Il Covid-19 e le coperture assicurative
L’epidemia di coronavirus ha impattato in modo molto pesante su tutti i settori economici. In genere, le clausole dei contratti inseriscono la pandemia tra le esclusioni, ma in ogni caso è utile verificare i wording di polizza. Per il turismo qualche deroga può arrivare dai decreti emessi nel periodo
23/06/2020
- PRIMA PARTE -
La diffusione mondiale del coronavirus porterà a un aumento dei sinistri assicurativi in molti rami tradizionali. Viene immediatamente logico pensare che le perdite causate da Covid-19 avranno un impatto maggiore sulle assicurazioni viaggi, nonché sulle polizze vita e salute, senza dimenticare le contingency. Ma non solo. Gli analisti intravedono un aumento dei sinistri per ulteriori linee di rischio: interruzione dell’attività d’impresa, responsabilità civile, responsabilità datoriale, Rc amministratori e sindaci, responsabilità professionale sanitaria.
Non va dimenticato che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha ufficialmente definito il Covid-19 quale “pandemia”. Pertanto, le esclusioni per pandemia saranno probabilmente invocate dagli assicuratori e dai riassicuratori in molti casi. Ciò premesso, l’intento del presente scritto è quello di offrire un esame dell’impatto su alcune coperture: viaggi e turismo, business interruption e contingency.
Polizze viaggi e turismo
Quando si pensa all’impatto del Covid-19, probabilmente si pensa al blocco della mobilità e, dunque, vengono subito in mente le coperture che riguardano il settore viaggi e turismo.
La copertura abituale per questi tipi di assicurazione comprende le spese di annullamento del viaggio o le spese mediche o ospedaliere d’urgenza. Molte di tali polizze però già contengono un’esplicita esclusione “epidemia o pandemia” (anche se una differenza tra le due definizioni si individua nella globalità del fenomeno), attivabile qualora un governo o un’organizzazione (come l’Oms) dichiarino ufficialmente che un virus ha raggiunto (o è probabile che raggiunga) proporzioni “epidemiche o pandemiche”.
Dopo l’annuncio dell’Oms, secondo cui l’epidemia di coronavirus può essere definita una pandemia, può essere dunque negata la copertura qualora la polizza contenga, per l’appunto, un’esplicita esclusione in tal senso. Alcune polizze, peraltro, escludono la copertura non solo per il caso in cui le autorità emettano un divieto espresso di viaggiare in una determinata regione o Paese, ma anche per il mero consiglio o avvertimento di evitare “i viaggi non essenziali”.
Sotto questo aspetto, è improbabile che i viaggi di piacere o anche la maggior parte dei viaggi d’affari siano considerati viaggi essenziali. In alcune polizze, addirittura, l’esclusione si spinge anche a ricomprendere ipotesi in cui vi siano indicazioni da parte dei media o avvertimenti informali relativi a un potenziale rischio di malattie infettive in paesi stranieri. In generale, si ritiene che le polizze viaggi escluderanno la copertura per il caso di contagio da Covid-19 a partire dalla data in cui si sarebbe potuto ritenere l’impossibilità ad effettuare il viaggio quale una “circostanza prevedibile”: sull’interpretazione di tale data, tuttavia, potranno incentrarsi molte discussioni.
Ogni polizza poi, può prevedere una copertura più o meno estesa, in base alle opzioni acquistate: soltanto l’opzione di copertura per cancellazioni dovute a qualsiasi motivo potrà offrire certezze, potendo coprire anche la cancellazione di viaggi dovuta al mero timore di contagio da Covid-19.
Deroghe a tutela degli operatori
Ciò detto, va comunque ricordato come il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 abbia previsto specificamente l’applicazione dell’art. 1463 C.C. ai contratti di trasporto sottoscritti da cittadini poi sottoposti a quarantena o altre misure restrittive, prevedendo così il diritto al rimborso direttamente da parte dei vettori. Occorre però prestare attenzione ai termini per le richieste di rimborso, che sono abbastanza stretti e sono elencati all’art. 28 del Decreto Legge. Lo stesso prevede anche disposizioni particolari per i pacchetti turistici, richiamando l’art. 41 del Codice del turismo (dlgs 79/2011) che prevede il diritto di recesso. La norma del decreto inserisce però delle deroghe in favore degli organizzatori, che potranno scegliere se rimborsare integralmente i viaggiatori, oppure offrire pacchetti sostitutivi o voucher di pari importo. In questo caso il Legislatore ha cercato un compromesso fra i diritti dei consumatori e la salvaguardia di un settore fortemente colpito dalla crisi a causa della pandemia.
L’art. 88 del decreto Cura Italia (dl n. 28 del 17 marzo 2020) ha esteso tali misure ai contratti di soggiorno, conclusi con le strutture ricettive, nonché agli acquirenti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, sempre con specifici termini che in questo caso decorrono dall’entrata in vigore del decreto.
Polizze contingency
Esistono sul mercato delle polizze a copertura di eventi cancellati (o posticipati) per circostanze imprevedibili da parte degli organizzatori, come certamente è il caso di una pandemia. È bene però ricordare come la copertura abituale per la perdita di guadagno dovuta alla cancellazione di un evento potrebbe contenere un’ampia esclusione in caso di focolai di “malattie trasmissibili” (fattispecie più ampia ancora delle esclusioni per “epidemia o pandemia”). L’esclusione per “malattie trasmissibili” è di solito abbastanza ampia da poter essere invocata anche a fronte di consigli o avvisi governativi avverso i viaggi “non essenziali” in una zona determinata, che comportino la cancellazione di un evento da parte degli organizzatori. In altri casi, le polizze possono contenere esclusioni connesse a malattie infettive quali Sars, Mers, influenza aviaria “e simili”: in tal caso si ritiene che anche il Covid-19 dovrebbe rientrare automaticamente nell’elencazione. In caso contrario, la copertura potrebbe operare, pur tenendo conto che per le nuove polizze (come già avvenuto per la Sars) gli assicuratori hanno iniziato a inserire espresse esclusioni riguardanti il Covid-19.
Le polizze per cancellazione di eventi possono coprire solitamente le spese incorse, al netto di quelle eventualmente risparmiate, oltre al mancato guadagno dell’evento. In ogni caso, andranno considerati gli oneri dell’assicurato previsti dai termini di polizza, che impongono di solito il tentativo di limitare l’aggravio del danno. Tuttavia, il wording di polizza dovrà essere analizzato nel dettaglio, poiché alcune esclusioni potrebbero scattare solo a fronte di un effettivo provvedimento da parte di una pubblica autorità, oppure possono essere limitate solo ad alcuni tipi di malattie. Invece, anche se fosse inclusa un’estensione della copertura per le malattie trasmissibili, potrà sorgere il dubbio sulla copertura di cancellazioni precauzionali da parte degli organizzatori: l’evento potrebbe avere luogo legalmente, ma essere comunque cancellato a titolo precauzionale in considerazione degli avvertimenti del governo. In tali casi, la compagnia potrebbe rifiutare l’indennizzo.
Chiaramente poi, soprattutto per i grandi eventi, dovrà essere considerata tutta la rete di contratti stipulati con il pubblico, i fornitori, gli sponsor, i tecnici, il personale e tutti i potenziali soggetti interessati. Occorrerà quindi verificare i termini contrattuali nel dettaglio, tenendo conto della possibile invocazione dell’impossibilità temporanea o assoluta di prestazione, invocabile nel caso della pandemia a seconda delle circostanze concrete.
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