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Danno Patrimoniale

A seguito di un illecito può verificarsi un danno al patrimonio del soggetto che l’ha subìto definibile come “danno emergente”, quindi conseguenza dannosa diretta del sinistro, o “lucro cessante”, se si tratta di mancato guadagno causato dall’evento

Danno Patrimoniale hp_vert_img
Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, cioè nella perdita economica subìta da un soggetto (persona fisica o giuridica), in seguito a un illecito commesso da terzi.
Esso consiste quindi nella diminuzione del patrimonio del danneggiato (e in tal caso si definisce come danno emergente), ma anche nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (in questo caso esso è invece definito come lucro cessante).
Questa tipologia di danno, che si distingue dal danno non patrimoniale, di cui ci occuperemo in un altro momento, viene dunque ricondotta alla sfera economica del soggetto colpito, poiché ne intacca il patrimonio, interferendo direttamente sulla sua capacità di guadagno.
L’articolo 1223 del Codice civile stabilisce che un danno è risarcibile se costituisce la conseguenza immediata e diretta dell’illecito subito. 
È quindi necessario che tra il comportamento illecito, l’evento lesivo e il danno sia individuabile un nesso (che in giurisprudenza è definito nesso causale), perché possa configurarsi una responsabilità da parte di chi ha commesso l’illecito e perché l’evento lesivo stesso sia collegabile al danno cagionato.
L’individuazione del nesso causale serve dunque a escludere ogni conseguenza dell’inadempimento o illecito che non sia immediata e diretta e definisce una relazione concreta tra quest’ultimo e il danno subito.
Come si è accennato, il danno patrimoniale sarà individuato come emergente se inerente a una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato. 
Un esempio tipico può consistere nelle spese che vengono sostenute in seguito al danno subìto, come quelle relative al ricorso a un meccanico, oppure all’acquisto di medicinali per curarsi, ecc.
Il risarcimento di un danno patrimoniale emergente sarà quindi ottenibile presentando tutta la documentazione che provi che tali spese siano state effettivamente sostenute (ricevute, fatture, ecc.). 
Distinguiamo due tipologie di risarcimento del danno emergente:
1. il risarcimento per equivalente, consistente nel pagamento di una somma di denaro, allo scopo di compensare il valore del bene distrutto, senza dover ripristinare la situazione di cui godeva il danneggiato prima dell’accadimento;
2. il risarcimento in forma specifica, attraverso il quale al danneggiato verrà reintegrato il bene distrutto o la condizione giuridica lesa, allo scopo di ripristinare la situazione preesistente al danno subito.

Danno da lucro cessante
Il danno da lucro cessante consiste invece nel mancato guadagno subìto dal danneggiato per non aver potuto svolgere la sua normale attività lavorativa. Per tale ragione, questa fattispecie di danno è anche definita come danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
In pratica, se in seguito a un incidente di cui è rimasto vittima, un professionista non fosse in grado di concludere un contratto che gli avrebbe normalmente fruttato un guadagno di 10mila euro, l’ammontare del lucro cessante risarcibile sarebbe pari a tale cifra, ma la questione non è sempre tanto semplice. 
Per quantificare questa fattispecie di danno occorrerà determinare il reddito effettivo della vittima, tenere conto del coefficiente di sopravvivenza a lui applicabile (a una maggiore sopravvivenza prevista, corrisponderà un risarcimento maggiore) e rivalutare il tutto alla luce dello scarto esistente tra vita lavorativa e fisica.
Da notare che la presenza di una lesione alla salute non determina automaticamente una riduzione della capacità di produrre reddito da parte del soggetto colpito: resta sempre in capo al danneggiato l’onere di provare come e in che misura l’illecito subìto abbia inciso sulla sua capacità di guadagno, come ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (inter alia, 14 novembre 2011 n. 23761; 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n.10031).
In altre parole, la sussistenza di un’invalidità permanente non comporta automaticamente e necessariamente un danno patrimoniale. Sarà il giudice ad accertare quanto la menomazione fisica subìta abbia effettivamente inciso sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria attività e in quale misura egli possa continuare a esercitarla, nonostante l’infortunio subìto.

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