Insurance Trade

Chi è causa del suo mal…

Secondo una recente sentenza, chi prende parte a una competizione sportiva non può non mettere in conto l’eventualità di subire un infortunio, per cui è tenuto in prima persona a fare attenzione e non può ritenere responsabili gli organizzatori

Watermark vert
Vi sono accadimenti della nostra vita quotidiana che assumono, per una serie di ragioni, profili valutabili sotto molti aspetti, anche di rilievo strettamente giuridico.
Una semplice caduta mentre si cammina per strada, ad esempio, può determinare un normale fatto accidentale della nostra vita, ovvero divenire fonte di un’obbligazione risarcitoria, ove la buca sia stata generata per l’incuria di un responsabile; ancora, il fatto stesso può determinare l’insorgenza di un’obbligazione indennitaria in capo all’assicuratore infortuni.
In verità le statistiche che riguardano questi fatti, e che portano anche alla nascita di molte delle controversie, sono così vaste da riempire gli albi attuariali delle imprese di assicurazione, che, a seconda del ramo di riferimento, sono interessate alla meccanica dell’accadimento e alle valutazioni delle sue conseguenze sul piano fisico per chi li subisca.

Le responsabilità nell'attività sportiva
Una vicenda che, partendo della nostra quotidianità, porta a una altissima statistica di eventi infortunistici è quella legata all’attività sportiva, sia essa amatoriale ovvero professionale.
Si potrebbe dire che il lento decadimento fisico di ognuno di noi costituisca di per sé una causa determinante di tale elevata statistica: si pensi agli infortuni distorsivi o da rotture vere proprie di legamenti e comparti ossei determinati da scontri di gioco, movimenti errati o cedimenti strutturali durante una sciata (è, ahimè, accadimento di vita recente anche per chi scrive). Altre volte è la vittima stessa l’autore di una condotta pericolosa tale da generare l’incidente sportivo.
Il codice civile contiene alcune norme che consentono di regolamentare le casistiche nelle quali possa emergere un profilo di responsabilità per tali eventi. Sono certamente queste le norme contenute negli articoli 2050 e 2051 del Codice Civile. La prima norma pone una sorta di responsabilità in capo ai soggetti che organizzano o gestiscono attività pericolose. 
 L’articolo 2051 invece riguarda un’obbligazione generale di custodia in capo soggetto che, a diverso titolo, abbia il dominio su un bene del quale dovrà rispondere per le sue condizioni di degrado o di pericolosità verso gli utenti. Anche un semplice gestore di una palestra, ad esempio, può rispondere per le cadute accidentali o per i danni fisici riportati dai propri iscritti quando l’accadimento sia determinato da incuria o da una situazione ambientale divenuta pericolosa (è il caso scolastico della scivolata sul bordo bagnato della piscina, ovvero del peso che si stacchi da una macchina di lavoro, e così via).

Il pericolo può dipendere dalla condotta
Al tema che oggi trattiamo ci conduce una interessante sentenza appena depositata dal tribunale di Milano (sezione 10ª del 17 aprile 2018 - giudice dott.ssa Dell’Arciprete). 
La causa era stata promossa da un ciclista professionista contro la società organizzatrice del Giro d’Italia, riferendo che durante la 19ma tappa, dopo una curva si era trovato davanti uno spartitraffico contro il quale aveva impattato, provocando la successiva caduta di altri ciclisti.
Contro l’organizzazione, dunque, veniva invocata una responsabilità ex articoli 2043 e 2050 C.C. assumendo sia la colpa generale, che una specifica legata alla pericolosità in sé della competizione sportiva (art. 2050 C.C.) che si svolge sulle strade italiane spesso fonte di pericoli. 
Nel rigettare la domanda di risarcimento del danno (mandando quindi assolto l’organizzatore della competizione), il tribunale di Milano rammenta che ai fini della responsabilità ex art. 2050 C.C. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati.
Inoltre, sussiste in questi casi la responsabilità non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. 

L’atleta conosce il rischio
L’ente che programma un’attività sportiva deve, dunque, predisporre un’organizzazione adeguata, atta a evitare che da essa possano sortire danni a carico dei partecipanti, adottando tutte le cautele necessarie per contenere e non aggravare il rischio e per impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. 
È altrettanto vero, peraltro, che “in ambito agonistico coloro che partecipano all’attività sportiva necessariamente accettano il rischio a essa inerente: ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti - rientranti nell’alea normale di rischio - ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano approntato le normali cautele atte a circoscrivere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi”. Inoltre, “la partecipazione all’attività agonistica non esenta i concorrenti dal mantenere una condotta rispettosa delle regole di prudenza rapportate alla natura della gara stessa ed al contesto in cui essa si svolge”.
Nel caso in esame, osserva il tribunale, la gara avveniva lungo una strada pubblica utilizzata per la circolazione urbana ed extraurbana e a opera di atleti professionisti, che dovevano essere ben consci della natura del percorso, con i rischi in essa inclusi.
Nel caso specifico, ritiene il tribunale che la caduta dovuta a un ostacolo tipico di una condizione stradale comune, sia stata causata da disattenzione dell’atleta stesso e, in ogni caso, da uno di quei fattori di rischio proprio della competizione sportiva che qualunque atleta – iscrivendosi alla gara – deve esserselo rappresentato, accettandolo. 
Infatti “la partecipazione all’attività agonistica non esenta il corridore dal mantenere una condotta di guida rispettosa delle regole di prudenza rapportate alla natura della gara stessa e al contesto in cui essa si svolge, laddove lo spartitraffico era prevedibile e visibile, tenute altresì in considerazione le condizioni climatiche sfavorevoli, stante la pioggia battente”.
“La domanda risarcitoria (conclude il tribunale) non può, quindi, trovare accoglimento”.

Le responsabilità delle parti
Come spesso ci capita di fare in questa rubrica, dal caso particolare traiamo l’insegnamento giuridico generale. Il principio appena esaminato ben può essere adottato, innanzitutto, tanto per le competizioni agonistiche quanto per quelle amatoriali e, più in generale, per ogni pratica sportiva esercitata presso un centro, una struttura o anche un luogo sul quale un organizzatore abbia posto in essere le condizioni di svolgimento della gara. 
La partecipazione a qualunque attività sportiva rende il praticante onerato di un obbligo di prudenza e attenzione avente anche natura di autotutela e non solo per preservare l’incolumità degli altri partecipanti ma anche la propria. 
Al giudice, in ultima analisi, toccherà quindi distinguere fra gli accadimenti che fanno parte di un normale profilo di rischio della pratica svolta da quelli che invece siano stati generati in via esclusiva da una condotta illecita di terzi, siano essi gli organizzatori o i proprietari della struttura, ovvero altri partecipanti alla attività. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti