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Eiopa commenta la pubblica consultazione sull’open insurance

L’autorità europea ha reso note le proprie considerazioni sulle osservazioni raccolte tra gli stakeholder: tra queste, oltre alla centralità del tema della condivisione dei dati, emerge la potenzialità dei sistemi aperti per quanto riguarda la valutazione del rischio e l’identificazione delle frodi

Eiopa commenta la pubblica consultazione sull’open insurance hp_vert_img
Il 15 giugno scorso l’Eiopa ha pubblicato il proprio feedback relativo agli esiti della pubblica consultazione sull’open insurance, dalla medesima lanciata nel mese di gennaio del 2021. 
L’iniziativa segue quella dello scorso 6 maggio, quando l’Autorità ha reso noto sul proprio sito un documento analogo, relativo al discussion paper in tema di blockchain e smart contract in campo assicurativo.
Proprio su Insurance Daily avevamo avuto modo di richiamarne i capi salienti, tra i quali il fatto che l’implementazione delle tecnologie (blockchain e smart contract) in questione in Europa, anche per quanto riguarda le criptovalute, è ancora in una fase iniziale, fermo restando che andando ad analizzare bene il documento e le risposte dei soggetti interessati si possono scoprire iniziative interessanti, molte delle quali al di fuori dell’Unione Europea.
Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di pagare i premi e ricevere gli indennizzi in criptovaluta o ancora agli investimenti in asset di tale natura per quanto attiene alle polizze finanziarie/assicurative; sullo sfondo, poi, il tema della De-Fi (finanza decentralizzata) e le sue applicazioni in campo assicurativo e più in generale lo scontro tra la filosofia che sta alla base di un mondo della finanza e delle assicurazioni centralizzato rispetto a uno decentralizzato.

L’importanza del documento pubblicato dall’Autorità 
Il documento è importante perché fornisce una sintesi dall’alto delle risposte ricevute degli stakeholder e delle reazioni dell’Autorità stessa, in base alla quale poter poi procedere agli approfondimenti che più ci interessano.
Il tutto in un momento nel quale la logica della condivisione del dato è sempre più centrale, come dimostrato anche dal mondo dell’intermediazione finanziaria, dove il quadro normativo-regolamentare è più definito, grazie al recepimento della direttiva Psd2 in materia di servizi di pagamento (la direttiva Psd3 è alle porte).
Quest’ultima ha introdotto l’open banking, ovvero la condivisione dei dati e delle informazioni finanziarie dei clienti delle banche, autorizzata dai clienti stessi tramite open Api (Application Programming Interface, ossia un software che consente a due applicazioni di parlarsi l’una con l’altra) con soggetti terzi operanti nel settore dei servizi di pagamento (Third Party Provider – Tpp), per proporre nuovi servizi e prodotti innovativi e focalizzati sul cliente e le sue esigenze.
Ricordiamo, al proposito, che Eiopa, nell’ambito del paper pubblicato nel 2021, aveva, tra l’altro: provato a dare una definizione di open insurance, indicandola come l’accesso e la condivisione di dati personali e non relativi all’assicurazione di solito tramite Api, in quanto software che definiscono le interazioni tra più istanze o livelli software, compresi quelli gestiti da terze parti; analizzato gli use case ed elencato i rischi e i benefici e gli ostacoli di natura normativa.

Gli elementi salienti tratti dalle risposte fornite dagli stakeholder
In prima battuta, gli stakeholder hanno evidenziato casi d’uso ulteriori a quelli descritti nel documento, tra cui una migliore valutazione del rischio e un migliore rilevamento delle frodi. In particolare, è stato sottolineato il potenziale dell’open insurance per ottimizzare la tariffazione dei rischi e per migliorare la trasparenza, ma non solo. 
Gli intervistati hanno ricordato che la stessa permetterebbe alle Autorità di vigilanza di accedere ai dati in tempo reale, aiutandole così a monitorare la compliance in automatico.
Nessuna sorpresa in relazione al capitolo rischi/benefici: la maggior parte degli stakeholder ha condiviso le considerazioni espresse dall’Autorità nell’ambito del documento di pubblica consultazione. 
Interessante quanto sottolineato da Eiopa sul fatto che i risultati della consultazione non mostrano un netto accordo tra i partecipanti sui potenziali passi successivi da intraprendere. Ciò anche perché, come notato dall’Autorità, le questioni sollevate dal dibattito sull’open insurance riguardano obiettivi e soggetti di rilevanza e impatto più ampi rispetto al settore finanziario (vedi open banking).

Verso un regolamento sul Data Act
Fin qui la sintesi di Eiopa sui feedback ricevuti e sui propri commenti. E i prossimi passi?
Per quanto attiene ai prossimi passi l’Autorità continuerà a monitorare gli sviluppi legislativi che potrebbero incidere sull’open insurance, fornendo i propri contributi ove necessario.
Tra le iniziative rilevanti segnalate, la proposta di regolamento relativa al Data Act e tutte le iniziative che si collocano nel nuovo quadro dell’open finance di cui alla Digital Finance Strategy della Commissione Europea, tenendo in considerazione, aggiungiamo noi, la necessità di procedere all’approvazione di un quadro normativo-regolamentare che sia il più possibile future proof, ossia a prova di futuro.
Il rapido avanzare della tecnologia ha reso e può rendere obsolete norme che oggi sono l’architrave dell’industria assicurativa, con particolare riferimento a quello della distribuzione, come ad esempio la direttiva Idd. Il pensiero al proposito va alle considerazioni svolte sempre da Eiopa in occasione della pubblicazione del primo rapporto sull’applicazione della direttiva nel mese di gennaio 2022. 
In tale occasione come abbiamo avuto modo di ricordare sempre su Insurance Daily, sulla base del contributo fornito dalle Autorità nazionali e dagli altri soggetti interessati, in estrema sintesi, l’Eiopa ha evidenziato che il quadro normativo regolamentare disegnato dalla direttiva non è stato in grado di adeguare sufficientemente la forma e i tempi delle informative (regime cartaceo predefinito) in relazione all’ambiente digitale, e di affrontare in maniera adeguata le opportunità e i rischi legati alle piattaforme e all’intelligenza artificiale.
La sfida che attende il legislatore si presenta dunque particolarmente stimolante, anche alla luce delle spinte che possono provenire dal basso, come quelle di cui alla sandbox nazionale in materia (anche) assicurativa, in relazione alla quale sono già tre i progetti ammessi alla sperimentazione. 

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