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La prova scientifica nel processo tra limiti e valori

Lo sviluppo delle tecniche scientifiche rischia di vincolare il giudizio agli esiti delle perizie. Il ruolo del giudice è di guida nelle richieste ai consulenti e nel rispetto dei principi della giurisprudenza

La prova scientifica nel processo tra limiti e valori hp_vert_img
In un articolo pubblicato su Insurance Daily del 28 settembre 2019, avevo trattato della nomofilachia come strumento fondamentale presente nel nostro ordinamento per diminuire il rischio di una frammentazione delle interpretazioni giurisprudenziali.
Nell’articolo avevo ricordato che, ormai da numerosi anni, l’istituto della nomofilachia o del precedente è entrato nel linguaggio del legislatore e avevo richiamato alcuni articoli del codice di procedura civile (art. 360 bis C.p.c., art. 374, comma 3) che dovrebbero assicurare una tendenziale prevedibilità delle sentenze.
La riflessione a suo tempo fatta sulla nomofilachia o il precedente, mi porta oggi a parlare di un altro fondamentale strumento che dovrebbe contenere il rischio di una frammentazione delle interpretazioni giurisprudenziali o, per dirla alla Natalino Irti, il rischio dell’incalcolabilità del diritto.
E qual è questo strumento? L’ingresso della prova scientifica nei processi civili e penali, che permette al giudice di arrivare alla verità processuale e, quindi, a una sentenza giusta in tempi ragionevoli.

La consulenza tecnica: necessaria ma non sufficiente 
In effetti, la prova regina per accertare se sussista una responsabilità professionale e un danno alla salute è la consulenza tecnica. E sono ormai pochi i processi nei quali il giudice non ricorre alla scienza per accertare fatti e danni. Perfino quando vi siano lesioni esitate con asseriti danni molto lievi (1-2% di postumi permanenti), il giudice ricorre a una consulenza tecnica d’ufficio.
E questo matrimonio tra diritto e scienza è destinato a essere sempre più importante nel periodo successivo alla pandemia.
Nelle riflessioni che alcuni giuristi hanno fatto sul futuro dei processi civili e penali post Covid da responsabilità sanitaria, infatti, il contributo della scienza sembra assumere sempre maggior peso (direi sempre più potere), mentre il ruolo del giudice e quello degli avvocati assumerebbe un’importanza secondaria. Il trend culturale che dovrebbe imperare nel prossimo futuro, insomma, mi ricorda le parole di una famosa sentenza della Corte di Cassazione Penale (la n. 36080 del 2015) che riporto: “L’antico brocardo peritus peritorum esprime un modello culturale non più attuale e decisamente anacronistico, quanto meno nella misura in cui pretende di assegnare al Giudice capacità di governare il flusso di conoscenze scientifiche che le parti riversino nel processo, ove invece una più realistica impostazione lo vuole del tutto ignaro di quei contributi che sono il frutto di un sapere scientifico che non gli appartiene e non può né deve appartenergli”.
 
Più poteri al giudice, non alla scienza
Io dissento da questa impostazione culturale che nei processi civili e penali affida alla scienza il potere di affermare la responsabilità di soggetti e trasforma il giudice in un mero consumatore passivo delle risultanze della consulenza tecnica scientifica.
Tre sono le ragioni del mio dissenso.
La prima è che, come ci ha insegnato un grande filosofo della scienza (Karl Popper), ma come ci ha insegnato anche la tragedia della pandemia, la scienza è fallibile. Anche il metodo scientifico più avanzato è in grado di offrire risposte solo in termini di probabilità e non di certezza.
La seconda ragione è che, proprio per la fallibilità della scienza, proprio per evitare che nel processo entri la scienza spazzatura con la conseguenza di condanne ingiuste, come ha insegnato un grande magistrato (Canzio) occorre arricchire il sapere e l’attività del giudice, non comprimerla.
Tradotto in altri termini, il giudice oggi deve saper selezionare con maggior attenzione di quello che ha fatto sino a oggi, la scelta dei consulenti e dei periti. Come ha rilevato un autorevole magistrato, il dott. Marco Rossetti, non basta essere iscritti a un albo dei consulenti per avere quella speciale competenza tecnica richiesta dall’art. 15, comma 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Il giudice deve formulare lui stesso i quesiti attraverso uno studio della vicenda sottoposta al suo esame, non lasciare pieno potere al consulente o ai consulenti.
Il giudice deve anche saper decifrare, decodificare il linguaggio spesso oscuro della scienza (molto più oscuro di quello dei giuristi) e sottoporre a un test di affidabilità le risultanze della Ctu. Purtroppo, invece, oggi il giudice si limita molto spesso a recepire le conclusioni della consulenza tecnica senza sottoporla ad alcun vaglio di attendibilità.

Il valore delle regole
Da ultimo, non dobbiamo dimenticare che le risultanze della consulenza tecnica vanno valutate tenendo conto delle regole, dei principi e dei valori che governano il processo penale e civile.
Faccio solo qualche esempio. Nel processo penale, la presunzione di innocenza dell’imputato sino a prova contraria, l’onere della prova che grava solo sull’accusa, la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Nel processo civile, la regola del più probabile che non in materia di causalità e i principi affermati dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, proprio questi principi/valori costituzionali dovrebbero porre al riparo i cittadini dagli abusi di un ingresso della scienza – a volte prepotente e arrogante – nei processi penali e civili. Dovrebbero.

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