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Che cosa cambierà con l’arbitro assicurativo - Prima parte

L’avvocato Maurizio Hazan analizza i riflessi dell’arrivo del nuovo istituto per la risoluzione delle controversie nel mondo dei rischi. Il nuovo strumento a disposizione dei clienti di compagnie e intermediari copre potenzialmente tutti i possibili reclami che gli assicurati vorranno avanzare in relazione ai contratti di assicurazione

Che cosa cambierà con l’arbitro assicurativo - Prima parte hp_vert_img
Il decreto ministeriale 215/2024 del Mimit, elaborato di concerto con il ministero della Giustizia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 gennaio, fissa le regole di struttura e di funzionamento del nuovo arbitro assicurativo (Aas), dando finalmente attuazione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private. Si tratta di uno strumento ispirato alle simili procedure in materia bancaria e finanziaria (Abf e Acf) e dagli impatti pratici potenzialmente rilevantissimi: riguarda tutte le possibili liti derivanti dal collocamento ed esecuzione di contratti assicurativi e assolve la condizione di pro-cedibilità di un’eventuale successiva domanda giudiziale (in alternativa alla mediazione conciliativa in materia assicurativa e alla negoziazione assistita nel campo della liquidazione dei danni da Rc auto). 
Nella terza parte di questo approfondimento sono descritte, in sintesi, le caratteristiche principali di costituzione e funzionamento dell’Aas, mentre nei primi due capitoli cercheremo di dar conto di alcune prime riflessioni che meritano di essere svolte a proposito della straordinaria portata dell’istituto; un istituto che copre potenzialmente tutte le possibili doglianze che i clienti (anche professionisti e dunque non soltanto consumatori) di un distributore assicurativo (sia esso una compagnia o un intermediario) ritengano di poter avanzare in relazione alle modalità di stipula e/o di adempimento dei contratti di assicurazione. 

L’OBIETTIVO DEL NUOVO ISTITUTO
Lo scopo dell’arbitrato, ovviamente, è di rinforzare la politica di deflazione del contenzioso giudiziale in un contesto, quello assicurativo, in cui l’importante funzione di protezione sociale dai rischi assolta dal mercato, così come la severità e complessità delle regole di comportamento imposte agli operatori, potrebbe favorire la diffusione di contenziosi lunghi e costosi. Prima, tuttavia, di attivare la procedura arbitrale il cliente dovrà aver tentato la via di una più agile sistemazione della questione controversa presentando un reclamo (ex art. 7 del Cap e regolamento Isvap 24/2008) nei confronti dell’impresa o dell’intermediario che si ritiene abbia violato determinate regole di condotta: soltanto in caso di risposta insoddisfacente al reclamo, o di mancato riscontro nei termini di legge (45 giorni), sarà possibile adire la procedura arbitrale, rispetto alla quale il reclamo costituisce condizione di ammissibilità, ai sensi dell’art. 9 del dm. 

LA CORRELAZIONE TRA RECLAMO E AAS
Il rapporto di strettissima correlazione tra reclamo e ricorso all’Aas impone che quest’ultimo abbia il medesimo oggetto del primo, “salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno” (art. 8). Quest’ultima precisazione è importante, dal momento che per reclamo, ai sensi del regolamento Isvap 24/2008, si intende una dichiarazione scritta di insoddisfazione relativa a un contratto o un servizio assicurativo, con esclusione delle “richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Se, dunque, un reclamo deve limitarsi a esporre la lamentela del cliente in ordine a condotte degli operatori assicurativi apparentemente scorrette illegittime (lasciando all’impresa o all’intermediario la decisione se accoglierlo o meno e se del caso anche effettuare una prestazione o una liquidazione sino ad allora inadempiuta), il ricorso all’Aas, pur muovendo dalla medesima doglianza, può concludersi con una vera e propria richiesta di pagamento (di un indennizzo assicurativo sino ad allora negato o di un risarcimento del danno subito a fronte della violazione denunciata).

LE CASISTICHE DI RICORSO
Il tutto entro i limiti di valore previsti dal regolamento, su cui torneremo tra breve. Il che dimostra quanto ampio sia lo spettro delle potenziali controversie abbracciato dal nuovo arbitro, tenuto conto della sostanziale onnicomprensività delle materie devolute alla sua competenza dall’art. 3 del dm, a mente del quale il ricorso potrà riguardare l’accertamento dei diritti (anche ma non solo risarcitori) derivanti da un contratto assicurativo o dall’inosservanza delle (numerose) regole di comportamento ”inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa” disciplinate dal titolo IX del Cap.
Potranno dunque essere oggetto di ricorso, tra le altre ed esemplificativamente, le doglianze relative:
alla violazione delle regole di adeguatezza e coerenza della polizza acquistata dal ricorrente (in relazione alle sue esigenze di copertura);
alle eventuali scorrettezze nella gestione delle trattative precontrattuali;
al ritardo o all’inadempimento di determinate prestazioni assicurative (ad esempio nei riscatti delle polizze vita);
alla violazione o all’elusione dell’obbligo a contrarre (nella Rca e nelle future polizze cat nat);
al mancato rilascio di determinati documenti contrattuali, come l’attestato di rischio nelle polizze della Rc auto;
alla violazione delle regole in tema di scontistica obbligatoria (si pensi ai contratti poliennali del ramo danni al bonus/malus nella Rca);
a eventuali irregolarità nell’abbinamento di coperture a servizi non assicurativi;
alla violazione delle regole di chiarezza, semplicità ed esaustività nella redazione della documentazione precontrattuale/contrattuale, magari al fine di far di-chiarare la non operatività di una determinata esclusione invocata dall’assicuratore.

INTERESSE PERSONALE E NON COLLETTIVO
La vastità e la complessità di tali questioni comporta la necessità che le stesse siano trattate da soggetti in grado di maneggiarle con la dovuta competenza: il che, oltre a riflettersi sulle regole di qualificazione tecnica (oltre che di onorabilità) dei componenti del collegio arbitrale, lascia prevedere che il ricorso, anche se proponibile personalmente dal cliente, sia normalmente predisposto da un professionista specialista della materia, eventualmente munito di procura ove partecipasse al procedimento. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere sorretto da un interesse ad agire personale del cliente, nella cui sfera di interesse contrattuale la denunciata violazione deve aver prodotto un pregiudizio: per quanto il reclamo e il successivo ricorso possano lasciar sottendere delle generali disfunzioni organizzative e di compliance dell’impresa o dell’intermediario, dando luogo a possibili attività di controllo o indagine ispettiva da parte dell’Ivass, il ricorso non dovrebbe riguardare comportamenti genericamente illegittimi che non abbiano riguardato/pregiudicato direttamente il ricorrente (ferma restando la per nulla facile individuazione di eventuali responsabilità e danni risarcibili derivanti dalla violazione delle regole di condotta imposte dal Cap e dalla regolamentazione attuativa). 

LA PROCEDURA PARTE SEMPRE E SOLO DAL CLIENTE 
In questo senso la possibile presentazione della domanda da parte di un’associazione consumeristica o di categoria dovrebbe esser svolta per conto e in nome del cliente associato e non invece per far valere in termini generali la scorrettezza di determinate condotte. Nulla vieta, peraltro, che il ricorso sia presentato nei confronti tanto dell’impresa assicurativa quanto dell’intermediario che ha collocato il prodotto, laddove si ritenga che entrambi debbano rispondere, magari in solido, della denunciata scorrettezza. In nessun caso sarà la compagnia, o l’intermediario, a poter agire davanti all’Aas, magari in via di prevenzione. Il fatto che il procedimento si avvii solo dopo che sia stato sporto un reclamo dimostra come la procedura sia attiva-bile soltanto da parte del cliente.

DOMANDE DI PAGAMENTO E RISARCIMENTI
La necessaria snellezza e celerità che devono caratterizzare il procedimento arbitrale esclude che lo stesso, pur dovendo pienamente rispettare il principio del contraddittorio, possa essere gravato da attività istruttorie testimoniali o approfondimenti tecnici e peritali: le controversie (ex art. 3 comma 3 del dm) devono essere esclusivamente documentali, mentre le parti possono essere sentite personalmente dagli arbitri soltanto in relazione alle domande in cui, a fronte delle violazione oggetto di ricorso, viene richiesto il pagamento di una somma o di un risarcimento monetario. 
Tali domande di pagamento sono però assoggettate a un limite massimo di valore, pari a 300mila euro in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita di puro rischio e 150mila per le altre polizze del ramo vita (ivi compresi i soli Ibips che rientrano nei poteri di vigilanza dell’Ivass). Per quanto riguarda invece i contratti dei rami danni, il limite di valore in caso di domande di pagamento è di euro 25mila. Limite che si riduce a 2.500 euro nel caso in cui la controversia, pur collegata alla stipula di un contratto assicurativo, sia promossa non dal contraente ma dal terzo danneggiato estraneo a una polizza di Rc ma “titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”. 

IL CASO DELL’RC SANITARIA
Si tratta, in linea di massima, delle richieste risarcitorie in materia di Rc auto e di Rc sanitaria. Quanto a quest’ultima, l’azione diretta del terzo è prevista per le polizze che garantiscono la struttura sanitaria o il libero professionista che abbia pazienti propri (e non invece per le coperture de-gli esercenti strutturati che prestano la loro attività all’interno della struttura quali ausiliari della stessa). 
È appena il caso di osservare come in questi casi, in concreto, il ricorso all’arbitro, pur astrattamente sostitutivo alla mediazione e tale da integrare la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8 della legge 24/2017, risulterà in sostanza inutilizzabile, vuoi per effetto di tali limiti di valore, vuoi per la complessità istruttoria che caratterizza queste controversie, anche in funzione degli indispensabili accertamenti medico legali sulla misura del danno e sul nesso di causa. Maggiore possibilità di utilizzo si potrà avere nelle liti contrattuali tra assicurato e l’impresa o l’intermediario, anche in relazione all’eventuale opposizione al terzo di eccezioni di mancata copertura ai sensi dell’art. 12 della legge Gelli e dell’art. 8 del dm 232/2023.

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