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Le nuove norme per l’antiriciclaggio

Prima parte - Il regolamento Ivass pubblicato a febbraio entrerà in vigore dal 1° maggio prossimo. Le disposizioni chiariscono quali sono i soggetti destinatari, a chi attribuire le competenze sul controllo del rischio e le regole da seguire nel rapporto con la clientela

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Il 14 febbraio scorso, l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito il regolamento n. 44/2019 recante disposizioni volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela (il “Regolamento”). 
Quest’ultimo, che dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (1) di attuazione della direttiva 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio (il “Decreto”), si compone di cinque capi, a loro volta suddivisi in 61 articoli, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2019 anche ai rapporti c.d. “continuativi” (2) in essere a tale data, sebbene instaurati anteriormente all’entrata in vigore del predetto Decreto (27 febbraio 2019). 

Aumentano i soggetti destinatari
L’articolo 3 del Regolamento individua nelle imprese di assicurazione, negli intermediari assicurativi, nelle imprese e negli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale e nell’ultima società controllante italiana (anche nel caso in cui l’Ivass abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale), i soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento, allorché operino e/o distribuiscano polizze di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”), cioè del ramo vita.
Cosa debba intendersi per imprese e intermediari “stabiliti senza succursale”, espressione, quest’ultima, mutuata dall’articolo 3, comma 2, lettera u) del Decreto, non è al momento chiaro. 
La relazione al Regolamento chiarisce, infatti, che l’Ivass definirà, con successivo regolamento contenente disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, i requisiti dimensionali e organizzativi per individuare tale sottoinsieme nell’ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. È però evidente come, per effetto delle modifiche apportate al Decreto, si sia voluta ampliare la platea dei soggetti tenuti a conformarsi alle disposizioni in materia di antiriciclaggio anche alle imprese e agli intermediari comunitari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione della relativa disciplina.

Le norme per le imprese straniere
Il capo II (articoli 5-28 del Regolamento) delinea la disciplina del sistema dei controlli interni, prevedendo per le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo di conservare, anche in formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che il sistema di governo societario adottato è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità del rischio di riciclaggio cui è esposta la sede secondaria, che le imprese si sono dotate di un sistema di controllo interno idoneo a garantire anche l’obiettivo di mitigare e gestire il rischio di riciclaggio e che le stesse imprese promuovono una cultura del controllo interno di presidio al rischio di riciclaggio. Il capo II prevede inoltre per le imprese italiane e le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legali in uno Stato terzo, di dotarsi di un sistema di controllo interno volto a prevenire il rischio di riciclaggio del denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, anche mediante un’adeguata interlocuzione degli organi sociali, che dovrà essere prevista all’interno di una specifica policy aziendale contenente, tra l’altro, i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio. 

(1) L’articolo 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2007 prevede che “Le Autorità di Vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela[..]”.
(2) Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera nn) del Regolamento sono “rapporti continuativi” i contratti individuali di assicurazione sulla vita, incluse le singole “applicazioni” di una “convenzione” e la sottoscrizione di un documento che comporta l’inclusione di una “singola posizione” nella copertura assicurativa di un contratto collettivo.

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