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Basta “furbetti” delle targhe estere

La nascita del registro Reve (pubblico registro dei veicoli esteri) rappresenta una novità importante, perché regolamenta tramite obbligo di registrazione la conduzione dei mezzi immatricolati in altri paesi e circolanti in Italia

Basta “furbetti” delle targhe estere hp_vert_img
L’articolo 2 della legge n. 238/2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17/1/2022) ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’articolo 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.
La nuova regolamentazione è rivolta a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che sono stati immatricolati in un paese diverso dall’Italia e che circolano nel territorio italiano. 
Questi veicoli dal 21 marzo 2022 dovranno per obbligo essere dichiarati e iscritti al nuovo registro Reve (pubblico registro dei veicoli esteri), per poter continuare a circolare liberamente nel territorio italiano.
Non è previsto l’obbligo per i cittadini che risiedono nel comune di Campione d’Italia, né per il personale civile e militare che lavora in un paese estero, delle Forze Armate e della polizia che lavora all’estero e i loro famigliari conviventi. L’esclusione concerne anche i lavoratori residenti in Italia da più di 60 giorni, che guidano veicoli che sono stati immatricolati nella Repubblica di San Marino, lavorando per imprese che hanno sede a San Marino come conducenti tramite lavoro subordinato o collaborazione continuativa.
La regola generale è che chi risiede in Italia (cittadino Ue ed extra Ue) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero. I cittadini stranieri residenti all’estero, invece, possono circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno.

L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L’UTILIZZO OLTRE I 30 GIORNI
Il comma 2 dell’articolo 93 bis prevede poi che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dall’intestatario con data certa, dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad esempio contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo. 
Occorre poi che la disponibilità del mezzo sia per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare.
Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l’obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell’utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa, se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l’obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell’anno solare inferiori a 30 giorni.
Tuttavia, nonostante l’articolo 93 bis, al comma 2, preveda l’obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell’anno solare, non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo. 
Medesimo obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato. In questo caso la registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.
Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia. 

PREVISTE SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA ALLA NUOVA NORMA
Si giunge dunque a regolamentare quelle situazioni per così dire critiche, oramai da tempo sotto gli occhi di tutti, come quelle di chi utilizzava targhe estere per compiere illeciti, per esempio per evitare di pagare le imposte italiane, una per tutte il bollo o il superbollo auto, oppure per avere riduzioni di imposte nei passaggi di proprietà ovvero anche sconti sulle tariffe Rca. 
E non si tratta di cosa di poco conto, visto che non solo l’omessa registrazione comporterà sanzioni che vanno da 400 a 1.600 euro, ma è anche previsto che l’organo accertatore ritiri il documento di circolazione e intimi al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2, ordinando altresì l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio. Si tratta in sostanza il famigerato fermo amministrativo.
A ciò si aggiunga che per il rilevamento delle infrazioni con mezzi telematici (tutor, fotored, etc) e successiva contestazione, uno dei principali ostacoli per le nostre forze di polizia era dato molto spesso dal fatto che non potevano notificare le infrazioni perché non riuscivano a identificare l’intestatario della targa. Con il nuovo registro Reve anche questo aspetto potrebbe trovare una definitiva soluzione. 
 

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