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Covid-19: l’incognita dei contratti

Un tema già ora in evidenza riguarda l’impatto dei provvedimenti contenitivi dell’epidemia sui contratti in essere e la possibilità per le parti di rinegoziare gli accordo essendo mutate le condizioni

Covid-19: l’incognita dei contratti
Le misure di contenimento imposte per arginare l’epidemia di Covid-19 hanno messo in difficoltà molte imprese nel poter dare esito a impegni contrattuali sottoscritti in precedenza. Il tema non sarà di poco rilievo, e si attende un impatto a livello di contenziosi appena sarà concluso questo difficile periodo. L’eccezionalità del momento è implicitamente ammessa anche dal fatto che nella nostra giurisprudenza non è sufficientemente approfondito il tema della responsabilità per inadempienza a causa di forza maggiore. Attorno a questo tema si è svolto il webinar L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui contratti: conseguenze e rimedi, organizzato da Anra, che ha visto gli interventi di Alessandro De Felice, presidente dell’associazione dei risk e insurance manager italiani, e dell’avvocato Claudio Perrella, partner dello studio R&P Legal. 

L’articolo 91 del nuovo decreto Cura Italia affida la risoluzione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali a un giudice, che valuterà per ogni caso l’impossibilità di adempire in maniera totale o parziale agli obblighi contrattuali e le relative conseguenze.
La questione di fondo è come affrontare il tema delle “circostanze di forza maggiore” in funzione dei provvedimenti legislativi di emergenza che regolano anche gli aspetti contrattuali. Il Codice Civile prevede l’estinzione dell’obbligazione in caso di impossibilità di adempiere: si devono quindi manifestare dei criteri che rendono “non possibile” rispettare i termini del contratto, non sono sufficienti la “maggiore difficoltà” e neppure l’”onerosità”, caso quest’ultimo per cui rientra la causa “per maggiore onerosità pervenuta” che permette di rinegoziare l’accordo. 
Perrella ha spiegato che già in questi giorni si stanno trattando i primi casi di rinegoziazione. In generale, l’onere della prova grava sulla parte che invoca la forza maggiore o l’eccessiva onerosità. In ogni caso, prima di affrontare la legislazione della contrattualistica internazionale, va verificata la presenza nel contratto di un’eventuale specifica clausola da cui partire.
L’esortazione contenuta nell’articolo 91 del decreto Cura Italia è comunque quella di tenere conto della situazione emergenziale in atto, acconsentendo a concessioni che in un contesto differente potevano non essere previste. Si afferma inoltre in maniera definitiva l’obbligo di rinegoziazione, in base al quale l’applicazione dei principi di diligenza e buona fede impone alla parte in posizione contrattualmente più favorevole di rinegoziare il contratto.

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