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Incertezza Prips per i prodotti vita

La elaborazione della normativa europea in materia di distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi tocca la sorte delle polizze vita tradizionali, mettendo in discussione gli elementi di remunerabilità degli intermediari

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Come noto, in questo momento il Parlamento europeo e il Consiglio stanno elaborando tre strumenti legislativi destinati a riformulare, non senza qualche sostanziale modifica e innovazione, l'offerta e la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi nel mercato europeo.
In particolare, è in via di approvazione la Mifid 2 (relativa ai mercati finanziari), la Imd2 (regolante l'intermediazione assicurativa) ed il Regolamento sui Prips (nuova disciplina sulla offerta di pacchetti contenenti prodotti di investimento o assicurativo- finanziari per il mercato retail).

LA REMUNERAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE
Per quel che qui interessa, e in estrema sintesi, va sottolineato che, in via generale, il Legislatore europeo ha assunto come benchmark i principi contenuti nella MiFid ai fini di assicurare una miglior tutela dell'utente.
Fra tali principi, potrebbe incidere maggiormente sull'attuale assetto di interessi quello secondo il quale, qualora l'intermediario dichiari di fornire consulenza indipendente, non solo dovrà agire nel miglior interesse del cliente, ma dovrà anche astenersi dal percepire commissioni da parte del fornitore dei servizi intermediati, potendo solo ricevere una remunerazione da parte del cliente.
Questo regime sembra destinato a essere applicato nel comparto delle polizze vita, che contengono elementi di investimento, le quali dovrebbero essere assoggettate all'emanando regolamento Prips, nonché alla sezione VII della bozza di Imd2 (dedicata appunto alla intermediazione dei Prips). Il dato preoccupante è che la definizione esatta di quali prodotti rientreranno nella disciplina dei Prips non è stata ancora compiutamente formulata. La tendenza è quella di ricomprendere nella categoria dei Prips tutti i prodotti vita che contengono un elemento di investimento, nel senso che la prestazione promessa in contratto è anche solo in parte soggetta agli esiti della fluttuazione dei mercati finanziari.

L'IMPATTO SULLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI PROTEZIONE

Secondo questa visione, dovrebbero restare esclusi dalla normativa di cui si è detto solo i contratti di assicurazione vita di puro rischio o di mera protezione, mentre tutti gli altri dovrebbero venir assoggettati alla normativa dei Prips.
Pertanto, anche le polizze vita con capitale rivalutabile o di capitalizzazione dovrebbero essere ricomprese nella normativa sopra detta. Con il rischio, quindi, che anche la distribuzione di tali polizze, comunemente piazzate nel mercato italiano dalle reti di agenti e da broker medi e piccoli, debba essere assoggettata alle complesse regole che si stanno elaborando per i Prips, le quali introducono ulteriori adempimenti e regole di comportamento che risulteranno con tutta probabilità alquanto onerosi per i piccoli e medi intermediari.
In questo contesto, va salutata con favore la presa di posizione del Consiglio europeo che, secondo quanto riferisce il Bipar, è orientato a escludere dal campo di applicazione della normativa dei Prips i prodotti di assicurazione sulla vita c.d. tradizionali, ossia quelli che, sebbene recanti una componente finanziaria, forniscono comunque la garanzia di mantenimento di un capitale, quali le polizze in virtù delle quali il premio viene impiegato in gestioni patrimoniali separate.
Dall'altra parte però, va segnalato che, nella serata del 22 ottobre, nell'ambito della Commissione del Parlamento Europeo dedicata alle questioni di carattere economico e finanziario (denominata Econ), è stato approvato un testo nel quale risulterebbero esclusi dalla disciplina dei Prips solo i prodotti assicurativi che non prevedono la corresponsione di valori di riscatto o prestazioni a scadenza, con la conseguenza che le polizze vita miste con prestazioni garantite rivalutabili o collegate a gestioni separate sarebbero ricomprese nella nuova regolamentazione.

Il ruolo fondamentale delle associa zioni di categoria
Di fronte a questa altalenante situazione è auspicabile che la posizione del Consiglio venga sostenuta e finisca per prevalere nella interlocuzione con il Parlamento e la Commissione (il c.d. trialog), tanto nell'ambito delle procedure di approvazione del Regolamento Prips quanto della direttiva Imd2.
Nel contempo si confida che tutti i rilevanti stakeholders, nonché le associazioni di categoria degli assicuratori e degli intermediari (nazionali ed europee), cerchino di sensibilizzare i membri del Parlamento europeo affinché si orientino nel senso di condividere la posizione del Consiglio, ed escludere dalla normativa relativa alla emissione e distribuzione dei Prips le polizze vita con prestazioni garantite ancorché contenenti elementi di investimento, quali possono qualificarsi le polizze vita miste con prestazioni garantite rivalutabili e/o collegate a gestioni separate, che per comodità possiamo chiamare tradizionali.
Tali prodotti infatti, ancora oggi, rappresentano un elemento qualificante del pacchetto distributivo delle reti di piccoli e medi intermediari e, proprio per le loro caratteristiche di convenienza e assenza di rischi di perdita del capitale, le medesime è opportuno che possano venire liberamente offerte al pubblico dei consumatori su base provvisionale (e cioè operante solo a conclusione dell'affare) anziché previa consulenza da rendersi ogni volta a costo del potenziale assicurando.

Avv. Carlo Galantini,
Galantini Heilbron Cocco-Ordini, Milano

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