Insurance Trade

Da Solvency II nuove liberalizzazioni

Con l’abrogazione del regolamento 36 di Ivass sparirà l’attuale segmentazione degli attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche in investimenti: un’opportunità per le imprese di aprirsi finalmente ad asset alternativi

Watermark vert
Nella conferenza ospitata da Ivass sull’avvio di Solvency II, l’autorità di vigilanza, a confronto con i rappresentanti di Eiopa, i propri omologhi europei e gli operatori del mercato, ha tracciato un preliminare bilancio dei primi due mesi di esperienza del nuovo regime di regole applicato al mercato assicurativo.
Fra i temi discussi, oltre all’armonizzazione e alla convergenza delle prassi di vigilanza e dell’informativa al mercato, sta suscitando ampia eco la richiesta degli operatori di rivedere, già da adesso e in senso più favorevole alle imprese, la disciplina relativa all’assorbimento di capitale connesso alle riserve tecniche e agli investimenti.
La richiesta, che potrebbe apparire prematura in una fase di assoluto rodaggio dei complessi meccanismi sottesi a Solvency II, nasce dall’attuale congiuntura dei mercati, nei quali si registrano bassi tassi d’interesse dei titoli del debito pubblico, che stanno spingendo le imprese a ricercare investimenti alternativi più remunerativi, ai quali è tuttavia associato un significativo assorbimento di capitale.

LA “SFIDA” TRA IMPRESE E REGOLATORE

Al fine di comprendere le ragioni di tale richiesta è opportuno ricordare che attraverso Solvency II,  ancora in via di implementazione in alcuni Paesi europei, tra i quali l’Italia, si realizza una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra autorità di vigilanza e soggetti vigilati, i quali sono chiamati a farsi direttamente giudici (sia pure nei limiti e con i criteri posti dalle leggi, specialmente quanto al calcolo di assorbimento di capitale) dei propri rischi e della propria solvibilità, attorno ai quali delineare un’autonoma politica degli investimenti, da rimettere al vaglio finale del regolatore.
È proprio a questo aspetto di innovazione, che fa dire al presidente dell’Ivass, Salvatore Rossi, che spetta alle autorità di vigilanza “sfidare sistematicamente le imprese […] e controllare come i rischi sono individuati, misurati e gestiti”, che gli operatori dei mercati finanziari guardano con particolare interesse, nell’auspicio che Solvency II agevoli, accelerandolo, quel processo di iniziale liberalizzazione nel settore degli investimenti, cominciato nel mondo assicurativo con l’introduzione, nel regolamento Ivass 36 del 2011, dei finanziamenti diretti tra gli investimenti ammissibili.   

IL PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE

È ragionevole immaginare per le compagnie un ruolo sempre più attivo di investitori e, soprattutto, in investimenti alternativi? Attualmente, il mercato italiano sconta una fase transitoria che non permette di dare una risposta immediata.
Si è da poco conclusa la consultazione del documento Ivass 26 del 2015, con il quale l’Autorità ridisegna la governance delle imprese, introducendo il cosiddetto principio della persona prudente in materia di investimenti, già trasfuso nell’articolo 37-ter del Codice delle assicurazioni, con il quale, eliminato qualsiasi limite qualitativo e quantitativo nella scelta degli attivi, si rimette alle compagnie di: i) identificare, gestire e segnalare adeguatamente i rischi degli investimenti; ii) garantirne la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività; iii) diversificarli adeguatamente  così da evitarne un’eccessiva concentrazione.

SCENARI NUOVI

Fanno parziale eccezione al principio la disciplina dei finanziamenti diretti nonché le operazioni in strumenti finanziari derivati e in strumenti analoghi, rispetto ai quali l’Ivass, in linea con Solvency II, non abdica al proprio ruolo, richiedendo ai soggetti vigilati di documentare in modo logico rispettivamente la strategia degli investimenti dell’impresa e l’effettivo trasferimento del rischio.
Salvo quanto sopra, quando con il documento 26 sarà abrogato l’attuale regolamento 36 dell’Ivass, la liberalizzazione degli investimenti, potrà dirsi di fatto compiuta e, teoricamente, si potrebbero aprire degli scenari nuovi per le imprese e i mercati.
Con l’abrogazione del regolamento 36 sparirà definitivamente l’attuale segmentazione degli attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche in investimenti, crediti, altri attivi e depositi, e con essa i limiti massimi di investimento ammissibili per ciascuna di esse, che, a oggi, condizionano gli investimenti delle imprese.
Ne consegue che, l’interesse delle imprese a ricercare investimenti remunerativi, diversificando, ad esempio, tra quelli alternativi, quali titoli rinvenienti da cartolarizzazioni, minibond, project bond, securitized notes e titoli infrastrutturali, potrebbe crescere, soprattutto se l’attuale tendenza al ribasso dei tassi di interesse pubblici dovesse perdurare, senza scontare più le limitazioni del passato.

Le compagnie hanno mostrato scarso interesse nell’opportunità di investire in asset alternativi. Ora che le regole del gioco stanno cambiando sarà più facile per le imprese competere con la concorrenza internazionale, senza dimenticare, però, la prudenza tipica del mercato italiano

Allo stato attuale, l’interesse delle compagnie verso nuove opportunità d’investimento in strumenti alternativi non si è ancora completamente espresso. Le cifre relative agli investimenti in asset class alternativi e finanziamenti diretti risultano esigue: poco più di 40 milioni di euro investiti, in un mercato potenziale di circa 100 miliardi di euro. Le cause di tale cautela sono molteplici, tra cui la debole congiuntura economica, le incertezze connesse a un quadro normativo in evoluzione e la diffidenza storicamente diffusa verso certi strumenti finanziari. Non è un caso che il presidente dell’Ivass, abbia osservato che “se lo spazio aperto dalle nuove norme non è stato usato vuol dire che non sono stati offerti alle compagnie prodotti adeguati, o che ha prevalso in loro la prudenza nell’avventurarsi su terreni poco familiari"

I PROBLEMI DA SUPERARE

Le barriere all’entrata di molti mercati sono rappresentate dai costi associati allo structuring skills, cioè alla non familiarità di alcuni prodotti, che obbliga l’impresa a dotarsi di competenze altamente specializzate per la valutazione e la gestione dei rischi connessi a essi connessi, che fa crescere significativamente i costi, in particolare per le compagnie minori.
In aggiunta a tale fattore, ve ne sono poi altri connessi alle specifiche caratteristiche di talune tipologie di investimento. Ad esempio, l’investimento in asset backed securities (Abs) è considerato ancora poco attraente a causa dei costi regolamentari che ne penalizzano la detenzione e a causa dello scarso livello di liquidità. La negoziazione di tali titoli è frenata dall’assenza di standardizzazione e trasparenza informativa e dalla perdurante divergenza tra le discipline nazionali, che a oggi non ne consente la comparabilità.
Con riferimento ai minibond, poi, oltre alla poca liquidità, vi è una difficoltà di assessment del rischio, legata al fatto che le imprese di assicurazione non sono ancora in grado di analizzare il rischio di investimento nelle Pmi.

UN RECUPERO DEL DEFICIT DI CONCORRENZA

D’altro canto, gli auspicati effetti positivi del nuovo impianto normativo sono molteplici e significativi, tra i quali una robusta iniezione di liquidità ai mercati finanziari, una maggiore competizione tra le imprese, una rivitalizzazione di alcuni prodotti (in particolare, i prodotti vita tradizionali, che cominciano a perdere di attrattività proprio in ragione dei bassi tassi di rendimento dei titoli di Stato). Più in generale, alle imprese italiane sarebbe offerta l’opportunità di recuperare il deficit di concorrenza con quelle straniere, da sempre avvantaggiate da interpretazioni domestiche più flessibili sul tema dei limiti agli investimenti, sempre che le differenze di approccio tra i supervisori nazionali siano superate.
Incertezze al momento sembrano residuare forse sulla futura disciplina delle polizze vita a contenuto finanziario, rispetto alle quali appare necessario comprendere se, anche in questo caso, la logica prudenziale, di protezione degli interessi dei contraenti, avrà la meglio su Solvency II.       

MAGGIORI VANTAGGI DA MAGGIORE FLESSIBILITÀ

C’è tuttavia da chiedersi se il mercato assicurativo italiano sarà in grado di cogliere quest’opportunità.  
A giudicare dallo scarso attivismo in materia di investimenti più rischiosi come pure dalle reazioni tiepide all’introduzione della disciplina del direct lending, è forse ragionevole ritenere che, almeno in una prima fase, gli operatori staranno un po’ alla finestra, in attesa di comprendere meglio gli impatti della nuova disciplina sul mercato e, in quest’ottica, anche le reazioni di Ivass, favorendo opzioni più conservative. È auspicabile, però, che superata la tradizionale ritrosia del mondo assicurativo per le novità, il settore si avvantaggi delle potenzialità che la nuova disciplina porta con sé, che rischiano tuttavia di rimanere lettera morta qualora gli appelli degli operatori a una maggiore flessibilità rimanessero inascoltati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti