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Il pedone può essere responsabile esclusivo

L’indirizzo che attribuisce sempre e comunque una responsabilità del conducente in caso di investimento di una persona a piedi è rivisto alla luce di una serie di sentenze che valutano la responsabilità anche totale dell’investito in caso di condotta “imprevedibile e anormale”

Il pedone può essere responsabile esclusivo hp_vert_img
Il pedone gode di una salvaguardia privilegiata in caso di sinistri stradali, poiché considerato soggetto debole e indifeso rispetto ai conducenti dei veicoli.
Il Codice civile, all’articolo 2054 I co., prevede una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
Tuttavia il pedone, come l’automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice della strada che, peraltro, all’art. 190 elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare di creare sia intralcio alla circolazione che situazioni di pericolo per sé o per altri. È proprio con la violazione delle disposizioni del Codice della strada, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all’art. 1227 I co. C.c. se non addirittura, nei casi più gravi, una sua responsabilità esclusiva, a fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595). In passato si è registrato un atteggiamento particolarmente favorevole della giurisprudenza nei confronti del pedone, mentre recentemente, si leggono sempre più pronunce che, valutata in modo maggiormente rigoroso la condotta negligente di questi, giungono a riconoscere la sua colpa esclusiva nell’investimento stradale. E in tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza qui in commento n. 8940 del 18 marzo 2022, che ha ritenuto non censurabili le conclusioni a cui erano addivenuti i giudici del merito, che escludevano totalmente la responsabilità del conducente nella determinazione dell’evento.

L’ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA
Nel caso in esame, il pedone aveva attraversato un tratto di strada trafficata “sbucando letteralmente fuori dalla vegetazione, lontano dalle strisce pedonali [...] la cui circolazione veicolare era particolarmente complessa, atteso che convogliava il traffico da ben quattro arterie”. Egli, che si era visto rigettare la domanda di risarcimento nei primi due gradi di giudizio, si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando principalmente che la corte territoriale avesse attribuito al comportamento del pedone un’efficienza causale esclusiva, sulla base delle sole testimonianze, mentre il conducente avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito; che l’accertamento della condotta colposa del pedone non avrebbe comunque dovuto essere sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità nella determinazione dell’evento, dovendosi ritenere necessaria la prova da parte del conducente di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento; che, in ogni caso, il comportamento colposo del pedone non avrebbe dovuto rilevare ai sensi dell’art. 2054 C.c. ma ai sensi dell’art. 1227 I co. C.c.. 
Come detto, gli Ermellini confermavano l’operato della Corte territoriale, in linea peraltro con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, avendo la stessa accertato in primo luogo, il comportamento “imprevedibile e anormale” dell’investito, in completo spregio degli obblighi di cui all’art. 190 C.d.s., tale da impedire al conducente di avvistarlo ed evitare il danno ricorrendo a una manovra d’emergenza; in secondo luogo, la correttezza della condotta del conducente, avvenuta nel pieno rispetto delle norme della circolazione stradale e in relazione alla quale non si sarebbe potuto esigere un comportamento differente dallo stesso.
La Suprema Corte rigettava pertanto il ricorso, confermando le statuizioni dell’impugnata sentenza che non solo aveva preso in considerazione il comportamento del pedone ma anche quello dell’investitore.
In questo contesto, inoltre, considerati soprattutto i motivi di censura del ricorrente del procedimento preso in esame, non ci si può esimere dal richiamare la pronuncia della Cassazione n. 14064 dell’11 giugno 2010 con la quale è stato affermato che la prova gravante sul conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 I co. C.c., non deve essere necessariamente data in modo diretto (vale a dire dimostrando di avere tenuto un comportamento privo da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della strada) ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra salvifica.

DUE CRITERI PER VALUTARE LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ
Alla luce di quanto sinora esposto, dovrebbe quindi ritenersi esclusa la responsabilità del conducente ogniqualvolta il pedone attraversi in modo imprevedibile e anormale fuori dalle strisce pedonali, impedendo al conducente di avvistarlo ed evitare l’evento con una manovra di emergenza, purché costui abbia ovviamente agito nel pieno rispetto delle regole di comune prudenza, nonché delle disposizioni del Codice della strada.
Il provvedimento in esame, tuttavia, non costituisce certo un “fulmine a ciel sereno”, considerato che l’orientamento ormai stratificato della giurisprudenza individua, nel comportamento imprudente e improntato a pericolosità del pedone di cui non può avvedersi tempestivamente il conducente, la causa di esclusione della responsabilità totale o parziale in capo a quest’ultimo (v. ex pluribus Cass. 24689/2009; Cass. 5399/2013; Cass. 24472/2014). Va da sé che ogni singola fattispecie richieda uno studio e un accertamento ad hoc al fine di individuare i reali profili di responsabilità dei soggetti coinvolti nell’investimento. 
A tal proposito, ricordiamo che gli Ermellini, con l’ordinanza n. 2241/2019, hanno anche fornito un criterio applicabile per la determinazione del grado di responsabilità delle parti coinvolte nell’investimento: “a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/201/, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)”.

PIÙ COMPLESSA LA VALUTAZIONE PER L’ATTRAVERSAMENTO SULLE STRISCE
Quanto, invece, all’investimento sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse, è ovviamente più difficile attribuire al pedone una responsabilità concorsuale o, addirittura, esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso. In questi casi, il conducente di un veicolo è tenuto a maggior ragione a osservare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Cass. Pen. Sez. IV n. 47290/2014)
Tuttavia, “il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 Cod. civ., dimostri che l’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
Orbene, anche se il pedone attraversi sulle strisce pedonali il suo comportamento non è esente da responsabilità nel caso in cui adotti una condotta analoga a quella appena indicata.
A ogni buon conto si tratta di casi eccezionali, in quanto gli Ermellini hanno precisato ad esempio che “la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l’applicabilità dell’art. 1227, comma primo, Cod. civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile” (Cass. civ. sent. n. 20949/2009, Cass. civ. sent. n. 5540/2011).

SOGGETTO DEBOLE MA NON IMMUNE
In tal senso, resta fermo il cosiddetto principio di affidamento, secondo il quale “l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze delle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusità del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto o irresponsabile di altri agenti”(Cass. Pen. 34406/19).
In conclusione, può affermarsi che il pedone ha sicuramente una posizione privilegiata in quanto soggetto debole nell’ambito della circolazione stradale, nonché fruitore della presunzione di colpa in capo al conducente ex art. 2054 I. co. C.c., tuttavia anch’egli potrà comunque concorrere (perfino in via esclusiva) nella determinazione dell’investimento a fronte di una sua condotta imprudente, imprevedibile e improntata a pericolosità, da accertare e valutare caso per caso. 
Qualora tale condotta venga posta in essere sulle strisce di attraversamento pedonale o nelle vicinanze delle stesse, sarà ovviamente più difficile attribuirle una responsabilità concorsuale o persino esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso, in considerazione della normativa particolarmente rigorosa prevista dal Codice della strada, a cui deve sottostare il conducente proprio in prossimità delle strisce zebrate.

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