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Liberalizzazioni: quali novità per le polizze vita?

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La Camera dei Deputati, nella seduta di giovedì 22 marzo, ha votato la fiducia sulla Legge di conversione n. 27/2012 del Decreto Legge n. 1/2012, più comunemente noto come 'Decreto liberalizzazioni' o 'Cresci Italia', recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Tra le innovazioni più rilevanti in materia assicurativa spicca certamente il nuovo testo dell'articolo 28, la cui formulazione originaria è stata profondamente modificata dal Senato, anche in seguito a quanto emerso in sede di audizione con le associazioni di categoria e le vigilanze competenti.

Nello specifico, l'articolo 28 introduce importanti novità in tema di distribuzione dei prodotti assicurativi sulla vita, prevedendo l'obbligo per le banche, gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, qualora condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un finanziamento sotto forma di credito al consumo alla sottoscrizione di una polizza sulla vita, di presentare al potenziale cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi.

Già da una prima analisi, la disposizione ha generato forti dubbi interpretativi su due aspetti decisamente non marginali.
Anzitutto non pare del tutto chiaro il significato da attribuirsi al termine 'riconducibile', trattandosi di un concetto privo di una precisa connotazione giuridica.
Inoltre mal si comprende come tale disposizione debba coordinarsi con la recente riforma del Codice del consumo, occorsa in occasione dell'emanazione del cosiddetto 'Decreto salva Italia', che qualifica come pratica commerciale scorretta il comportamento di un intermediario finanziario, banca o istituto di credito che subordini alla concessione di un mutuo la sottoscrizione di una polizza connessa erogata" (sic!) dalla stessa banca, intermediario finanziario o istituto di credito.

Al contrario, è certamente apprezzabile lo sforzo compiuto dal Legislatore nel prevedere, al primo comma dell'articolo 28, una norma di collegamento con l'articolo 183 del Codice delle assicurazioni private e con le relative disposizioni di attuazione, in particolare il Provvedimento Isvap n. 2946/2011 che stabilisce il divieto di rivestire congiuntamente la qualifica di intermediario assicurativo e di vincolatario/beneficiario delle prestazioni. La Vigilanza assicurativa viene inoltre delegata a definire, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione, i "contenuti minimi del contratto di assicurazione" alla luce delle innovazioni introdotte.
Ci aspettiamo dunque, a breve, una probabile nuova definizione della struttura dei prodotti vita, con possibili ricadute sulla documentazione contrattuale e informativa.



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