Rc auto, l’Ivass ha emanato il Regolamento 58
L’Istituto di vigilanza disciplina l’attestato di rischio Rca alla luce del nuovo modello previsto dal regolamento Ue 2024/1855
L’Ivass ha emanato, il 10 febbraio, il Regolamento 58 con cui l’istituto di vigilanza aggiorna la disciplina dell’attestato di rischio Rc auto, sostituendo e coordinando le disposizioni del Regolamento n. 9/2015 alla luce del nuovo modello europeo previsto dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/1855, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE sull’Rca.
Il Regolamento non introduce alcuna rivoluzione sul fronte bonus-malus, ma un rafforza significativamente gli obblighi informativi e sistematizza le regole sulla classe di merito di conversione universale (CU).
La principale novità riguarda l’introduzione delle informazioni aggiuntive nella Sezione F dell’attestato: oltre ai dati già noti, diventano obbligatori l’IUR (Identificativo univoco del rischio), l’indicazione della forma tariffaria, le eventuali franchigie richieste e non pagate, le classi di merito aziendali di provenienza e assegnazione, e la segnalazione della stipula ai sensi dell’Rc familiare (articolo 134, comma 4-bis del Cap), che dovrà restare tracciata anche negli attestati successivi. Si amplia inoltre la tabella di sinistralità, con dettaglio sui danni a cose, persone o misti.
Sul fronte evolutivo, viene confermata la tabella CU già nota, ma viene esplicitato il meccanismo della responsabilità paritaria: il malus scatta solo al raggiungimento del 51% cumulato negli ultimi cinque anni, chiarendo prassi già applicate ma non così puntualmente formalizzate nel 2015.
Tra le altre novità: la disciplina dettagliata per veicoli assicurati all’estero (Ue ed extra Ue), l’obbligo di pubblicare online la tabella di conversione tra CU e classe interna, l’assegnazione alla CU 18 in caso di nuova polizza con precedente contratto sospeso per mancato pagamento e il rafforzamento delle regole sulla continuità della storia assicurativa in caso di successioni, leasing, trasformazioni societarie e passaggi tra conviventi.
GLI ASSI PORTANTI DELL’INTERVENTO
Ad ogni modo, gli assi portanti dell’intervento sono due. Da un lato, l’inserimento nell’attestato di rischio delle informazioni aggiuntive previste dalla Sezione F del modello europeo,
rilevanti ai fini dell’applicazione di sconti o penalizzazioni di
premio derivanti da norme nazionali, prassi o accordi contrattuali. Le
informazioni devono consentire alle imprese una corretta tariffazione e
maggiore trasparenza verso il consumatore.
Dall’altro
lato, il Regolamento ripropone in modo sistematico i criteri di
assegnazione e le regole evolutive della classe CU già disciplinati dal
Provvedimento 72/2018, integrandoli con i chiarimenti forniti
dalla lettera al mercato del 29 aprile 2021. Vengono inoltre recepite,
con adeguamenti formali, le disposizioni sulla validità temporale
dell’attestato di rischio e sulla rilevazione della sinistralità in caso
di polizze di durata inferiore all’anno.
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