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La nuova lettera al mercato di Ivass

Seconda parte - Nel recente documento rivolto alle compagnie e agli operatori si chiede attenzione alla qualificazione e al collocamento della polizza, ai conflitti di interesse, ai costi e alle estinzioni, invitando a verificare la propria offerta

La nuova lettera al mercato di Ivass hp_vert_img
Come abbiamo detto al termine della prima parte del nostro intervento, è venuto ora il momento di occuparci delle indicazioni di Ivass e Banca d’Italia in relazione agli elementi di attenzione che sono emersi dalla lettera al mercato del 17 marzo 2020, che per ragioni di spazio dovremo giocoforza sintetizzare.

Gli elementi di attenzione in sintesi:
a. Qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa. 
Ivass e Banca d’Italia, per assicurare la correttezza nella commercializzazione delle polizze abbinate e innalzare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche e i costi dei servizi acquistati, richiedono agli operatori di dare chiare indicazioni sulla natura dei prodotti offerti, richiamando il rispetto delle disposizioni di legge in materia. Viene, inoltre, evidenziato che i costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del Taeg (Tasso annuo effettivo globale).
b. Collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze “decorrelate”.
In questo caso, i rilievi della Vigilanza sono partiti dalla condotta di alcuni intermediari finanziari che, in alcuni casi, di fatto imponevano ai clienti che volevano ottenere un finanziamento la stipula di una polizza non collegata al finanziamento stesso, il cui premio unico anticipato era finanziato dagli intermediari stessi. Proprio la mancanza del collegamento in questione veniva utilizzata quale argomento per non procedere al rimborso della quota del premio non goduto, in caso di rimborso anticipato del prestito.
I casi in questione hanno dato origine a un’indagine dell’Ivass, conclusasi con una segnalazione all’Agcm di possibili pratiche commerciali scorrette, la quale ha avviato una serie di procedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e dei relativi partner bancari e finanziari, alcuni dei quali, come può evincersi dalla lettera, conclusi con provvedimenti che hanno accolto e reso obbligatori gli impegni proposti dagli operatori coinvolti (tra i quali la previsione di un lasso di tempo di almeno sette giorni tra la concessione del finanziamento e la stipula della polizza e l’impegno a non finanziare il premio assicurativo).
c. Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling.
Ivass e Banca d’Italia puntano i fari sui sistemi di remunerazione, che non devono incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti.
In tale prospettiva, agli operatori vengono richiesti degli impegni specifici, ovvero:
  • prendere in considerazione le lamentele sotto qualunque forma rappresentate dalla clientela e altri indicatori di potenziali anomalie nell’attività di vendita (es., frequenza del recesso dalle polizze, percentuale di attivazione delle stesse, incidenza dei reclami, ecc.);
  • riservare adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive, affinché i prodotti siano venduti correttamente e siano fornite chiare indicazioni sui costi e sui benefici dei prodotti offerti.
Le Autorità richiamano poi le funzioni di revisione interna di imprese di assicurazione e intermediari a iniziative supplementari, per verificare il livello di soddisfazione della clientela, la condotta della rete e l’esistenza di eventuali pressioni per il collocamento di determinati prodotti.
d. Conflitti di interesse e livello dei costi.
In questo caso il focus è, da un lato, sugli accordi definiti di natura “partecipativa o commerciale” tra collocatore del prodotto assicurativo e il soggetto che eroga o colloca/distribuisce il finanziamento, e dall’altro sullo squilibrio tra costo dell’attività di distribuzione/collocamento delle polizze e compenso percepito, alla luce dell’alto livello di standardizzazione dei prodotti.
Le Autorità richiamano i soggetti destinatari della lettera ad attuare tempestivamente, a valle delle attività di controllo e monitoraggio, i necessari interventi correttivi per far cessare condotte di collocamento non in linea con il vigente quadro normativo regolamentare (ad es., formazione della rete e informazione della clientela e revisione degli schemi contrattuali).
Viene raccomandato, inoltre, che la funzione di internal audit degli operatori coinvolti pianifichi e svolga con periodicità almeno biennale verifiche, anche sul campo, sulla corretta commercializzazione dei prodotti abbinati.
e. La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.
In questo caso, viene richiamato il rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’art. 39 del Regolamento Ivass n. 41 del 2018, a mente del quale, tra l’altro: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, ferma restando la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.

Un invito alla verifica dell’offerta
Sintetizzati gli elementi di attenzione contenuti nella lettera, chiudiamo il nostro intervento con alcuni spunti tratti dall’ultima parte del documento.
In particolare, richiamata una serie di importanti principi (con un evidente riferimento anche al quadro normativo regolamentare post Idd), alle banche e agli intermediari finanziari viene, tra l’altro, richiesto di procedere a una verifica delle proprie politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento, mentre alle imprese di assicurazione di verificare il disegno e le politiche di offerta e collocamento dei propri prodotti assicurativi collocati o destinati al collocamento in abbinamento a un finanziamento.
Le verifiche, come sottolineano i supervisor, andranno condotte dalle funzioni di compliance e di internal audit, che dovranno accertare la conformità delle condotte sinora tenute dall’intermediario al complesso delle disposizioni applicabili (sia relative ai prodotti bancari che a quelli di natura assicurativa), l’idoneità dei processi e dei regolamenti interni, nonché l’esposizione ai rischi (operativi, legali e di reputazione) derivanti dal possibile contenzioso con la clientela (esposti, reclami, ricorsi ABF) e da richiami o sanzioni comminate dalle autorità competenti (Banca d’Italia, Ivass e Agcm)

L’informazione alle Autorità
Nel caso in cui vengano riscontrate carenze e ambiti di miglioramento, dovranno essere adottate le iniziative di rimedio necessarie per rimuovere tempestivamente le aree di debolezza e innalzare il livello di tutela della clientela, individuando misure adeguate a contenere i rischi legali e di reputazione connessi con eventuali irregolarità, inclusa, se del caso, l’adozione di misure di indennizzo.
Da sottolineare che le Autorità, dimostrandosi attente e sensibili alla situazione di emergenza determinata dalla diffusione oramai pandemica del coronavirus, hanno richiesto che gli esiti delle verifiche delle funzioni di controllo dovranno essere esaminati in seduta congiunta dagli organi collegiali di gestione e di controllo entro il 30 settembre 2020. 
Se si dovessero riscontrare carenze significative nell’offerta e nel collocamento di prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti, un rapporto sulle verifiche condotte e i verbali degli organi collegiali, unitamente a un dettagliato piano di interventi di rimedio, andranno inviati alla Banca d’Italia (banche e degli intermediari finanziari) e all’Ivass (imprese di assicurazione).
In ogni caso, la Banca d’Italia e l’Ivass si riservano di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte nell’ambito dell’attività di controllo e di scambiarsi le informazioni di rispettivo interesse.

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