nell’ambito del cantiere Idd. Come lo ha fatto?
Lo ha fatto ponendo in pubblica consultazione due documenti, il primo dei quali recante uno schema di regolamento in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Pog), e il secondo recante uno schema di provvedimento destinato a incidere su una serie di regolamenti già in vigore, ovvero i regolamenti:

  • n. 23, recante la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dell’Rca;
  • n. 24, in materia di reclami;
  • n. 38, recante disposizioni in materia di governo societario;
  • n. 40, in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
  • n. 41 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Nell’ambito di questo articolo avremo modo di analizzare insieme i punti principali dei documenti in questione, partendo dal documento di consultazione n. 1, ovvero quello in materia di Pog. 
Nell’ambito di un intervento successivo ci dedicheremo, invece, al documento di consultazione n. 2, precisando sin da ora che entrambi presentano, anche se in proporzioni diverse, punti di interesse sia per le imprese di assicurazione, sia per i distributori.

Un approccio differenziato per la distribuzione
Iniziamo, allora, con il contestualizzare lo schema di regolamento in materia di Pog; le fonti a livello comunitario sono rappresentate dal regolamento delegato (UE) 2358/2107 (regolamento Pog), che ha integrato la direttiva Idd, mentre a livello interno sono rappresentate dall’articolo 30-decies del Codice delle Assicurazioni (Cap, come modificato e integrato a seguito del recepimento della direttiva Idd).
Proprio sulle disposizioni richiamate sopra e sull’articolo 121 bis del Cap (acquisizione da parte del distributore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi) si fonda il documento di consultazione n. 1, che si divide in tre parti.
La prima parte si riferisce al processo di approvazione dei prodotti assicurativi, la seconda disciplina l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, mentre la terza regola i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto gli Ibips. Lungi da noi il voler analizzare articolo per articolo lo schema di regolamento, aiutati anche dalla relazione di accompagnamento dello stesso, possiamo però evidenziare le direttrici lungo le quali si muove l’intervento dell’istituto. 
In particolare, concentrando la nostra disamina sul lato distributori, è agevole constatare come, in relazione al tema dell’individuazione degli obblighi di controllo in capo a costoro, il legislatore delegato abbia inteso attuare un approccio differenziato, anche in ossequio al principio di proporzionalità.

Obblighi di monitoraggio e revisione
Ecco, dunque, che solo per gli intermediari iscritti nella sezione D del Rui è stata attribuita all’organo amministrativo “la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo”, e alla funzione di compliance “il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l’obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate”. E gli altri intermediari? In relazione a questi ultimi l’istituto ha inteso stabilire obblighi di controllo interno ridotti, “prevedendo, senza prescriverne le modalità, il monitoraggio dei rischi di mancato adempimento agli obblighi Pog, l’obbligo di assicurare la completezza dei flussi e il compito di evidenziare eventuali criticità”.
Ciò detto, in attesa di continuare la nostra analisi nella seconda parte di questo articolo, ricordiamo che il termine per poter presentare commenti, osservazioni e proposte all’Ivass da parte del mercato è il 31 ottobre 2019 e che, salvo rinvii all’esito della fase di pubblica consultazione, il regolamento in materia di Pog dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto riportato nel relativo schema, il 31 marzo 2020.

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