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Le nuove regole sulle piste da sci

Dal prossimo primo gennaio entrerà in vigore la nuova normativa in relazione alla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Oltre all’introduzione dell’obbligo assicurativo, la norma ritocca alcune disposizioni per la maggiore tutela

Le nuove regole sulle piste da sci hp_vert_img
L’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”, attuato dal decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, sancisce, negli articoli da 17 a 33, una serie di obblighi per gli utenti delle piste da sci che entreranno in vigore a far data dal primo gennaio 2022, così andando a innovare la precedente disciplina contenuta nella legge n.363 del 2003. L’articolo 1 del decreto legislativo in questione indica chiaramente che il medesimo “revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità”. Proprio nell’ottica di aumentare la sicurezza degli sciatori, viene prescritto, con sanzione pecuniaria per i trasgressori, che tutti i soggetti minori di 18 anni che praticano sci, snowboard, slittino, telemark (o qualsiasi altra disciplina sportiva sulla neve) debbano indossare il casco protettivo omologato (art. 17); in precedenza l’obbligo si estendeva ai soli minori di anni 14 (art. 8).

Adeguare la prestazione alle reali capacità
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui (art. 18). La norma amplia quella precedentemente contenuta dall’articolo 9 della legge n.363 del 2003, conferendo maggiore responsabilità agli sciatori i quali dovranno mantenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.

Le regole per precedenza, sorpasso e incrocio
L’articolo 19 (Precedenza) rimane praticamente invariato rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’articolo 10 della normativa del 2003, indicando che: “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”. Sul punto rileviamo che la giurisprudenza di merito ha così statuito: “In tema di responsabilità civile, lo sciatore deve essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede, posto che, in assenza di regole particolari, chiunque può arrestarsi sulla pista o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o ben può cadere improvvisamente. Pertanto, colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione” (Trib. Trento, 17 febbraio 2017, n. 169, Tribunale Trento Civile Sentenza 18 luglio 2014 n. 851). Anche chi sorpassa (art. 20) deve fare molta attenzione. In sostanza il decreto obbliga lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore ad assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
Il decreto legislativo rivede e amplia la normativa relativa ai casi di incrocio sulle piste (art. 21), prevedendo che gli sciatori debbano ridurre la velocità al fine di evitare ogni possibile collisione con altri sciatori provenienti da altra direzione o pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

Obbligo di soccorso e presunzione di responsabilità
Rimane immutata la disciplina relativa all’omissione di soccorso: chiunque, nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta assistenza e soccorso e non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto a una multa da 250 euro a 1.000 euro. Il precedente articolo 19 (Concorso di colpa) viene riproposto all’interno del novellato articolo 28, che recita: “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”. Viene quindi previsto e riproposto un concorso di responsabilità in caso di incidente tra due sciatori, analogo a quello disciplinato in materia Rc auto dall’articolo 2054, II comma, C.c.; sul punto, tuttavia, si sottolinea come la giurisprudenza di merito abbia rilevato che: “L’articolo 19 della legge n. 363 del 2003 (ora art.28, n.d.r.), sul modello di quanto previsto dal Codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 C.c.), pone, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione di responsabilità concorrente. La presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è, tuttavia, identica a quella posta dall’art. 2054 C.c.. Al fine, infatti, di superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall’analoga presunzione prevista in caso di sinistro stradale. 
Assume rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente grave di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall’altro. In definitiva, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e di avere rispettato tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l’altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci (come accertato nella fattispecie in cui il convenuto aveva violato le regole di comportamento sulle piste di cui agli artt. 10 e 11 della citata legge n. 363, in assenza di una prova chiara di una violazione od imprudenza concorrente dell’attore)” (Tribunale Bolzano, Sezione 2 Civile Sentenza 13 febbraio 2020 n. 181).

L’accesso all’assicurazione personale e le sanzioni
L’articolo 31 introduce il divieto di accedere alle piste sotto effetto di alcol o droghe: “è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche”, il testo chiarisce poi come “gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Nel caso in cui lo sciatore venga trovato positivo al test dell’alcol o di sostanze stupefacenti, verranno inflitte multe da 250 a 1.000 euro.
La principale novità, tuttavia è relativa all’obbligo di assicurazione personale per lo sciatore. Dal 1° gennaio 2022, infatti, lo sciatore che intende utilizzare le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. I gestori degli impianti dovranno mettere quindi a disposizione degli utenti una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati a cose o persone, nel momento in cui acquistano il titolo di transito. La sanzione, in caso di mancato possesso dell’assicurazione, consiste in una multa da 100 a 150 euro, con annesso ritiro dello skipass.

La responsabilità civile dei gestori e degli sciatori
La precedente normativa (ex art. 4, oggi il nuovo art. 15) imponeva unicamente al gestore degli impianti di stipulare un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore, il quale non era autorizzato ad aprire gli impianti al pubblico in mancanza di apposito contratto assicurativo. La Suprema Corte, in relazione all’onere della prova gravante sul danneggiato e sul gestore, ha statuito che “considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza 19 febbraio 2013 n. 4018). Il novellato articolo 15 prevede, inoltre, che il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate sia subordinato alla stipula di detto contratto. 
Con la riforma che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 anche lo sciatore dovrà dotarsi di assicurazione personale che lo garantisca per la responsabilità civile verso terzi.
Sarà quindi necessario analizzare e valutare attentamente le coperture assicurative messe a disposizione in materia dal settore assicurativo e, dunque, se avvalersi della copertura offerta in sede di acquisto di skipass (che si tradurrà, con ogni probabilità, in una maggiorazione del ticket di ingresso) o munirsi di una propria copertura assicurativa ad hoc previamente e accuratamente valutata. Il legislatore ha dunque preso spunto dai precetti normativi applicati in ambito di responsabilità civile automobilistica per disciplinare anche questo settore che vede tra le sue fila sempre più avventori. Una scelta probabilmente non dettata dai numeri, se solo si considera che l’incidentalità nella stagione 2018/19 ha annoverato 9.301 infortuni (fonte Astat), ma soprattutto se si considera che il 77% degli incidenti è causato da cadute accidentali (Fonte Marco Giustini – Istituto Superiore Sanità).

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