Insurance Trade

“Assicurabilità” della colpa grave con il nuovo Codice dei contratti pubblici

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sostiene l’opportunità di tutelare i progettisti e i verificatori dipendenti pubblici per errori nello svolgimento della loro attività. La pronuncia dettaglia gli ambiti che possono rientrare nella copertura assicurativa, le sue caratteristiche e i limiti, avanzando la proposta che tale orientamento possa essere valido anche per altre figure tecniche interne

“Assicurabilità” della colpa grave con il nuovo Codice dei contratti pubblici hp_vert_img

SECONDA PARTE


Fatto salvo il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007. Pertanto tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del dlgs 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 del Codice civile).




La Sezione delle autonomie ha precisato che, proprio in considerazione della peculiarità della fattispecie, l’oggetto del contratto di assicurazione dovrà essere esclusivamente funzionale alla copertura dei rischi legati all’esercizio dell’attività professionale dei dipendenti interni incaricati della progettazione e/o della verifica di progetto, sia contrattuali (per danni al committente, id est all’amministrazione), sia extracontrattuali, per danni a terzi, e non oltre tale perimetro: tanto si ricava, secondo la delibera in commento, dagli articoli 37 comma 3 e 42 comma 2 dell’allegato I.7 del codice. In particolare, l’articolo 37 comma 3 dispone che il soggetto (esterno) incaricato dell’attività di verifica debba essere munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell’articolo 43. L’articolo 42 prevede invece che il soggetto (esterno) incaricato dell’attività di verifica, che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico da disposizioni normative e dal contratto di appalto di servizi, sia tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento e debba essere escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. La disposizione, infine, precisa che, nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, esso debba rispondere nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. Sicché, in una logica di equiparazione della tutela con riferimento a progettisti esterni e interni alla pubblica amministrazione, nel caso del progettista interno l’espressione “nei limiti della copertura assicurativa” starebbe a significare che la polizza possa coprire solo i rischi legati alla attività professionale (di progettazione e di verifica) a lui richiesta, ultronea rispetto alle funzioni normalmente afferenti al rapporto di inquadramento organico con l’ente di appartenenza. Più precisamente, l’ambito di copertura dell’assicurazione dovrebbe essere definito e circoscritto nei limiti dell’attività professionale e unicamente per i danni che dalla stessa direttamente e immediatamente possano determinarsi, non estensibile però alla generale responsabilità civile per danni a terzi per qualsivoglia rischio della vita lavorativa. 


NOVITÀ SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Venendo poi alla responsabilità amministrativa, e qui è la novità, secondo la Sezione delle autonomie, la stessa, nel rispetto della generale previsione di cui all’articolo 3 comma 59, della legge 244/2007, non potrà essere oggetto di assicurazione se non nei limiti di una copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore interno nello svolgimento delle funzioni incentivate di cui all’allegato I.10 del codice e, dunque, per l’ipotesi di danni che l’amministrazione potrebbe subire, direttamente o indirettamente, per effetto degli errori professionali del suo dipendente nello svolgimento delle anzidette attività. In tal senso si spiega, ove il soggetto incaricato sia dipendente della stazione appaltante, l’inciso normativo per cui “esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”. Proprio in considerazione della delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione nei citati termini, tutte le condotte non confluenti nell’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore interno chiamato ad assolvere alle funzioni di cui all’allegato I.10 del codice, foriere di danno per responsabilità amministrativa, non potranno essere oggetto di copertura assicurativa, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 59, della 244/2007, e applicazione del previsto regime sanzionatorio.


LE CARATTERISTICHE RICHIESTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

È al lume di quanto anzidetto che dovrà essere applicato d’ora innanzi lo Schema tipo di polizza 2.1 introdotto con dm 193 del 2022, volto a regolare la “copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori”, il cui art. 1 stabilisce che l’assicuratore debba “tenere indenne l’assicurato [ossia il progettista interno] di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara” e in particolare quanto è previsto all’art. 5 (Rischi esclusi dall’assicurazione) secondo cui “l’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: […] d) relativi al danno erariale”, ossia non comprende la copertura del danno erariale derivante dall’esercizio delle funzioni normalmente afferenti al rapporto d’inquadramento organico con l’ente di appartenenza, diverse dunque dell’attività professionale di progettista e verificatore.

Ai sensi dell’art. 43 dell’allegato I.7, la polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, è previsto che la stessa debba avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo 1) non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500mila euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall’articolo 14 del codice; 2) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia, mentre per le opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia già coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, la polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla succitata lettera a) per lo specifico progetto.

UN PRINCIPIO DI TUTELA CHE PUÒ VALERE ANCHE PER ALTRE FIGURE

Il quesito al quale ha dato risposta la Sezione delle autonomie riguardava specificamente i ruoli di progettista e verificatore nelle attività indicate all’allegato I.10 del codice, ma in funzione di quanto è previsto all’art. 45, commi 1 e 7 del codice, rivolti ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati “con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. comma 1) anche “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale” (cfr. art. 45 comma 7 lett. c), non parrebbero esservi motivazioni per ritenere che quanto anzidetto non debba valere anche per tutte le restanti funzioni tecniche menzionate dal succitato allegato I.10 del codice e, più in generale, per tutte quelle fattispecie normative che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico dell’amministrazione, fermo restando che l’ambito di copertura dell’assicurazione dovrà, anche per tali figure tecniche, essere definito e circoscritto nei limiti dell’attività professionale eccentrica rispetto alle funzioni normalmente afferenti al rapporto di inquadramento organico con l’ente di appartenenza e non estensibile alla generale responsabilità civile per danni a terzi e all’erario occorsi a cagione di qualsivoglia rischio della vita lavorativa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti