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Litisconsorzio e diritto dell’assicurato

La Cassazione conferma che la compagnia assicurativa può concludere da sola una transazione con il terzo danneggiato e chiedere rivalsa al danneggiante

Litisconsorzio e diritto dell’assicurato hp_vert_img
A seguito di un incidente stradale avvenuto tra un motociclo e ciclomotore, a bordo del quale viaggiava un terzo passeggero che aveva riportato gravi lesioni, la compagnia assicurativa definiva in via stragiudiziale la controversia con il terzo danneggiato (nonostante l’opposizione del proprietario del veicolo assicurato), corrispondendo una somma a titolo di risarcimento commisurata in relazione al concorso di colpa del terzo passeggero (in quanto, nella specie, il trasportato non solo era sprovvisto di casco ma anche in quanto il motociclo non era omologato per il trasporto di un passeggero). 
La compagnia agiva dunque in rivalsa verso il proprietario del motociclo (suo assicurato) e il conducente, in quanto tenuta a risarcire un danno non coperto dalla polizza. I due si costituivano e contestavano l’azione della compagnia perché non solo esclusi dalla fase transattiva ma perché si erano opposti alla medesima (eccependo, in aggiunta, la violazione del litisconsorzio necessario). In primo grado, il giudice respingeva l’azione della compagnia. In appello, al contrario, la Corte confermava il diritto di rivalsa della medesima, non individuando mala gestio nella definizione stragiudiziale della controversia con il terzo danneggiato, ed escludendo la previsione del litisconsorzio necessario in fase stragiudiziale. 

Il ricorso dell’assicurato
Con ricorso articolato in sette motivi, il conducente e il proprietario del ciclomotore lamentavano, in primo luogo, di essere stati esclusi dalle trattative stragiudiziali per il risarcimento del danno subìto dal terzo e per tale circostanza la compagnia avrebbe perso il diritto di rivalsa nei loro confronti. La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 8109 del 23 aprile 2020) ha opportunamente precisato che “La regola del litisconsorzio prevista per il processo non si estende di certo anche alla composizione stragiudiziale della lite, né, al contrario di quanto assunto dai ricorrenti, può ritenersi che la loro esclusione dalle trattative ha leso il diritto di agire in giudizio o in qualche modo di difendersi nella controversia con il danneggiato”, restando impregiudicati i diritti di difesa dell’assicurato (e del responsabile civile) nel giudizio di rivalsa. 
La compagnia veniva tacciata dai ricorrenti di aver agito in mala gestio nella transazione de qua, in realtà, specificano gli Ermellini, in ragione dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, la compagnia è obbligata ex lege verso il danneggiato e non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo (che rimangono meramente interne al rapporto compagnia-assicurato). Tale obbligazione è suscettibile di transazione e “l’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione” (art. 18, co. 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969).

Una regola non applicabile in sede stragiudiziale
La Terza Sezione Civile della Cassazione ha opportunamente concluso che, nel caso de qua, la transazione definita dagli assicuratori non configura violazione alcuna dell’art. 102 C.p.c. (Litisconsorzio necessario). Difatti, il litisconsorzio necessario è regola esclusivamente attinente al processo, per questa ragione deve escludersi la sua applicazione in sede stragiudiziale, né può ritenersi che l’esclusione dell’assicurato e del conducente dalle trattative possa ledere il diritto di agire in giudizio o in qualche modo di difendersi nella controversia con il danneggiato. La compagnia, ai sensi dell’art. 18 legge n. 990/1969, ha diritto ad agire in rivalsa verso l’assicurato, restando impregiudicato, tuttavia, il diritto di difesa del medesimo ove evocato in giudizio. Alla compagnia, del resto, non poteva essere neanche eccepita la mala gestio, avendo calcolato nella determinazione della somma da corrispondere al danneggiato anche il concorso di colpa di cui all’art.1227 C.c.
Per queste ragioni il litisconsorzio è regola inapplicabile nel caso di controversie risolte per via stragiudiziale, tale esclusione non comporta alcuna lesione ai diritti di difesa degli assicurati, i quali troveranno piena soddisfazione, se del caso, nel successivo giudizio di rivalsa.

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