Insurance Trade

L’Eba dice no al Danish Compromise per le assicurazioni

In un documento, l’Autorità bancaria europea ribadisce che la disposizione non si può estendere alle società eventualmente acquisite dalle compagnie

L’Eba dice no al Danish Compromise per le assicurazioni
Qualcuno dirà che continueranno a esserci “figli e figliastri” tra banche e assicurazioni in riferimento al cosiddetto Danish Compromise, che attribuisce ai gruppi bancari il beneficio di un trattamento prudenziale di favore dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, sulle loro partecipazioni assicurative, mentre tale trattamento non è concesso alle compagnie assicurative che detengono partecipazioni bancarie. L’Eba ha recentemente ribadito che il Danish Compromise non si può estendere automaticamente alle società eventualmente acquisite dalle compagnie. 

L’Autorità bancaria europea lo ha chiarito nel Rapporto sul consolidamento prudenziale per rispondere ai dubbi interpretativi emersi in recenti operazioni, tra cui l’acquisizione di Anima da parte della controllata assicurativa di Banco Bpm, Banco Bpm Vita (deal non citato esplicitamente nel documento).

Secondo l’Eba un’estensione automatica del Danish Compromise “potrebbe aprirebbe la strada a potenziali arbitraggi regolamentari”, incentivando “la creazione di strutture di gruppo in cui le controllate finanziarie sono poste al di sotto della controllata assicurativa”. Questa "ristrutturazione", nella visione dell’Eba, “potrebbe mirare ad aggirare requisiti prudenziali più severi” o a evitare “altre deduzioni di capitale”; al contrario, sostiene Eba, una “controllata di controllata” va trattata semplicemente come una controllata dalla capogruppo, indipendentemente dai “gradini” intermedi, utilizzando le regole prudenziali che sarebbero applicate in caso di un’acquisizione diretta. 

Nel caso particolare dell'acquisizione di una sgr da parte di una controllata assicurativa (è il caso Banco Bpm-Anima), scrive l'Eba, “è chiaro che l'asset manager acquisito si qualifica come controllata della capogruppo ed essendo un'istituzione finanziaria deve essere pienamente consolidata”, con la deduzione dell'avviamento dal capitale.

Per l'Eba, in ogni caso, l'attuale regolamentazione “è sufficientemente solida da tenere conto delle implicazioni prudenziali associate all'acquisizione di partecipazioni indirette in istituti finanziari”. L’Autorità pertanto non ritiene necessario “alcun ulteriore intervento normativo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti