Insurance Trade

Il Covid-19 e le coperture assicurative

L’epidemia di coronavirus ha impattato in modo molto pesante su tutti i settori economici. In genere, le clausole dei contratti inseriscono la pandemia tra le esclusioni. Ma in ogni caso, in particolare in materia di business interruption, è utile verificare i wording di polizza

Il Covid-19 e le coperture assicurative hp_vert_img
- SECONDA PARTE -

In questo momento, le aziende stanno subendo (e subiranno) rilevanti danni a causa dell’interruzione di attività dovuta, al di là dei fermi governativi, al rallentamento, se non al blocco, della supply chain (si pensi a tutti quei settori rallentati o fermati dal blocco di altre attività imprenditoriali, primo su tutti, quello dell’automotive o rallentati dalla mancata fornitura di materie prime) o, ancora, alla “perdita di attrattività” (si pensi ad esempio alla mancata presenza di turisti o viaggiatori, per il settore del turismo e dell’accoglienza).
Potenzialmente, a causa del fermo delle attività delle fabbriche in altri Paesi (in primis in Cina), potrebbero verificarsi perdite finanziarie in molti settori. La crescita negli indennizzi per business interruption è dovuta a una maggiore interdipendenza tra aziende, la supply chain globale e i processi di produzione. Esiste una sempre maggiore concentrazione di siti produttivi e hub logistici in alcune aree geografiche (in particolare l’Asia). Qualora tali siti siano colpiti da catastrofi naturali, o da incendi o esplosioni (o da un’epidemia come il Covid-19 che ha bloccato, per primo, il distretto di Wuhan) gli effetti negativi possono moltiplicarsi rapidamente, provocando perdite per interruzioni di attività (Contingent Business Interruption) in tutto il mondo: in questi casi un’azienda è impossibilitata a operare a causa di un evento che ha colpito uno dei suoi fornitori. E il comparto assicurativo in linea di massima non copre questa eventualità alle voci Property/Business Interruption tradizionali, se non in casi specifici e con apposita estensione. 
Vanno fatte delle debite premesse.
Solitamente, la copertura per la perdita di profitti in caso di interruzione di attività d’impresa viene fatta rientrare nel ramo property (che scatta, ad esempio, a causa di un incendio o un’alluvione o un altro evento esterno che comporti un danno fisico) e, come tale, è connessa alla perdita fisica o al danneggiamento di beni che provochino detta interruzione. 
L’evento virus, e in generale l’esplosione di epidemie, dunque, non rientrerebbe nel trigger di polizza e le esclusioni di polizza possono rivelarsi un paracadute fondamentale per le compagnie.

Non-Damage BI e Contingent BI
Una potenziale esposizione a sinistri di minore entità potrebbe derivare dalle estensioni di garanzia per eventi non legati a danni materiali e diretti (Non-Damage BI) come le malattie infettive (tuttavia solitamente connesse a dei sotto-limiti contenuti). La protezione fornita da queste polizze riguarda essenzialmente la perdita di profitto; generalmente i danni derivanti da questa estensione risultano coperti solo qualora l’ubicazione assicurata venisse chiusa a causa di un’epidemia. Va comunque valutato con attenzione il wording di polizza ed occorre individuare le soluzioni proposte dal settore assicurativo, del resto non è facile stimare la magnitudine del rischio per eventi come le pandemie. 
Altra soluzione offerta dal mercato assicurativo internazionale (soprattutto americano) è quella delle polizze di Contingent Business Interruption, la cui copertura si estende ai danni causati dall’interruzione per eventi che abbiano colpito non già l’assicurato, ma i suoi fornitori o clienti (supply chain disruption). Le polizze Cbi, oltre ai danni fisici a beni e strutture, possono ricomprendere anche le spese straordinarie Contingent Extra Expenses, all’interno di un intervallo denominato period of restoration, che l’assicurato debba sostenere per riprendere il proprio ciclo ordinario.
Sebbene molti dei principi che reggono queste polizze siano in origine estranei al nostro sistema giuridico, è certo che ai fini della risarcibilità del danno sia necessario rifarsi alle nozioni di causalità del nostro ordinamento, come la consolidata teoria della causalità adeguata, fondata su un criterio di prevedibilità (id quod plerumque accidit). Va altresì aggiunto che alcune polizze assicurative per l’interruzione dell’attività possono prevedere un’estensione della copertura per Ordini delle autorità civili che neghino l’accesso ai locali assicurati. Tuttavia, sarà necessario prestare particolare attenzione ai termini di tale estensione, per determinare se certi avvertimenti e/o provvedimenti delle autorità rientrino nell’ambito della copertura: un lockdown generalizzato come quello stabilito in Italia difficilmente era previsto nelle polizze (mentre l’estensione de qua solitamente fa riferimento a ordini di chiusura ad personam). Occorrerà dunque un’attenta analisi delle clausole del contratto. È improbabile altresì che le misure precauzionali dell’assicurato, financo la chiusura senza un ordine dell’autorità civile, siano coperte dall’estensione di cui sopra. 
Va dato conto della presenza, in alcuni casi, di estensioni per “contaminazione”: in questo caso si potrebbe prescindere dalla presenza di un danno fisico. Potrebbe rientrare in copertura ad esempio la disinfestazione dei locali aziendali (qualora la clausola non fosse limitata alla presenza di blatte, ratti o zanzare ma si estenda ai casi di legionella, salmonella e altri patogeni).
Altra possibile estensione è quella riguardante la perdita di attrattività, per la verità poco diffusa nel nostro Paese, per la quale il requisito della perdita fisica può non essere necessario, essendo collegata ad altri fattori esogeni, come attacchi terroristici, rischi politici o, potenzialmente, il contagio da Covid-19.

Possibile un’esclusione specifica nelle nuove polizze
In ogni caso, le polizze per l’interruzione di attività prevedono usualmente dei limiti temporali precisi di copertura, oltre i quali le perdite eventualmente subite non vengono più indennizzate. Inoltre, gli assicurati, come per tutte le polizze, hanno l’obbligo di adoprarsi per minimizzare le perdite trovando alternative per garantire la continuità aziendale, come il ricorso allo smart working. Sotto questo aspetto le aziende hanno già introdotto questa e molte altre misure, in ossequio ai decreti governativi (con l’effetto collaterale, tuttavia, di esporsi a maggiori rischi di attacchi cyber). 
Un’altra potenziale criticità è quella derivante dalla cancellazione degli eventi (Business Entertainment). Va attentamente esaminato se nel testo ci sia una esclusione per cancellazione conseguente a “malattia trasmissibile” oppure se il trigger sia collegato solamente alla cancellazione per ordine di un’autorità governativa (vedasi quanto già detto sopra). 
Probabilmente c’è da aspettarsi che le compagnie si attrezzeranno in sede di rinnovo, prevedendo una specifica esclusione relativa al coronavirus. Del resto, la fornitura di coperture assicurative contro una pandemia impone costi di difficile stima e non può prescindere da un diretto intervento statale. Forse, come già è stato fatto in vari Stati per altri disastri naturali, si potrebbe pensare a dei Protection Gap Entities, ossia fondi a capitale misto privato-pubblico per colmare la differenza fra rischi assicurati ed effettive perdite economiche, mantenendo così ragionevoli i costi della copertura assicurativa, altrimenti insostenibili. 

(La prima parte dell’articolo la potete leggere cliccando qui)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti