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La nuova lettera al mercato di Ivass

Prima parte - Il recente intervento del regolatore è un ulteriore contributo per quanto riguarda l’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti

La nuova lettera al mercato di Ivass hp_vert_img
Il 17 marzo scorso l’Ivass e la Banca d’Italia sono intervenute nuovamente in tema di prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti con una lettera al mercato (da ora anche la “Lettera”). L’intervento si colloca nell’ambito delle iniziative che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il settore. 
Pensiamo, ad esempio, alle lettere al mercato del 26 agosto 2015 (polizze abbinate a finanziamenti Ppi - Payment Protection Insurance - Misure a tutela dei clienti), del 19 novembre 2015 (documento di Abi, Ania e Assofin contenente osservazioni sull’applicazione delle misure richieste con la lettera al mercato Ivass - Banca d’Italia sulle polizze abbinate ai finanziamenti), del 3 aprile 2017 (polizze abbinate a finanziamenti (Ppi) - rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento) e del 18 dicembre 2018 (polizze abbinate a finanziamenti (Ppi) - modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento).
Pensiamo ancora, oltre alle iniziative a livello europeo menzionate nella Lettera, alle disposizioni contenute nel decreto “Salva Italia” del 2011 (D.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011), che ha introdotto nell’ambito dell’art. 21 del Codice del Consumo il comma 3 bis (pratiche commerciali scorrette in occasione dell’offerta di un contratto di mutuo) e a quelle contenute nell’art. 28 del decreto “Cresci Italia” del 2012 (D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), rubricato “Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo” (successivamente modificato dalla c.d. legge sulla concorrenza del 2017 - legge n. 124/2017), a mente del quale, tra l’altro, se l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria al mutuo o al credito, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono accettare, senza variare le condizioni offerte, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato.
Ricordiamo, poi, le importanti novità intervenute a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva Idd, con particolare ma non esclusivo riferimento alle regole di comportamento finalizzate a dare centralità alle esigenze della clientela, sia nella fase di creazione del prodotto che in quella di distribuzione dello stesso, senza dimenticare, infine, gli interventi di natura sanzionatoria, anche da parte dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato), con la quale Ivass e Banca d’Italia hanno stipulato specifici protocolli di intesa.

I rischi per gli operatori
Nel contesto sopra evidenziato si colloca il nuovo intervento dei supervisor in campo finanziario e assicurativo, dove viene in primo luogo richiamata la necessità di un rispetto formale ma anche sostanziale delle disposizioni che regolano l’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento, sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle imprese produttrici.
In particolare, il focus è concentrato sul collocamento dei prodotti a protezione del credito (polizze Ppi) e dei beni oggetto di finanziamento (ad es. le polizze incendio e scoppio connesse ad un mutuo immobiliare), ma anche su quello, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”).
Ivass e Banca d’Italia hanno sottolineato che il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, oltre a comportare l’applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, può esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l’eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti autorità di vigilanza.

Dove sono i miglioramenti
Sotto il profilo operativo, Ivass e Banca d’Italia, dall’esame delle risultanze delle azioni di controllo, dal contenzioso con la clientela, da segnalazioni e procedimenti di altre autorità, hanno riscontrato delle aree di miglioramento e adeguamento nell’operato degli intermediari, sotto il duplice profilo di una corretta strutturazione dei prodotti e di un pieno godimento dei vantaggi che le polizze assicurative possono garantire alla clientela. In particolare, gli elementi di attenzione riguardano:
a. la qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa;
b. il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “polizze decorrelate”);
c. il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling;
d. i conflitti di interessi e il livello dei costi;
e. la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.
Nella seconda parte del nostro intervento cercheremo di sintetizzare le indicazioni delle Autorità in relazione ai suddetti elementi di attenzione, evidenziando anche quali sono state le richieste della Vigilanza in capo alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari.


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