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Decreto Milleproroghe, Brexit e assicurazioni

Nel documento apparso in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso sono contenute le specifiche che regolano l’attività delle compagnie dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Centrale nell’attuazione delle nuove disposizioni sarà il ruolo dell’Ivass

Decreto Milleproroghe, Brexit e assicurazioni hp_vert_img
Anche quest’anno il Governo italiano ha approvato il cosiddetto decreto Milleproroghe (dl 183/2020, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2020), il quale contiene importanti disposizioni che interessano il mondo assicurativo.
Nell’ambito di questo contributo ci concentreremo sul tema Brexit e quindi sulla portata dell’articolo 22 del predetto decreto rubricato Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, limitando la nostra analisi a questo ultimo aspetto (le compagnie di assicurazione).
Prima di procedere, precisiamo, peraltro (i) che la norma si ispira a quanto già previsto dal nostro legislatore nel 2019 nel contesto del dl 22/2019, convertito con modificazioni dalla legge 41/2019 (cfr. art. 9 dettato in materia di Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso); e (ii) che il tema è stato ed è oggetto dell’attenzione e delle azioni dell’Istituto di vigilanza, come testimoniato, tra l’altro, dal comunicato pubblicato sul proprio sito web il 15 gennaio scorso.

Gli obiettivi del legislatore
L’obiettivo del legislatore è stato quello di disciplinare l’operatività delle imprese di assicurazione aventi sede nel regno Unito e nell’Irlanda del Nord dopo la scadenza del periodo di transazione (31 dicembre 2020), che è seguito al recesso dello stesso Regno Unito dall’Unione europea, conclusosi, come noto, con un accordo di partenariato (Brexit deal). 
Ricordiamo che durante il periodo di transizione, il diritto comunitario ha continuato a trovare applicazione nel Regno Unito e che lo stesso è stato trattato a tutti gli effetti come un membro dell’Unione, fatta salva l’esclusione dalla partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance.
Tornando a noi, il predetto art. 22 del Decreto Milleproroghe (comma 6) inizia disponendo che le imprese aventi sede nel Regno Unito e in Irlanda del Nord, le quali alla scadenza del periodo di transizione erano abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall’elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro tenuto dall’Ivass.
La norma prosegue affermando che le compagnie in questione, dopo la scadenza del periodo di transizione, possono continuare l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso al 31 dicembre 2020 con il divieto di assumere nuovi contratti. Il divieto è esteso anche al rinnovo di quelli esistenti, fino alla loro scadenza o a altro termine evidenziato nel piano che le imprese devono presentare all’Ivass di cui diremo tra poco. Della prosecuzione temporanea dell’attività, l’Ivass dovrà dare adeguata evidenza al pubblico.

Azioni richieste e norme applicabili
Il successivo comma 7 dispone che le compagnie di cui sopra devono porre in essere una serie di azioni. Le stesse rispettivamente entro 15 giorni (15 gennaio 2021 – termine già scaduto) ed entro 90 giorni dalla fine del periodo di transizione (31 marzo 2021), devono: (i) informare contraenti, assicurati e aventi diritto del regime di operatività ad essi applicabile (anche con una comunicazione sul proprio sito); (ii) presentare un piano con le misure per dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri.
Attenzione! Il successivo comma 9 dispone che le compagnie UK e Northen Ireland nelle more del periodo di prosecuzione temporanea, continuano a essere soggette alla disciplina prevista dall’art. 193 del Codice delle assicurazioni Private, che prevede il coordinamento dell’azione delle diverse vigilanze, quella dello Stato di origine e quella dello Stato di ubicazione dello stabilimento, ovvero di esercizio dell’attività in libera prestazione di servizi e a ogni altra disposizione in materia assicurativa, comprese quelle in materia di sanzioni.
Trova poi applicazione la norma del Cap (art. 10, comma 8), in base alla quale, nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’Ivass può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea (nel nostro caso il Regno Unito di Gran Bretagna).

I clienti e le compagnie italiane 
Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale
Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia e il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
Le compagnie di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, erano abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa in UK e Northen Ireland in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi possono proseguire l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dalle norme contenute nel Cap in materia di esercizio dell’attività in uno Stato terzo (art. 22 in materia di attività assicurativa e art. 59-quinquies in materia di attività riassicurativa) e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Ricapitolando
Il decreto Milleproroghe in tema di assicurazioni e Brexit disciplina:
la cancellazione delle compagnie del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord abilitate a esercitare attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione alla scadenza del periodo di transizione dall’elenco delle imprese con sede legale in uno Stato terzo;
i limiti dell’operatività temporanea delle compagnie;
i doveri informativi delle compagnie nei confronti di contraenti, assicurati, aventi diritto e Ivass e quali sono le norme italiane alle quali sono sottoposte nelle more del periodo di prosecuzione temporanea delle attività;
i diritti e le facoltà spettanti ai contraenti di polizze stipulate con le compagnie;
l’esercizio dell’attività da parte di compagnie di assicurazione e riassicurazione italiane abilitate a operare in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi nel Regno Unito e Irlanda del Nord al termine del periodo di transizione.

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