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Ivass, pubblicato il Regolamento n.5 del 21 luglio 2014

L'Autorità dà attuazione a quanto previsto nell'art. 7 del dl 231/21-11-07, dettando modalità e procedure per l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati

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L'Ivass ha pubblicato oggi il testo dell'atteso Regolamento n.5 riguardante le disposizioni attuative sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231".

Il decreto in questione ha riordinato l'intera normativa riguardante la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando anche i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore (dunque anche il ruolo dell'Ivass) chiamato a emanare, di concerto con Banca d'Italia e Consob , le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari assicurativi.

Il Regolamento si compone di 35 articoli ripartiti in 6 Capi. Un elemento di novità, contenuto nel Capo I, riguarda gli intermediari che operano nei rami vita, i quali dovranno inserire anche il beneficiario tra le figure da identificare per verificarne l'identità.
Il Capo II è invece destinato alle imprese, e si compone a sua volta di cinque sezioni: la prima è dedicata al "rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; la seconda, agli "obblighi di adeguata verifica della clientela", che nella terza e nella quarta sezione vengono ulteriormente regolamentati, rispettivamente, come "semplificati" e come "rafforzati"; la quinta sezione riguarda "l'esecuzione da parte dei terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela".

Nel Capo III è contenuta la disciplina "sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di situazioni giuridiche" specificamente caratteristiche del settore assicurativo, disciplinando l'ipotesi di contratto per conto altrui (art 28) e l'ipotesi dell'obbligo di pagamento dei premi assicurativi da parte del terzo sprovvisto di specifico potere rappresentativo (art. 29).

Il Capo IV reca una sola norma (art. 30), specificamente dedicata all'adempimento dell'obbligo di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari.
Il Capo V (art 31 e 32), infine, regolamenta le modalità esecutive degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte degli intermediari "in chiave flessibilizzatrice della disciplina in materia, rispetto alle peculiarità funzionali di tale tipologia di operatori del settore assicurativo".

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