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Il diritto di essere preparati a un evento infausto

Il diritto a essere informati differisce dal diritto all’autodeterminazione, ma entrambi possono rientrare nel danno morale, perché causano impreparazione a gestire una situazione negativa non attesa. Si esclude però la duplicazione del risarcimento

Il diritto di essere preparati a un evento infausto hp_vert_img
Con la pronuncia n. 15076 del 5 giugno 2025 la sezione terza civile della suprema corte di Cassazione ha avuto modo di precisare il discrimen sussistente tra danni derivanti dalla lesione del diritto all’informazione del paziente e quelli conseguenti alla lesione del diritto alla autodeterminazione. La fattispecie concerne una controversia da omessa diagnosi, e relativa informazione, in relazione alla patologia di due gemelle nasciture, risultate affette da una grave forma di talassemia, la quale non era stata diagnosticata nel corso della gestazione nonostante le analisi disposte dai medici su richiesta dei genitori, portatori sani della malattia. La vertenza riapproda alla suprema corte di Cassazione con giudizio di rinvio in relazione al “danno biologico” accertato in conseguenza della omessa diagnosi circa la patologia di cui le gemelle erano affette.
La corte territoriale nel giudizio di rinvio riconobbe un ulteriore importo a titolo di lesione del diritto all’autodeterminazione. Le censure, principalmente svolte dai sanitari e dalla struttura sanitaria, si incentrano sullo sconfinamento della corte territoriale rispetto al dictum della Cassazione in sede di rinvio, in quanto, a loro dire, il rinvio era stato disposto per la sola valutazione del danno biologico dei genitori (“eventuale riconoscimento del danno biologico quale conseguenza della riconosciuta lesione dell’autodeterminazione”), mentre il giudice del rinvio ebbe a esaminare, sotto il profilo del danno morale, le conseguenze non patrimoniali della violazione del diritto all’autodeterminazione dei genitori.

La questione della liquidazione del danno morale
Le censure vengono ritenute infondate e il ricorso non viene accolto. La Suprema Corte, infatti, sposa il ragionamento della corte di rinvio, secondo cui l’evento dannoso da risarcire risiede nel danno morale – da liquidarsi in via equitativa – derivante dalla provata sofferenza per essere stati colti “impreparati” dalla nascita delle gemelline affette da talassemia. Questa posta di danno sarebbe differente dalla lesione della consapevolezza della scelta, ovvero afferente alla lesione del diritto dei genitori a essere informati sulla salute dei nascituri per esercitare le scelte appropriate, in particolare quella di abortire o meno.
Fatta questa premessa, si esclude che la liquidazione fatta dalla corte di merito integrasse una duplicazione del danno morale già liquidato per non avere potuto la coppia valutare la scelta abortiva al tempo della gestazione.
La “nuova” componente di danno riconosciuta, valutata e liquidata anch’essa in termini di danno morale, viene inquadrata nella “mancata possibilità di prepararsi psicologicamente e per tempo a tutti i disagi conseguenti alla nascita di due gemelle affette da una grave patologia”.
Ecco dunque che la corte di Cassazione afferma che in riferimento all’aspetto semantico del danno biologico, il dictum della Cassazione di rinvio è stato correttamente inteso dalla corte di merito, in quanto circoscritto alla specie del danno morale facente parte del più ampio concetto di “danno alla persona”, e pertanto nessuna duplicazione liquidatoria sotto il profilo di danno biologico vi è stata.

“Disagio” è danno morale?
Da quanto sopra, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni noti principi, ovvero:
la ontologica distinzione e le differenti conseguenze che portano il danno da lesione del diritto all’informazione da quello all’autodeterminazione;
la possibilità della sussistenza di una lesione del diritto all’autodeterminazione indipendentemente dalla scelta abortiva dei genitori.
Sembra però a questo punto legittimo chiedersi se detta “ulteriore” componente di danno morale meriti dignità risarcitoria, ovvero domandarsi cosa di diverso avrebbero potuto fare i genitori per “prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita delle bambine con problemi di salute gravi”, qualora la diagnosi fosse stata fatta per tempo e in ipotesi comunque di mancata scelta abortiva.
In proposito, non si può nascondere che per detto titolo gli attori chiesero un riconoscimento per lo “stress” conseguente alla nascita e che la stessa corte di Cassazione sostanzialmente riconduce la fattispecie al “notevole disagio sopportato dai genitori per essersi trovati impreparati ad affrontare subitamente la grave e inaspettata patologia della prole”. C’è dunque da chiedersi se detto “disagio”, in assenza di sintomi di rilievo medico collegati che avessero dato vita a patologie, abbia dignità per assurgere a vero e proprio danno di natura morale o essere degradato a danno di natura esistenziale e basta, ovvero abbia rappresentato, seppure con la serietà che il caso impone, un mero disagio e basta.

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