Insurance Trade

Danno alla persona: la tabella milanese cambia vestito

Con l’obiettivo di adeguarsi alle più recenti indicazioni della Corte di Cassazione, l’ultimo aggiornamento da parte dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano presenta novità che solo all’apparenza risultano formali. Le modifiche previste potranno in realtà incidere sulla prassi liquidativa, sia nelle transazioni stragiudiziali sia nelle aule di giustizia

Danno alla persona: la tabella milanese cambia vestito hp_vert_img
Lo scorso 10 marzo l’Ufficio di presidenza del tribunale di Milano ha reso nota l’edizione aggiornata (2021) delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale, elaborata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Si tratta di un intervento importante che, dietro ad una rivisitazione in apparenza soltanto formale della edizione precedente (ferma al 2018), mira a superare alcune recenti critiche e ad adeguarsi alle più recenti indicazioni della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla necessità di procedere a un’autonoma valutazione del danno morale da sofferenza. È noto che proprio la Cassazione da ormai quasi dieci anni (a far tempo dalla sentenza 12408/2011) ha riconosciuto alle tabelle milanesi una sorta di “vocazione nazionale” in ragione del loro diffuso utilizzo. Proprio perché di uso comune, quelle tabelle garantiscono una migliore uniformità di trattamento nella valutazione equitativa del danno, senza rinunciare a quella flessibilità indispensabile a garantire, se del caso, una corretta personalizzazione del risarcimento. Per tale ragione è alla tabella di Milano che, secondo la Suprema Corte, ciascun ufficio giudiziario dovrebbe riferirsi, salvo vi siano ragioni motivate per discostarsene. Grazie alla loro duttilità applicativa, le tabelle di Milano sono state peraltro utilizzate anche per liquidare i gravi danni da sinistri stradali (e da responsabilità sanitaria) colmando il deplorevole vuoto dovuto alla mancata attuazione, ormai da quindici anni, della norma di legge che regola il risarcimento del danno in quegli specifici settori (l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni). 
Ricorderemo, per inciso, che la liquidazione tabellare integra un metodo convenzionale in base al quale ogni danno alla persona si misura con un punteggio di invalidità che viene, a sua volta, quantificato economicamente in base al sistema del punto variabile, il cui valore aumenta con l’aumento di gravità della lesione e decresce con l’aumento dell’età della vittima (e dunque in funzione dell’abbreviarsi delle sue aspettative di vita).

DANNO NON PATRIMONIALE: CONTESTAZIONI DALLA CASSAZIONE
Pur continuando a rimanere un riferimento fermo e forte (per i magistrati di merito e per tutti gli operatori del settore), il metodo tabellare milanese ha incontrato in questi ultimi due anni alcune censure proprio da parte della Suprema Corte, che ha parzialmente contestato la meccanica di costruzione del valore del punto variabile, con particolare riferimento al danno da sofferenza morale; sofferenza che, nella precedente edizione, pareva esser riconosciuta di default e liquidata in via automatica attraverso un aumento percentuale della componente di danno biologico.
Nella versione 2018 (come del resto in tutte le edizioni successive al 2008) il punto di danno biologico veniva aumentato di una percentuale espressamente indicata (e progressiva sino al limite del 50%) dando luogo al punto variabile di danno non patrimoniale, unitariamente e complessivamente quantificato. 
In assenza di chiare indicazioni di metodo, quel valore complessivo veniva, nell’applicazione pratica quotidiana, assunto acriticamente quale base di calcolo (e dunque moltiplicato per il punteggio di invalidità e poi demoltiplicato in funzione dell’età della vittima, senza alcuna verifica circa la sussistenza, o meno, delle ragioni per applicare l’aumento percentuale relativo al danno morale) Così, ad esempio, un danno del 20% veniva quantificato, nella prassi, prendendo sempre quale parametro di calcolo il valore aumentato del punto di danno non patrimoniale (pari a euro 4397,07) in luogo del punto base biologico (pari a euro 3233,14). Una tale prassi applicativa generalizzata, peraltro, è stata contestata dalla Cassazione soltanto dopo che la stessa si è discostata dagli insegnamenti delle Sezioni Unite (del 2008) affermando la necessità di risarcire il danno non patrimoniale non in modo unitario ma previa separata e adeguata verifica della sussistenza e consistenza delle singole poste che lo compongono (biologico e morale da sofferenza). 

LA RIVISITAZIONE DEGLI ADDENDI MONETARI
Vediamo ora in dettaglio quali sono le principali novità introdotte con la tabella e l’elaborato di accompagnamento divulgato dall’Osservatorio per la giustizia civile del tribunale di Milano nella versione 2021. 
In particolare:
1. L’Osservatorio ha innanzitutto aggiornato i valori monetari contenuti all’interno di tutte le tabelle tenendo conto degli indici Istat dal primo gennaio 2018 al primo gennaio 2021 e quindi rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione dell’1,0138). Questo comporta che il valore punto base del danno biologico passa da euro 1.182,41 a euro 1.198,76 e che i range dei valori monetari per il danno non patrimoniale da perdita del congiunto passano da euro 165.960,00/331.920,00 a euro 168.250,00/336.500,00 (per figli, genitori, coniugi) e da euro 24.020,00/144.130,00 ad euro 24.350,00/146.120,00 (per fratelli, sorelle, nonni). Il danno da invalidità temporanea passa da euro 98,00 a euro 99,00), con personalizzazione massima sempre del 50%. (continua a pag. 3)
(continua da pag. 2)
2. Vi è poi l’importante “rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rivisitazione resasi necessaria a seguito dei già citati recenti orientamenti della Cassazione” (vedi, aggiungiamo noi: Cass. 27.03.2018 n. 7513; in senso conforme Corte di Cassazione, sentenza n. 13770 del 31.05.2018; Corte di Cassazione, ordinanza n. 23469 del 28.09.2018; Corte di Cassazione, sentenza n. 2788 del 31.01.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 15084 del 31-05-2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8442 del 27.03.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8755 del 29.03.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 11212 del 24.04.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 12701 del 14.05.2019; Corte di Cassazione, sentenza n. 2461 del 04.02.2020;Corte di Cassazione, ordinanza n. 19189 del 15.09.2020; Corte di Cassazione, ordinanza n. 219770, del 12.10.2020; Cass. civ. Sez. III, N. 24473 del 04.11.2020 e, soprattutto, Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164 e da ultimo Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ord. del 10 Febbraio 2021, n. 3310). Questo comporta che nella terza colonna la tabella non si limita a indicare la percentuale di aumento del punto di danno biologico (come prima), ma riporta l’indicazione anche monetaria, con l’esplicitazione del fatto nell’intestazione che si tratta dell’incremento per sofferenza (cosiddetto danno morale). Questa duplice indicazione (biologico/morale) è contenuta anche quando viene indicato il valore punto complessivo del danno non patrimoniale (quinta colonna della tabella).
Tale duplice indicazione è contenuta anche all’interno della tabella del danno da premorienza e del danno da invalidità temporanea.
Nulla cambia invece per quanto concerne la cosiddetta personalizzazione, né comunque tale “rivisitazione della tabella” modifica “in alcun modo i valori monetari, la struttura della tabella e l’andamento della curva delle liquidazioni”.

NOVITÀ PER LA MEDICINA LEGALE
È stata inserita una nuova versione del quesito medico-legale, aggiornato rispetto al quesito contenuto all’interno del precedente modello del 2013. La nuova versione tiene conto anche degli apporti della medicina legale ma ribadisce che il Ctu non deve pronunciarsi su pregiudizi che non hanno una base organica (vedi Cass. n. 7513/2018). Tuttavia viene aggiunto che: “eventualmente, ferma l’esclusione di Ctu esplorativa, nei casi in cui sussista un principio di prova di sofferenza del danneggiato di particolare intensità e/o di danno psichico, il Giudice potrà valutare di disporre una Ctu collegiale avvalendosi, oltre che del medico-legale, anche di un esperto in psicologia giuridica o di uno psichiatra forense”.
È stata altresì introdotta anche una nuova tabella relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale da “mancato/carente consenso informato in ambito sanitario”. Sulle altre tabelle non vi sono novità (danno terminale, da diffamazione e da liquidazione ex art. 96 terzo comma cpc).

UN APPARENTE RITOCCO GRAFICO
Nella nuova edizione del 2021 l’Osservatorio del tribunale di Milano ha dunque inteso superare quelle critiche, senza però rinnegare la bontà del suo metodo nè variare, sostanzialmente, i valori monetari precedentemente espressi o l’andamento della curva delle liquidazioni. Anche nella edizione 2018 la tabella forniva, sia pur senza espressamente nominarli, tutti i parametri utili a separatamente valutare le diverse componenti di danno e nulla avrebbe impedito all’operatore del diritto di scomputare il danno morale dal punto integrato non patrimoniale, verificando la sussistenza o meno dei presupposti di prova necessari al fine di riconoscerne (o meno) la liquidazione. Il fatto che nella prassi venisse adottata una scorciatoia pratica volta ad applicare la risultante numerica complessiva non era dovuto ad un errore della tabella ma a un suo distorto utilizzo.
Ecco dunque che nella sua odierna riformulazione la tabella viene aggiornata con un semplice ritocco grafico– così lo si descrive nella relazione illustrativa – attraverso il quale vengono esplicitate per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rendendone più immediata l’identificazione e richiamando l’interprete alla necessità di valutarne separatamente consistenza e sussistenza, al fine di motivare le proprie scelte. Ecco dunque che la nuova tabella, cambiando veste ma non sostanza, diventa strumento per una più efficiente identificazione uniforme dei diversi parametri che compongono il danno non patrimoniale alla persona, pur unitariamente inteso. E si immunizza, di fronte alle critiche della Cassazione, tornando pienamente a esprimere quella vocazione nazionale che la stessa Corte le ha da un decennio riconosciuto.

L’IMPATTO NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In verità, il ritocco grafico di cui parla l’Osservatorio milanese è destinato a incidere, più di quanto non si creda, sulla prassi liquidativa, sia nelle transazioni stragiudiziali che nelle aule di giustizia.
Ciò che sino a ieri sfuggiva a qualsiasi indagine probatoria e veniva di fatto liquidato in automatico (come danno non patrimoniale comprensivo della quota aumentata di danno relativa alla sofferenza) oggi dovrà essere oggetto di precisa allegazione e dimostrazione, ancorchè presuntiva. 
Per questa ragione l’Osservatorio propone un nuovo quesito da sottoporre al medico legale affinchè lo stesso (se del caso con il supporto di un medico psicologo), oltre ad accertare la percentuale di danno biologico/dinamico relazionale, possa valorizzare la sofferenza correlata alla menomazione, descrivendola attraverso una “aggettivazione in scala crescente di intensità” (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) tale da consentirne al giudice un miglior apprezzamento equitativo. Alla luce di tali accertamenti, poi, l’operatore del diritto potrà decidere: a) se riconoscere o meno il diritto al risarcimento del danno morale b) in caso affermativo se liquidarlo in misura pari all’incremento indicato in tabella o in misura minore o maggiore, a seconda del caso. È importante segnalare che la nuova nomenclatura tabellare riferisce tale incremento al “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in % su danno biologico”. Il che equivale a dire che, ove il danno morale risultasse in concreto inferiore o superiore alla media il giudice potrebbe applicare quell’aumento in modo parziale o, se del caso, aumentarlo ulteriormente, secondo il suo prudente apprezzamento.
Una tale formula valutativa, tendenzialmente assai aperta, rischia di complicare molto, rispetto al passato, le transazioni tra le parti, potendo dar luogo a severi disaccordi proprio su quella posta di danno (la sofferenza) che risulta più difficilmente verificabile e che sovente risiede più nel racconto di chi afferma di averla vissuta che in una reale evidenza obiettiva. A ciò si aggiunga che la parcellizzazione delle componenti di danno è stata applicata anche al danno da invalidità temporanea, la cui quantificazione complessiva (pari a euro 99,00) è stata anch’essa scissa con separata enucleazione del danno temporaneo da sofferenza soggettiva interiore (pari a euro 27); danno che mai prima d’ora era stato autonomamente quantificato (ferma restando la possibilità di personalizzazione, nella misura massima rimasta, come in passato, al 50%). 

IL BISOGNO DI PARAMETRI STABILI
Insomma, rifuggendo ogni automatismo liquidativo, ci troviamo di fronte alla necessità di un cambio di impostazione non indifferente, che cade peraltro a ridosso della pubblicazione dello schema di dpr con cui il Mise (in collaborazione con Ivass) ha elaborato la propria tabella unica di valutazione delle lesioni di grave entità, prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni per i soli sinistri della Rc auto e della responsabilità sanitaria. È appena il caso di ricordare come tale schema dia maggiori ancoraggi, quanto al danno morale, prevedendo tre (e solo tre) livelli crescenti di liquidazione, a seconda dell’intensità della sofferenza. Non sappiamo, a tutt’oggi, se l’iter di approvazione di quello schema sarà capace di completarsi. Quel che va rimarcato è, però, che la tabella di legge oggi è stata pensata per i soli danni da Rc auto e da responsabilità sanitaria, anche in funzione delle esigenze di sostenibilità e miglior profilazione del rischio proprie della relativa assicurazione obbligatoria: ecco perché la curva della liquidazione di cui all’art. 138 (da costruirsi secondo parametri che assomigliano ma non coincidono con quelli della tabella milanese) tende a restituire risultati più stabili e più facilmente prevedibili in quanto sottratti il più possibile al potere di integrazione equitativa del giudice. Ciò anche, ma non solo, sotto il profilo della personalizzazione ulteriore del danno, laddove lo stesso – a parità di punteggio – presenti per il singolo danneggiato aspetti di particolare gravità: in tal caso la normativa assicurativa (e dunque tanto l’art. 138 quanto il 139) prevede che il risarcimento del danno, calcolato a mente di tabella, possa essere ulteriormente aumentato del 30% (art. 138) o del 20% (art. 139) ma non oltre. La tabella milanese, invece, propone parametri incrementali ulteriori diversi ma, soprattutto, non insormontabili, potendo il giudice, di fronte a casistiche eccezionalmente severe, estendere la propria valutazione equitativa anche al di là del valore espresso in tabella. 
E ancora va sottolineato come il danno da perdita del rapporto parentale, che non trova spazio nel codice delle assicurazioni, rimane disciplinato soltanto nelle tabelle tribunalizie e, oggi più che mai, in quella milanese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti