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Ivass emana il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio oncologico

L’obiettivo è quello di tutelare le persone guarite, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi

Ivass emana il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio oncologico
L’Ivass ha emanato il provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. 193), definita dall'istituto di vigilanza come "un atto di grande civiltà e senso etico che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari", si legge in una nota. 

Con il provvedimento oggi emanato l’Ivass intende rafforzare "la trasparenza e la tutela dei consumatori, assicurando che chi ha superato una malattia oncologica possa accedere alle polizze senza discriminazioni", osserva l'Istituto di vigilanza.

La legge, ricorda l'Ivass, ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di: richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia; utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio. 

Il provvedimento di Ivass chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018. Sono esclusi i prodotti Rc auto, per i quali il dato sanitario riguardante la malattia oncologica risulta irrilevante. In particolare, l'Istituto mette in rilievo due passaggi.  Il primo riguarda gli aggiornamenti: nei Moduli unici precontrattuali (Mup) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi), dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone - guarite da più di dieci anni, cinque anni per i minori di 21 anni oppure nel termine più breve previsto per specifiche casistiche - non sono tenute a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) su tali pregresse patologie.  
La seconda disposizione riguarda le  imprese e i distributori, che "non possono raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, né utilizzarle per determinare condizioni contrattuali o valutare il rischio (divieto di acquisizione e utilizzo di dati sanitari); imprese e distributori sono obbligati a eliminare quelle già possedute, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico (cancellazione dei dati)".

Imprese e distributori dovranno adeguarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.  Il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sul rispetto della legge, comsì come lo farà Ivass per quanto riguarda la trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e dei distributori. 

Per controversie in tema di oblio oncologico è possibile presentare ricorso all’Arbitro assicurativo.

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