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Buona Fede (Error & Omissions Clause)

Si tratta di una clausola di vasto uso nei contratti che consente di regolare l’eventualità in cui l’assicurato abbia omesso informazioni fondamentali utili per il sottoscrittore a conoscere appieno il rischio assunto, qualora l’omissione sia stata senza dolo o colpa

Buona Fede (Error & Omissions Clause) hp_vert_img
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice civile che, nell’ambito dei contratti assicurativi, normano il funzionamento delle dichiarazioni fornite dal contraente all’assicuratore, prevedono testualmente che: 
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto, quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. 
(…) “Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso”.  
In sostanza, si tratta di provvedimenti che servono a proteggere la società assicurativa, nel caso in cui al sottoscrittore fossero fornite informazioni fuorvianti, che potrebbero indurlo in errore, al momento della valutazione e dell’accettazione del rischio.
La legge prevede che il contraente/assicurato sia infatti tenuto a fornire all’assicuratore tutte le informazioni necessarie per comprendere la portata del rischio stesso, in modo che questi possa decidere se e a quali condizioni accettarlo.
Qualora l’assicurato abbia nascosto, seppur non artatamente, le caratteristiche essenziali del rischio, l’assicuratore avrà il diritto di rescindere dal contratto stipulato, con un preavviso di tre mesi, dal momento in cui l’omissione o la reticenza in questione siano emerse. 
Inoltre, se prima che l’assicuratore abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, si dovesse verificare un evento dannoso coperto dalla polizza, l’articolo 1893 prevede anche che la somma da questi eventualmente dovuta venga ridotta “in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”.
Si tratta quindi di due articoli del Codice civile che rivestono un’importanza fondamentale, per garantire agli assicuratori la possibilità di esercitare il loro ruolo in tranquillità. 

A tutela delle parti il contratto rimane valido, con un premio maggiorato
D’altra parte, per l’assicurato, queste norme possono nascondere delle notevoli insidie, ponendolo nelle condizioni di avere stipulato un contratto non valido o la cui validità possa essere gravemente inficiata. Per ovviare al pericolo della cancellazione della polizza stipulata, il contraente che avesse agito senza dolo o colpa grave può ricorrere alla clausola Buona Fede, nota anche come Error & Omission Clause.
Sempreché le dichiarazioni inesatte siano state fatte in buona fede, ovvero senza l’intenzione di raggirare il sottoscrittore, questa clausola prevede che restino fermi, sia la validità del contratto, sia il diritto dell’assicuratore di pretendere l’eventuale maggior premio dovuto a fronte del più alto rischio corso. L’assicurato dovrà quindi pagare un premio maggiorato, in base al tipo di valutazione che la compagnia farà in merito alle informazioni omesse, ma la polizza resterà valida e gli eventuali sinistri verranno regolarmente pagati.

Com’è facilmente intuibile, questa clausola è di uso molto comune, sia nelle polizze che assicurano beni di aziende, sia in quelle dei privati: essa si applica infatti a tutti i contratti assicurativi, tanto in ambito property (ovvero nelle polizze che assicurano danni ai beni) quanto in ambito casualty (nelle polizze, cioè, che assicurano la responsabilità civile). 
Nella Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (Rco) è molto diffusa una variante della sua formulazione, nota come Buona Fede Inail

Dal momento che le condizioni di questo tipo di polizza subordinano la validità della copertura alla regolare attuazione, da parte del datore di lavoro, di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dell’Inail e, in genere, per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria dei dipendenti, questa clausola protegge il datore stesso, quando il suo inadempimento non sia stato doloso, ovvero, nel caso in cui esso sia derivato da un’erronea interpretazione della (comunque ampia e complessa) normativa prevista in materia. 

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