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Solvency II: si stringono i tempi

Approvato dal Consiglio dei ministri, lo scorso 8 maggio, il testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva. Molte le novità di rilievo, di matrice comunitaria e nazionale, che puntano alla tutela del consumatore attraverso attività di vigilanza e valutazione della solvibilità delle imprese

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Anche l’Italia finalmente si adegua a Solvency II, la direttiva 2009/138/Ce del Parlamento e del Consiglio, che, oltre a rifondere, sostituendole, le precedenti direttive assicurative vita e danni (con la sola esclusione del ramo Rc auto), detta nuove regole in termini di vigilanza prudenziale e di requisiti patrimoniali per le imprese.

Il Consiglio dei ministri dello scorso 8 maggio ha approvato in via definitiva, previa acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, il testo di decreto legislativo di attuazione della sopra menzionata direttiva.

Il testo, ancora non disponibile per le vie ufficiali, prevede alcune novità di rilievo per gli operatori, in parte di derivazione comunitaria, altre, viceversa, di matrice domestica, tutte tuttavia finalizzate a rafforzare la tutela degli utenti del servizio assicurativo, anche attraverso strumenti a supporto delle Autorità di vigilanza nella valutazione della solvibilità globale delle imprese. 

Rafforzamento del ruolo del board e delle funzioni aziendali

Sotto il primo profilo, è ormai noto che Solvency II ridisegna i requisiti patrimoniali delle imprese in base ai rischi effettivamente sopportati da queste ultime. Le indiscrezioni relative al contenuto del decreto legislativo parlano di un ridisegno globale e complessivo della disciplina degli investimenti, a livello domestico, volta a recepire il principio di prudente autovalutazione da parte dell’impresa dei rischi assunti. Ne conseguirebbe l’abolizione dei limiti massimi stabiliti dalla precedente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche, ad esempio.

Sempre in quest’ambito, a livello di recepimento domestico della direttiva (che entrerà definitivamente in vigore il primo gennaio 2016) si interverrebbe sulla governance delle imprese, rafforzando ulteriormente il ruolo del board e introducendo specificamente la funzione attuariale, quale nuova funzione aziendale (accanto a quella di internal audit, gestione dei rischi e di compliance), maggiormente responsabilizzata nella valutazione delle riserve tecniche. 

Alle funzioni aziendali più importanti (gestione del rischio, internal audit, compliance e attuariale) verrebbe richiesto inoltre di possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 

Nuovi compiti per Consap

Le imprese sarebbero tenute a una periodica informativa ad Ivass, volta a consentire all’Autorità di analizzare il sistema di governo societario prescelto dall’impresa, l’attività esercitata, i principi di valutazione applicati ai fini del calcolo della solvibilità, la corretta gestione dei rischi, il fabbisogno e la gestione del capitale. Per le finalità di vigilanza sopra delineate, il decreto prevederebbe la possibilità di utilizzo da parte di Ivass delle società di revisione o dei revisori per le ispezioni presso le imprese. Verrebbero inoltre aggiornate le funzioni di Consap, che si sostituirebbe a Ivass nella tenuta dell’albo dei periti. 

Da ultimo, nonostante gli sforzi compiuti da Ivass per ri-avocare a sé la vigilanza sui prodotti finanziari assicurativi, questa rimarrebbe alla Consob, permanendo la poco chiara linea di demarcazione a oggi esistente tra le competenze delle due Autorità. Forse un’occasione persa, visto che la potestà di vigilare, da parte dei due Istituti, secondo le rispettive competenze, sulla trasparenza e correttezza nei confronti della clientela da parte degli operatori, si è a oggi tradotta spesso in una duplicazione di adempimenti per le imprese.



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