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Rc auto, l’Ivass ha emanato il Regolamento 58

L’Istituto di vigilanza disciplina l’attestato di rischio Rca alla luce del nuovo modello previsto dal regolamento Ue 2024/1855

Rc auto, l’Ivass ha emanato il Regolamento 58
L’Ivass ha emanato, il 10 febbraio, il Regolamento 58 con cui l’istituto di vigilanza aggiorna la disciplina dell’attestato di rischio Rc auto, sostituendo e coordinando le disposizioni del Regolamento n. 9/2015 alla luce del nuovo modello europeo previsto dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/1855, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE sull’Rca. 

Il Regolamento non introduce alcuna rivoluzione sul fronte bonus-malus, ma un rafforza significativamente gli obblighi informativi e sistematizza le regole sulla classe di merito di conversione universale (CU).

La principale novità riguarda l’introduzione delle informazioni aggiuntive nella Sezione F dell’attestato: oltre ai dati già noti, diventano obbligatori l’IUR (Identificativo univoco del rischio), l’indicazione della forma tariffaria, le eventuali franchigie richieste e non pagate, le classi di merito aziendali di provenienza e assegnazione, e la segnalazione della stipula ai sensi dell’Rc familiare (articolo 134, comma 4-bis del Cap), che dovrà restare tracciata anche negli attestati successivi. Si amplia inoltre la tabella di sinistralità, con dettaglio sui danni a cose, persone o misti.

Sul fronte evolutivo, viene confermata la tabella CU già nota, ma viene esplicitato il meccanismo della responsabilità paritaria: il malus scatta solo al raggiungimento del 51% cumulato negli ultimi cinque anni, chiarendo prassi già applicate ma non così puntualmente formalizzate nel 2015.

Tra le altre novità: la disciplina dettagliata per veicoli assicurati all’estero (Ue ed extra Ue), l’obbligo di pubblicare online la tabella di conversione tra CU e classe interna, l’assegnazione alla CU 18 in caso di nuova polizza con precedente contratto sospeso per mancato pagamento e il rafforzamento delle regole sulla continuità della storia assicurativa in caso di successioni, leasing, trasformazioni societarie e passaggi tra conviventi.

GLI ASSI PORTANTI DELL’INTERVENTO

Ad ogni modo, gli assi portanti dell’intervento sono due. Da un lato, l’inserimento nell’attestato di rischio delle informazioni aggiuntive previste dalla Sezione F del modello europeo, rilevanti ai fini dell’applicazione di sconti o penalizzazioni di premio derivanti da norme nazionali, prassi o accordi contrattuali. Le informazioni devono consentire alle imprese una corretta tariffazione e maggiore trasparenza verso il consumatore.

Dall’altro lato, il Regolamento ripropone in modo sistematico i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe CU già disciplinati dal Provvedimento 72/2018, integrandoli con i chiarimenti forniti dalla lettera al mercato del 29 aprile 2021. Vengono inoltre recepite, con adeguamenti formali, le disposizioni sulla validità temporale dell’attestato di rischio e sulla rilevazione della sinistralità in caso di polizze di durata inferiore all’anno.



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