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Infortuni sul lavoro, conseguenze risarcitorie

In materia di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente a sinistro o malattia professionale va effettuato secondo i criteri civilistici per poi detrarre d’ufficio quanto indennizzato dall’Inail

Infortuni sul lavoro, conseguenze risarcitorie hp_vert_img
Con la pronuncia 3694 del 7 febbraio 2023 la Suprema Corte di Cassazione ribadisce un orientamento oramai granitico in materia di liquidazione dei danni da infortunio sul lavoro in materia Inail e di danno differenziale. La vicenda concerne le conseguenze risarcitorie di un infortunio mortale sul lavoro in relazione al quale sono state erogate in favore dei superstiti le prestazioni di legge da parte di Inail e Inps. Nel caso di specie la corte di merito aveva ritenuto che il valore delle prestazioni erogate o che saranno erogate alla vedova del de cuius da parte dell’Inail fosse, in concreto, superiore al valore complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale da questa subito in conseguenza dell’infortunio, risolvendo la problematica d’interpretazione dell’articolo 10, commi 6 e 7, del dpr 1124/1965, relativo al divieto di cumulo tra risarcimento e indennità, sancendo che ai fini del calcolo del danno differenziale devono essere conteggiati tanto il danno patrimoniale che quello non patrimoniale. 

Il criterio di comparazione tra poste omogenee
La ricorrente, dal canto, suo lamenta l’avvenuto scomputo dell’erogazione dell’istituto assicuratore per poste non omogenee, evidenziando la necessità di liquidare separatamente i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Gli Ermellini nell’accogliere il motivo di ricorso principale ribadiscono che in materia va applicato il criterio della comparazione tra poste omogenee, posto che in tema di danno cosiddetto differenziale, sussiste diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del dlgs 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, in quanto l’indennizzo Inail ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. 

L’Inail entra in scena dopo
Questo pertanto quanto avrebbe dovuto fare il giudice del merito:
  • dopo aver liquidato il danno civilistico, procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee;
  • distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; 
  • successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico espungere le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo);
  • infine detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente escludendo qualsiasi rilevanza in materia alla pensione Inps, basata su presupposti e avente scopi diversi.
Sostanzialmente il faro che deve guidare il giudicante nella liquidazione del danno, anche in materia di responsabilità civile del datore di lavoro, sono i criteri civilistici, mentre l’indennizzo Inail fa il suo ingresso in scena solamente dopo, per una mera operazione matematica di comparazione ed eventualmente detrazione.

La struttura bipolare danno-conseguenza
Viene dunque riaffermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al dm del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell’indennizzo Inail ex art. 13 del dlgs n. 38 del 2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d’ufficio quanto indennizzabile dall’Inail.
Questa rimane dunque la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza (ex multis Cass. n. 9112/2019; Cass. n. 20807/2016; Cass. n. 13819/2017; Cass. n. 777/2015, n. 4025/2016; Cass. n. 8580/2019). 

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