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La polifunzionalità della responsabilità civile

La funzione riparatoria della Rc ha assunto una forte prevalenza rispetto a quella preventiva, che nei fondamenti ha pari dignità. È compito però del legislatore definire degli ambiti precauzionali che riducano le occasioni di arrivare a un risarcimento

La polifunzionalità della responsabilità civile hp_vert_img
Negli ultimi mesi una parte della dottrina ha riproposto il dibattito sulle funzioni della responsabilità civile, mettendo in luce il carattere polifunzionale di questo istituto (funzione riparatoria/compensativa, sanzionatoria e solo marginalmente preventiva).
L’attenzione della maggioranza degli studiosi è sempre rivolta, giustamente, alla vittima del danno e l’orientamento è quello di estendere le fattispecie legate alla clausola generale del danno ingiusto. 
Il messaggio che ci proviene da questi autori e da alcune sentenze è il seguente: espansione delle ipotesi di responsabilità per colpa, incremento del complessivo fatturato dei risarcimenti, diminuzione delle ipotesi di responsabilità oggettiva. 
Il che significa, tradotto in altri termini, un dominio della funzione compensativa/risarcitoria della responsabilità civile, che tende ad essere assolutizzata, e una marginalizzazione di una funzione fondamentale dell’istituto che è quella preventiva.
Non condivido questo trend culturale e, ricordando gli insegnamenti di autorevoli giuristi (Trimarchi, Monateri), penso che la funzione preventiva della responsabilità civile debba essere valorizzata. Ma quali sono le strade che portano a questo obiettivo?
In dottrina c’è chi ritiene che la funzione preventiva della responsabilità civile vada rivalutata anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza 16601 del 2017 delle Sezioni Unite della Cassazione sui danni punitivi.
La vulgata di questa sentenza è che la stessa aprirebbe ai danni punitivi all’americana, sicché il rischio di un carico risarcitorio molto più pesante rispetto ai criteri ordinari (tabelle di legge o tabelle giurisprudenziali) indurrebbe il danneggiante a prevenire condotte illecite. Nulla di più sbagliato.
La sentenza in questione, invece, chiude la porta ai danni punitivi perché vincola il giudice a una rigorosa tipicità legislativa.
In pratica, è soltanto il legislatore a cui compete il potere di prevedere l’innesto di sanzioni in alcune fattispecie, come ha fatto per il danno da violazione di provvedimenti in materia di affidamento dei minori o per l’abuso del processo previsto dall’articolo 96 terzo comma del Codice di procedura civile. 
Al giudice è dunque precluso qualsiasi potere creativo che tenda a incrementare il quantum per punire il danneggiante che si è reso autore di un grave fatto illecito se ciò non è previsto da una legge.

La funzione preventiva e il legislatore
L’attore principale di una funzione preventiva della responsabilità civile è dunque il legislatore. Ci vorrebbe un libro per approfondire questo aspetto. Mi limito solo a due esempi.
La legge Gelli (24/2017), come è noto, ha come obiettivo principale la tutela della salute attraverso un sistema di prevenzione e monitoraggio dei rischi che coinvolge strutture sanitarie, operatori sanitari, esperti di risk management.
La tutela della salute, in altri termini, non passa dalla sanzione postuma ma dalla prevenzione del danno da responsabilità sanitaria.
E la legge predispone strumenti adeguati a tale scopo. Lo stesso discorso vale per la normativa sulla responsabilità da trattamento illecito dei dati personali.
Negli ultimi vent’anni la materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi e, da ultimo, il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
La disciplina nazionale e sovranazionale si fonda su un modello imperniato sulla prevenzione del danno attraverso numerosi obblighi imposti alle imprese che lasciano al rimedio risarcitorio solo uno spazio marginale.
È questa, secondo me, la strada che bisogna seguire per ampliare la funzione preventiva della responsabilità civile.

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