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Alea (Aleatorio)

Il contratto assicurativo per propria natura è basato sull’incertezza che un dato evento si verifichi. È tale incognita che determina il rischio che l’assicurato decide di trasferire e l’assicuratore di accettare. Senza tali condizioni, il contratto non può sussistere

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Dal termine latino che indica il gioco d’azzardo, l’alea individua il grado di incertezza sulla possibilità che un determinato evento si verifichi. 
In pratica, il termine indica il concetto di rischio e si pone alla base della disciplina assicurativa.
Si definisce “aleatorio” un contratto la cui prestazione è incerta, ad esempio, per la sua durata o per il suo valore economico.  
Il contratto di assicurazione incarna le caratteristiche di aleatorietà, in quanto esso prevede il trasferimento di un rischio tra le parti e il fatto che la prestazione da parte dell’assicuratore sia dovuta solo al verificarsi di un determinato evento incerto: il sinistro. 
Il Codice civile definisce a più riprese la polizza di assicurazione come un contratto aleatorio, nel quale le parti collegano gli effetti del contratto stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto. Nel contratto di assicurazione, cioè, deve sempre essere presente il concetto di rischio: esso determinerà l’entità del premio richiesto dall’assicuratore, che sarà più elevato, a fronte della maggiore possibilità che l’evento assicurato si verifichi.
La sussistenza dell’alea è dunque un elemento essenziale della polizza di assicurazione. Se il rischio si fosse già realizzato, il contratto sarebbe privo di effetti e se lo stesso non fosse mai esistito, la polizza sarebbe nulla. Allo stesso modo, la cessazione del rischio dopo la conclusione della polizza determinerà automaticamente lo scioglimento del contratto. 

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