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Ivass: si lavora per gli obblighi antiriciclaggio

È in pubblica consultazione fino al 22 luglio il regolamento attuativo degli obblighi antiriciclaggio predisposto dall’istituto

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In data 6 giugno 2013, l'Autorità di vigilanza assicurativa ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla prossima formulazione di un regolamento specifico concernente gli adempimenti di adeguata verifica e di registrazione della clientela da parte di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.
Tale provvedimento si inserisce nella più ampia regolamentazione di attuazione che l'autorità di vigilanza bancaria - da cui la vigilanza assicurativa ormai dipende - ha recentemente emanato, in data 3 aprile, con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio e alle relative specifiche operative concernenti le modalità di verifica e la tenuta dell'Aui, in esecuzione dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007.

In via preliminare si precisa come non tutti gli operatori del settore assicurativo rientrino nell'ambito di applicazione soggettivo della norma in commento, rientrandovi unicamente le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita, che abbiano sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in Stato membro Ue o terzo.

Per quanto concerne gli intermediari, la proposta di regolamento prevede che siano destinatari dei proposti obblighi attuativi i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del Rui, ossia agenti e broker che distribuiscono prodotti vita, nonché, stando alla relazione di presentazione della consultazione.gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.inseriti nell'elenco annesso.che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, qualora svolgano l'attività di agente o di mediatore di assicurazione".

Tra le principali novità della proposta di regolamento segnaliamo il fatto che le imprese dovranno attribuire a ciascun cliente una classe di rischio cui poi corrisponderà un livello di profondità e di estensione degli adempimenti identificativi e la circostanza per la quale, fra i soggetti verso cui andranno adempiuti gli obblighi di verifica e identificazione compare sia il contraente, che il beneficiario, che l'esecutore, ovvero quel soggetto, persona fisica o giuridica, cui sono attribuiti poteri di rappresentanza da parte del contraente o del beneficiario, nel trattare con le imprese.

La normativa proposta contiene sicuramente alcuni provvedimenti specifici che avranno un notevole impatto sull'operatività dei destinatari, imprese e intermediari. Sarà perciò interessare monitorare le osservazioni che perverranno alla vigilanza e le conseguenti risposte formulate da quest'ultima.
Segnaliamo, da ultimo, che la vigilanza accetterà eventuali commenti ed osservazioni fino al 22 luglio, data in cui si chiuderà la consultazione pubblica.

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