“Assicurabilità” della colpa grave con il nuovo Codice dei contratti pubblici
A seguito di orientamenti discordanti tra loro espressi dalle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, si è recentemente espressa positivamente sull’opportunità di tutelare i progettisti e i verificatori dipendenti pubblici per errori nello svolgimento della loro attività. Tra gli effetti attesi, anche una maggiore disponibilità ad assumere incarichi
29/10/2025
PRIMA PARTE
Fatto salvo il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007. Pertanto tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del dlgs 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 del Codice civile).
Pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (Src, deliberazione n. 118 del 2025), la Corte dei conti, Sezione delle autonomie (con delibera di orientamento emessa il 2 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, dl 174 del 2012, pubblicata il 17 ottobre scorso) si è espressa in merito all’obbligo di copertura assicurativa a favore dei progettisti e verificatori interni, previsto dal dlgs 36/2023 (di seguito, il Codice dei contratti pubblici o, solo, il codice) all’art. 42 e agli artt. 37, comma 3 e 43 dell’allegato I.7 al codice.
In particolare, si è espressa sul punto se tale obbligo debba essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all’art. 3, comma 59, della legge 244/2007 di assicurazione della responsabilità amministrativa contabile e sia, pertanto, rivolto alla esclusiva copertura di danni a terzi, per la copertura di errori nell’esercizio dell’attività professionale, oppure se, al contrario, l’obbligo in parola debba essere considerato una deroga al divieto di cui sopra e, in tal senso, se esso consenta di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all’amministrazione e dunque anche della responsabilità amministrativa.
ORIENTAMENTI DIFFERENTI TRA LE SRC
La necessità di un intervento nomofilattico ha tratto origine dal contrasto indotto dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, allorché questa ha ritenuto che il nuovo codice dei contratti pubblici avesse introdotto una normativa derogatoria del divieto di assicurazione di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007, tale da consentire la possibilità, per l’amministrazione (con riferimento all’attività dei progettisti e i verificatori di progetto) di coprire il rischio del danno che essi possano provocare all’amministrazione, nonché il rischio di danni derivanti da colpa lieve, quale “elemento che discende dalla combinazione con il regime dell’art. 2236 c.c.” (così, Src Lombardia delibera 241/2024/Par), difformemente da quanto prospettato invece da altre sezioni (da ultimo Src Piemonte del. n. 89/2023 e n. 145/2024 e Src Emilia-Romagna del. 108/2024).
TUTELE IN LINEA CON I PROFESSIONISTI ESTERNI
La sezione delle autonomie è partita dal presupposto che l’amministrazione ha la possibilità di affidare ulteriori incarichi a peculiari categorie di dipendenti in possesso di specifiche competenze tecniche, attività quali appunto la redazione di un progetto o la sua verificazione, affiancandoli alle funzioni afferenti al profilo professionale di appartenenza (art. 3, comma 1, allegato I.7). Ha quindi ritenuto che le stesse ragioni di tutela dell’amministrazione che obbligano i professionisti esterni a essere muniti di adeguate polizze assicurative ai sensi dell’articolo 5 del dpr 7 agosto 2012, n. 137, funzionali a evitare che danni derivanti da loro errori si ripercuotano sui bilanci dell’ente, debbano imporsi anche ove a svolgere dette mansioni siano i dipendenti dell’amministrazione stessa.
Ne consegue, secondo la pronuncia in commento, un interesse proprio e concreto dell’amministrazione a stipulare contratti assicurativi, prodromici non solo a incentivare i dipendenti interni allo svolgimento di tali attività nel rispetto del principio di fiducia di cui all’art. 2 del nuovo codice dei contratti, ma anche a tutelarsi nell’ipotesi di danni che, direttamente o indirettamente, potrebbero determinarsi quale conseguenza di errori professionali dei propri dipendenti.
UN SOSTEGNO ALL’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Un interesse proprio e in concreto, dunque, che, secondo il supremo consesso contabile, conferma la validità e l’efficacia del contratto de quo, per le seguenti ragioni: anzitutto, perché la copertura assicurativa incentiva i dipendenti interni all’assunzione di incarichi altrimenti rifiutabili, in questo caso con conseguente aggravio di spese a carico dell’amministrazione che sarebbe costretta ad affidare tali attività a professionisti esterni, in distonia, pertanto, con il principio di valorizzazione delle professionalità interne caratterizzante il nuovo codice dei contratti. Altresì, perché, partendo dall’assunto che il professionista risponde di regola per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso, assicurando il progettista interno e il verificatore per colpa lieve, l’amministrazione tutelerà anche se stessa per i danni cagionati a terzi che, viceversa, in forza del principio di solidarietà passiva tra ente e dipendente a garanzia del creditore, si ripercuoterebbero in via indiretta esclusivamente sui bilanci dello stesso ente. Infine, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e rispondendo, per tali ipotesi, il prestatore d’opera dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave ai sensi del richiamato articolo 2236 del Codice civile, esclusa comunque ogni assicurazione per le condotte dolose, la polizza, coprendo danni cagionati a terzi e connotati da condotte gravemente colpose, garantirebbe all’amministrazione, in considerazione della sua realistica chiamata in causa in forza del già citato principio di solidarietà passiva tra ente e dipendente, il recupero delle risorse finanziarie spese per risarcire eventuali danni cagionati a terzi per responsabilità indiretta, altrimenti difficilmente recuperabili, e gravanti in conclusione sulle sole casse dell’ente.
Fino a questo punto, dunque, nessun elemento di novità rispetto al succitato orientamento finora ritenuto valido oltre che prevalente (v. le già citate Src Piemonte del. 89/2023 e 145/2024 e Src Emilia-Romagna del. 108/2024).
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