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Antiriciclaggio, nuove tendenze dall’Europa

Si è tenuto lo scorso 2 ottobre un incontro di approfondimento dal titolo “Antiriciclaggio: la nuova regolamentazione Ivass”, organizzato dallo studio Jenny & Partners. Ecco una sintesi di quanto emerso dal confronto sulle novità in materia di monitoraggio fiscale e sugli obblighi di dichiarazione degli investimenti e attività finanziarie all’estero nel quadro Rw del Modello Unico

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Come noto, l'iter di riesame della proposta della quarta Direttiva in materia di lotta e prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si è concluso il 5 febbraio 2013 con l'approvazione della Commissione europea.
La proposta, che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri, tiene conto delle più recenti raccomandazioni del Gafi (l'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio) e si affianca a un nuovo Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi al fine di garantirne la tracciabilità e a una più ampia proposta di armonizzazione del diritto penale per quanto concerne il reato di riciclaggio.

L'attuazione del principio di proporzionalità

Ciò che immediatamente traspare dalla lettura della quarta Direttiva in bozza è il nuovo approccio seguito dal Legislatore europeo per garantire una efficace ed effettiva attuazione del principio di proporzionalità, in base al quale i soggetti destinatari possono graduare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (c.d. approccio basato sul rischio), in coerenza con la natura, le dimensioni, l'articolazione organizzativa e la forma giuridica dell'attività svolta.
In un percorso di forte responsabilizzazione dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva, la Commissione ha rilevato infatti come le attualmente vigenti disposizioni in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica si siano rivelate eccessivamente permissive, con la completa esenzione di alcune categorie di clienti od operazioni dagli obblighi di adeguata verifica.
Per questo motivo, la direttiva riveduta mira a inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica, senza consentire specifiche e aprioristiche esenzioni ma, al contrario, trasferendo le decisioni (e dunque la responsabilità) sui casi e le modalità di applicazione dell'obbligo semplificato di adeguata verifica sui soggetti destinatari. Spetterà dunque a questi ultimi giustificare le scelte di esenzione sulla base del rischio concreto e specifico legato a una determinata fattispecie, mentre la Direttiva si limita a fissare i requisiti minimi dei fattori da prendere in considerazione nel processo di valutazione.

Verso un più ampio concetto di responsabilità
Seppur la quarta Direttiva non sia ancora stata adottata né, dunque, attuata, i primi segni di questo nuovo orientamento già si colgono nel nuovo schema di Regolamento Ivass del 6 giugno 2013 in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione, anch'esso in bozza. Agli operatori viene richiesto uno sforzo che può quasi definirsi di metamorfosi culturale: il rispetto di regole astratte richiede infatti un approccio di responsabilità diversa, con una visione dell'individuo come parte di un sistema più ampio. Sarà interessante dunque, nei prossimi mesi, monitorare le conseguenze e gli sviluppi (anche di impatto) che le nuove regole, quando di definitiva emanazione, avranno sulle procedure interne delle imprese di assicurazione e degli intermediari, e negli accordi tra gli stessi.

Avv. Ab. Silvia Colombo
, Studio legale Jenny & Partners


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