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L’importanza di una reale semplificazione dei contratti assicurativi

In un recente intervento, il segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, ha parlato dell’importanza della chiarezza e della semplicità dei testi di polizza, un tema apertissimo per molti rami del mercato

L’importanza di una reale semplificazione dei contratti assicurativi hp_vert_img
SECONDA PARTE

Accanto all’invito a operare una semplificazione “coraggiosa” del linguaggio, il segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, offre un ulteriore spunto consistente nell’abbreviamento dei documenti. 
In particolare, a fronte di “contratti di oltre 200 pagine” frequentemente contenenti lunghi e complessi reticolati normativi riguardanti garanzie opzionali non acquistate, si suggerisce “l’adozione di una struttura modulare del contratto (in linea con il cosiddetto modular approach) nell’ambito della quale alle condizioni generali di contratto si affiancano di volta in volta esclusivamente i moduli riferiti alle specifiche coperture assicurative sottoscritte”. Si tratta, in effetti, di un accorgimento che, se ben applicato, consente di ridurre notevolmente il volume di carta (o, comunque, di informazioni) limitandolo al necessario. Altro ambito su cui varrebbe la pena impegnarsi per una maggior brevità testuale/documentale sarebbe quello dei ben noti Dip aggiuntivi: a oggi la prassi, nota a Ivass, è quella di redigere Dip aggiuntivi ipertrofici e che spesso null’altro sono se non la mera trascrizione delle condizioni contrattuali (trascrizione talora frettolosa al punto da riportare un testo neppure riadattato in funzione del documento). 
In proposito, il relatore suggerisce di ridurre drasticamente la lunghezza di tali documenti che, almeno idealmente, dovrebbe essere non troppo superiore a quella del Dip base (che il regolamento europeo limita a due, massimo tre, pagine).

LA REVISIONE DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE 
Infine, viene indicata, come ulteriore direttrice di semplificazione, una più coerente strutturazione delle condizioni di assicurazione, tale evitare quella “dislocazione dispersiva, frammentaria e non sistematica delle disposizioni contrattuali”, che sicuramente rende i testi ancora più oscuri e indecifrabili.
Sebbene l’intervento non scenda in dettaglio sul punto, è opportuno rilevare come accanto alla chiarezza del linguaggio, il tema della struttura dei normativi contrattuali assuma una non minor rilevanza alla luce del fatto che anch’esso poggia su basi normative precise.
Al di là dei Contratti semplici e chiari, ossia delle regole redazionali elaborate di concerto da Ania, associazioni di consumatori e associazioni rappresentative di intermediari assicurativi e avallate dall’Ivass con la lettera al mercato del 14 marzo 2018, il riferimento normativo di particolare rilievo è rappresentato dall’articolo 33, comma 2 del Regolamento 41 di Ivass, ai sensi del quale “la struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali”. 

NETTA DISTINZIONE TRA COPERTURA ED ESCLUSIONI
Il che significa non solo l’abbandono della vecchia concezione che vedeva contrapposte delle “condizioni generali” e delle “condizioni particolari” (struttura contro cui si era già espresso il documento Contratti semplici e chiari), ma anche e soprattutto riorganizzazione del materiale contrattuale secondo un ordine ricavabile dal Dip base e dal Dip Aggiuntivo, nei limiti del possibile (quindi, a titolo di esempio, con una netta, e talora non agevole, distinzione tra l’oggetto della copertura, le esclusioni e le limitazioni).
Il tutto col presupposto che “la redazione di clausole contrattuali che rispecchiano la struttura dei documenti precontrattuali con i quali devono poter dialogare, unitamente all’adozione di tecniche redazionali improntate all’intellegibilità e univocità, è il complemento necessario del processo di semplificazione dell’informativa precontrattuale” (cfr. Ivass, esito della pubblica consultazione 197 del Reg. 41, Risoluzione 197).

SUGGERIMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE
Possiamo aggiungere, a complemento, una segnalazione sull’importanza degli esempi (caldeggiati dai Contratti semplici e chiari) che, però, pur avendo un’innegabile utilità a fini di trasparenza e maggior comprensibilità delle regole, richiedono anche una certa prudenza nella elaborazione e presentazione, onde evitare di indebolire con esemplificazioni necessariamente limitate, la pregnanza e il reale significato di formule contrattuali che, per quanto semplificate, mantengono la dignità di norme convenzionali e devono conservare una piena vincolatività e (se raggiunta all’esito del processo di semplificazione) univocità. Infine, è necessario ricordare l’obbligo di adottare opportuni espedienti grafici che consentano al potenziale contraente di prendere atto con facilità delle “clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato”, riportandole “mediante caratteri di particolare evidenza”, come previsto dall’art. 166 secondo comma, del Codice delle assicurazioni. Si tratta di una norma a lungo trascurata, ma che la Cassazione ha rivalutato in tempi recenti con sentenza n. 15598/2019, qualificando la mancata evidenza grafica delle clausole previste dall’art. 166, in termini di assenza del requisito di leggibilità, e quindi di conoscibilità, delle stesse e, per tale motivo, contestabili anzitutto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (applicabile in forza dell’art. 165 del Cap e che dispone l’inefficacia di clausole non conosciute né conoscibili inserite in formulari standard e predisposti unilateralmente) e, secondariamente, a fini risarcitori per violazione di regole di comportamento precontrattuale. 

SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Muovendo da tali premesse, il relatore ha invitato a procedere con una semplificazione “coraggiosa”, che coinvolga la struttura dei contratti, la standardizzazione dei concetti chiave, la revisione del linguaggio e dei comportamenti distributivi, evidenziando i “benefici anche in termini di gestione dei rischi legali, connessi al potenziale contenzioso derivante da modelli negoziali poco trasparenti”. 
Da ultimo, ma non per importanza, un riferimento alla “transizione ecologica e digitale”: impossibile non rilevare come un contratto efficacemente semplificato e alleggerito del superfluo ben si presti a un collocamento telematico, volto, tra l’altro, a ridurre l’uso di supporti cartacei, tutti i conseguenti benefici in termini di costi, vantaggi ecologici e fluidità delle relazioni. Insomma, un contratto “semplice e chiaro” si presenta al passo coi tempi, potendo essere favorito “dall’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale capaci di analizzare e indirizzare i livelli di comprensibilità del testo per i destinatari dell’offerta nonché dal crescente fenomeno della digitalizzazione che richiede contratti brevi da sottoscrivere in un clic”.

(La prima parte dell’articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di mercoledì 26 gennaio)

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