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Quando coprire le spese legali

In una recente sentenza, la Cassazione conferma la validità del patto di gestione della lite ed esclude l’obbligo di rimborso dei costi processuali qualora l’assicurato scelga un altro avvocato

Quando coprire le spese legali hp_vert_img
Il caso
Convenuta in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale medica, una dottoressa, oltre a instare per il rigetto delle domande, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per esserne manlevata. Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della compagnia, l’adito Tribunale accoglieva la domanda avanzata dal danneggiato e condannava la predetta compagnia a tenere indenne l’assicurata delle somme da questa dovute a parte attrice; veniva, invece, rigettata la domanda mediante la quale l’assicurata chiedeva la condanna dell’assicuratore al rimborso delle spese legali sostenute.
Successivamente, l’assicurata impugnava l’ordinanza innanzi Corte d’Appello di Cagliari sostenendo che, con specifico riferimento al preteso rimborso delle spese di lite, la clausola prevista all’articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione (“la società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”, il cosiddetto patto di gestione della lite) non fosse di ostacolo all’applicazione dell’articolo 1917, comma 3, C.C., norma che pone a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione promossa dal danneggiato. La Corte d’Appello rigettava i motivi di gravame presentati, confermando in toto la decisione del giudice di prime cure.
Con particolare riguardo al rimborso delle spese di lite, i giudici di seconda istanza osservavano che “Il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in ragione della compatibilità tra la clausola di cui all’articolo 10 delle condizioni generali di contratto e il disposto dell’articolo 1917 C.C., comma 3: in tal senso la specifica pattuizione secondo la quale La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati costituisce previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non in contrasto con il principio di cui all’articolo 1917 C.C., comma 3”.

Concordanza di vedute tra gli articoli della norma
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, l’assicurata proponeva ricorso per Cassazione strutturato in unico motivo. Nella specie, la ricorrente deduceva che l’articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione si ponesse in contrasto con l’articolo 1917, comma 3, C.C. e fosse, pertanto, da considerarsi nullo ai sensi dell’articolo 1932, comma 2, C.C., norma che limita la derogabilità in senso sfavorevole all’assicurato di specifiche disposizioni codicistiche, fra le quali rientra altresì l’articolo 1917, comma 3, C.C.. Con ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020, la Suprema Corte, rilevando preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, ha proseguito comunque a illustrare le ragioni per le quali il ricorso sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.
Secondo gli ermellini, infatti, il patto di gestione della lite – e le relative esclusioni (nel caso de quo, previste dall’articolo 10 delle Cga) – non si pone in contrasto con quanto disposto dall’articolo 1917, comma 3, C.C., dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, ovverosia di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. In merito al diniego di copertura delle spese legali, inoltre, i giudici precisavano che “detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto [di gestione della lite], il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale”.
Sicché, a giustificare il rifiuto della compagnia rispetto alla richiesta di rimborso è stata proprio la scelta della stessa assicurata di non avvalersi del summenzionato patto di gestione della lite, ossia della difesa tecnica contrattualmente offerta dall’assicuratore.

In linea con la necessità di arginare l’abuso di ricorso in giudizio
Il ragionamento tracciato dalla Suprema Corte, oltre a essere chiarificatore, appare perfettamente lineare e scevro da qualsivoglia criticità. Invero, i giudici approfondiscono il rapporto intercorrente fra il cosiddetto patto di gestione della lite e il noto disposto dell’articolo 1917, comma 3, C.C., che nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile pone a carico degli assicuratori le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione promossa dal danneggiato. All’esito delle argomentazioni riportate nell’ordinanza in commento, viene pacificamente affermata la piena compatibilità della predetta clausola e l’obbligo di indennizzo delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio; ciò in quanto, sempre secondo il ragionamento delineato dalla Suprema Corte, attraverso il patto di gestione della lite si realizza comunque la ratio normativa (i.e. tenere indenne l’assicurato dalle spese sostenute di resistenza in giudizio).
Conseguentemente, posto che fra la disposizione contrattuale e la normativa codicistica non sussiste alcun contrasto (neppure ai sensi dell’articolo 1932 C.C.), la Cassazione addiviene alla corretta conclusione di riconoscere la piena validità della clausola che esclude l’obbligo dell’assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall’assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso abbia scelto di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia. Del resto, possiamo aggiungere che tale conclusione ben si allinea ai principi codicistici secondo cui le parti devono comportarsi con correttezza anche nel corso dell’esecuzione del contratto. In conclusione, l’ordinanza in esame non può che essere accolta con favore, ponendo un paletto fermo avverso gli abusi cui spesso si lasciano andare gli assicurati (con conseguenziale crescita esponenziale delle spese di lite a carico delle compagnie).

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