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Assicurato

Con il termine si identifica il soggetto interessato dalla copertura assicurativa stipulata, che può essere o meno il contraente della polizza. Il Codice Civile disciplina i ruoli delle differenti figure coinvolte nel contratto

Assicurato hp_vert_img
È il soggetto, nell’interesse del quale viene stipulata un’assicurazione. 
In pratica, si tratta del beneficiario del contratto assicurativo (colui che riceve il pagamento dell’eventuale sinistro o nell’interesse del quale il sinistro viene pagato, come accade nelle polizze di Responsabilità civile). 
È possibile che l’assicurato non sia colui che stipula la polizza di assicurazione. Quest’ultimo è definito “contraente” e può o meno coincidere con l’assicurato stesso.
Insomma, i termini “assicurato”, “beneficiario” e “contraente” possono coincidere quando una persona acquista una polizza nel proprio interesse, ma è possibile che un contratto assicurativo venga concluso per conto altrui e in tal caso questi soggetti risulteranno scissi.
Questa è anche la ragione per la quale questi termini vengono sempre inseriti nel glossario dei contratti assicurativi: è sempre necessario tenere bene in mente chi sia il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza, al di là di chi sia colui che materialmente stipula il contratto e paga il relativo premio (che è invece il contraente).

La previsione di un beneficiario diverso dal contraente
Nel contratto di assicurazione, l’agire nell’interesse altrui riceve una disciplina particolare negli articoli 1890 e 1891 del Codice Civile, che prevedono rispettivamente le ipotesi di assicurazione in nome altrui e di assicurazione per conto altrui o di chi spetta. 
La disposizione contenuta nell’art. 1890 si riferisce all’ipotesi di una scissione tra colui che stipula il contratto (il contraente non assicurato) e colui nell’interesse del quale il contratto stesso è stipulato (l’assicurato non contraente). Tale ipotesi è limitata al caso in cui chi agisce in nome altrui sia privo del potere di spendere il nome dell’assicurato. 
Nel caso in cui la copertura assicurativa venga contratta da un rappresentante, in base a facoltà conferitegli dal rappresentato o dalla legge, troveranno applicazione le norme generali previste dal Codice in tema di rappresentanza.

Se invece l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, l’articolo 1891 prevede che il contraente debba adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, a eccezione di quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spetteranno comunque a quest’ultimo e il contraente non potrà farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato medesimo.
Avremo dunque una scissione tra lo stipulante e il beneficiario, come accade ad esempio quando una società di trasporti acquisti una polizza a favore di coloro che usufruiranno del suo servizio, senza conoscerne in anticipo l’identità.
Sia in dottrina sia in giurisprudenza si parte dal presupposto che, se non viene espressamente dichiarato nel contratto di assicurazione che lo stesso è stipulato per conto altrui o di chi spetta, la polizza si considererà contratta a favore di chi ne richiede l’emissione e paga il relativo premio. In questo caso, come abbiamo detto, contraente e assicurato coincideranno.

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