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La nomofilachia e la certezza del diritto

Riguardo al complesso tema del danno alla persona, i tribunali dispongono ormai degli strumenti per garantire il giusto risarcimento. Va rafforzato però il ruolo delle istituzioni nel rendere certo il diritto

La nomofilachia e la certezza del diritto hp_vert_img
Il messaggio che ci proviene da numerose sentenze della Corte di Cassazione è che il risarcimento del danno alla persona, oltre che essere giusto, deve essere anche certo.
La certezza del diritto, come prevedibilità delle decisioni, ha una funzione propulsiva dell’economia ed è anche un valore fondamentale del nostro ordinamento, essendo strettamente collegata al principio di uguaglianza affermato dall’articolo 3 della Costituzione.
Ebbene, mai come in questi ultimi anni, il mondo delle imprese e gran parte della dottrina (pensiamo a Natalino Irti) si duole del fatto che il diritto, e dunque anche il risarcimento del danno alla persona, sia ancora troppo incerto perché il legislatore non è più prescrittivo e la giurisprudenza decide in base a principi e a valori metagiuridici.
In questa situazione, l’orientamento delle compagnie è quello di sfiducia nei confronti delle istituzioni (il legislatore, la giurisprudenza), proprio per l’incertezza delle decisioni, e molto spesso capita che le imprese preferiscano transigere una controversia anziché affrontare un processo civile o penale e attendere l’esito dello stesso.
“Una cattiva transazione è sempre meglio di una sentenza” è, in pratica, il leitmotiv dominante tra le imprese.
Io non condivo questo trend per diverse ragioni.

PREVEDIBILITÀ E NOMOFILACHIA
La prima è che non si può dimenticare che dal 2006 vi è un approdo normativo che ha fatto entrare l’istituto della nomofilachia e del precedente nel nostro ordinamento, avvicinando così lo stesso a quello di common law e rendendo più prevedibili le sentenze. Di esempi se ne possono fare molti.
Il precedente come strumento per dichiarare l’inammissibilità dell’appello (art. 348 bis Codice di procedura civile) o per far dichiarare l’inammissibilità del ricorso per Cassazione (art. 360 bis C.p.c.).
L’articolo 374, terzo comma, C.p.c., stabilisce che se la sezione semplice della Corte di Cassazione non condivide il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, deve formalizzare il suo dissenso e rimettere a queste ultime la decisione del ricorso.
La stessa regola vale per il processo penale (art. 618, comma 1 bis Codice di procedura penale), per il ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa (art. 99, comma terzo, C.p.a.) e a quella contabile (art. 117 del Codice di giustizia contabile).
Tutte queste norme assicurano una tendenziale prevedibilità delle decisioni e, quindi, dovrebbero indurre le imprese a una maggiore fiducia.

GLI OSSERVATORI DELLA GIUSTIZIA DEI TRIBUNALI
Anche il lavoro che viene svolto nell’ambito degli Osservatori sulla Giustizia Civile di molti tribunali per giungere a criteri e tabelle per la liquidazione del danno alla persona (l’ultimo importante frutto sono le nuove tabelle per danno parentale elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, che con tutta probabilità verranno recepite da quasi tutti i giudici di merito) si basa sulla nomofilachia e sui precedenti. 
Io penso che i gruppi di lavoro dei vari Osservatori facciano nomofilachia (una nomofilachia cetuale) per assicurare una maggiore calcolabilità del diritto in generale e del risarcimento del danno alla persona in particolare.
In conclusione, grazie alla nomofilachia normativa, a quella magistratuale e a quella cetuale aperta al contributo dell’intero ceto dei giuristi, come accade appunto nell’ambito dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano, ritengo che il rischio di decisioni arbitrarie da parte della giurisprudenza sul danno alla persona sia molto diminuito rispetto al passato (pensiamo agli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso) e si possa guardare al futuro del diritto e del danno alla persona con maggiore serenità.
Occorre, però, uno sforzo culturale per ripensare all’importanza e alla funzione delle istituzioni (il legislatore e la giurisprudenza) e al ruolo fondamentale svolto dalle stesse per rendere certo il diritto rispetto a un passato che spesso ci dimentichiamo.

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