Arbitro assicurativo, un commento alle disposizioni
Ivass ha reso note le decisioni in ambito operativo a proposito del regolamento che stabilisce le procedure e gli ambiti di operatività relativi alla risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono mettere di fronte le compagnie e gli intermediari ai propri clienti
12/06/2025
Il 23 maggio scorso, l’Ivass ha pubblicato le disposizioni tecniche e attuative di cui all’articolo 13 del decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonchè dei criteri di composizione dell’organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private.
Trattasi del provvedimento con il quale l’autorità di vigilanza assicurativa dà attuazione al sopra menzionato decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy, con il quale, in attuazione, a sua volta e tra gli altri, dell’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private1, si definisce, in via alternativa rispetto alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, un’ulteriore modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, consistente nell’arbitro assicurativo.
Adesione automatica per tutte le compagnie e gli intermediari
Aderiscono automaticamente a tale sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie assicurative le imprese e gli intermediari iscritti agli albi di appartenenza, incluse le imprese e gli intermediari stranieri operanti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, potendo tuttavia questi ultimi comunicare a Ivass entro il prossimo 30 luglio la loro adesione ad altro sistema risolutivo stragiudiziale di controversie nel proprio paese di origine e pertanto richiedere di non essere automaticamente considerati aderenti.
Per le imprese e gli intermediari che iniziano a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in data successiva al 23 maggio, è sempre possibile dare comunicazione a Ivass dell’intenzione di non aderire all’arbitro assicurativo nei quarantacinque giorni successivi alla data di avvio della propria operatività nel nostro paese.
Le imprese e gli intermediari (automaticamente) aderenti invece dovranno, sempre entro il prossimo 30 luglio, comunicare all’autorità un referente per la gestione dei ricorsi e il mezzo elettronico utilizzato per l’interlocuzione con l’arbitro assicurativo (esempio Pec).
Gli ambiti di competenza
All’arbitro assicurativo potranno ricorrere soggetti, che non svolgono in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario, che abbiano presentato un reclamo all’impresa o all’intermediario (condizione di ammissibilità), che abbiano ricevuto risposta sul reclamo valutata insoddisfacente o nessuna risposta, su questioni afferenti l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti le prestazioni e i servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di condotta riguardanti l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
In particolare, rientrano nel novero delle competenze dell’arbitro, tra l’altro, i reclami riguardanti la corresponsione di una somma di denaro che, tuttavia, non superi i seguenti importi:
• euro 300mila per i contratti di ramo I (durata della vita umana) e le prestazioni siano dovute solo in caso di decesso;
• euro 150mila, se la controversia riguarda i contratti del ramo I (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) e tutti gli altri contratti di assicurazione sulla vita;
• euro 2.500 per i danni relativi all’attivazione di una polizza di responsabilità civile;
• euro 25mila in tutti gli altri casi di polizze di assicurazione relative al ramo danni.
Non rientrano invece nelle competenze dell’arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e, più in generale, le questioni rimesse alla competenza della Consap, nonché le eventuali vertenze relative ai grandi rischi.
Le controversie rimesse alla competenza dell’arbitro sono di natura meramente documentale, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di sentire le parti nei casi nei quali la controversia riguardi polizze di responsabilità civile.
Le regole per la pubblicazione delle decisioni
Le disposizioni definiscono, poi, in misura puntuale le caratteristiche dell’arbitro prevedendo, tra l’altro, le procedure di selezione dei componenti del collegio e lo svolgimento delle riunioni dello stesso.
Le decisioni dell’arbitro assicurativo saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito dell’organo. L’eventuale inosservanza delle decisioni sarà resa pubblica in apposita sezione del sito internet dell’arbitro, ove rimarrà pubblicata per un periodo di cinque anni. L’impresa o l’intermediario inadempiente ne daranno pubblicità sul proprio sito per un periodo di sei mesi sul proprio sito o, in mancanza, mediante affissione della decisione dell’arbitro nei propri locali.
Il mercato è in attesa della comunicazione con la quale Ivass informerà gli operatori circa l’inizio di operatività dell’arbitro assicurativo.
1 Si veda, in particolare, il secondo comma della norma citata che prevede quanto segue: “Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Giustizia, su proposta dell’Ivass, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥
