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Legge Gelli, l’impatto per gli assicuratori

A margine dell’annuale assemblea Aiba, ieri a Milano si è tenuto un approfondimento sui contenuti del provvedimento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’on. Federico Gelli

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Entrata in vigore a partire dallo scorso 1° aprile, la legge Gelli sembra aver avere incontrato il consenso di coloro che operano nell’ambito sanitario. Durante numerosi interventi pubblici, così come sui media, una vasta platea di giuristi, professionisti sanitari, assicuratori, risk manager e intermediari si sono detti concordi sul fatto che questa legge, pur migliorabile, rappresenti un grande e positivo passo in avanti rispetto al passato.
Nata per garantire il principio della sicurezza delle curie, riducendo il contenzioso nelle aule dei tribunali e migliorando il sistema risarcitorio per i danni ai pazienti, la legge Gelli è stata scelta da Aiba come tema di approfondimento di una tavola rotonda a conclusione dell’assemblea annuale dell’associazione dei broker di assicurazione, tenutasi ieri a Milano. Un appuntamento per scavare a fondo, andando fino Al cuore della normativa, come recitava il titolo del convegno. A discuterne, un parterre di esperti di primissimo piano, a partire dal relatore e primo firmatario della legge, l’on Federico Gelli (in collegamento da Roma), che ha avuto modo di confrontarsi con Luca Franzi de Luca, presidente di Aiba, Fabio Maniori, dirigente responsabile servizio legale, compliance e distribuzione dell’Ania, Alberto De Negri, partner adivisor healthcare di Kpmg e l’avvocato Maurizio Hazan, managing partner dello studio legale Taurini & Hazan, che proprio su questa legge ha recentemente scritto un libro assieme allo stesso Federico Gelli e a Daniela Zorzit (La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli, ed. Giuffrè).

Un passo in avanti


In apertura, Franzi de Luca ha sottolineato l’importanza di questa legge, pur nelle sua “molteplici chiavi interpretative” dal momento che i ministeri competenti (Sviluppo Economico e Salute) devono ancora produrre i decreti attuativi: nell’attesa, ha spiegato, “il broker può e deve aiutare a fare chiarezza”. L’avvocato Hazan ha poi ripercorso la lunga gestazione del provvedimento, “che fa un passo in avanti rispetto al tentativo, che io definisco impressionistico, fatto dalla legge Balduzzi, di provare a mettere fine al caos che ha caratterizzato il settore negli ultimi 20 anni”. La legge, ha spiegato, si propone di “riportare in asse il rapporto tra paziente e medico”, e pone l’accento “non sull’aspetto pecuniario, ma sulla prevenzione del sinistro, anticipandolo e prevenendolo”: in tale dinamica “l’assicurazione è chiamata a un maggior ruolo sociale”. Dal punto di vista degli assicuratori, Maniori di Ania si è detto soddisfatto della legge, soprattutto per la chiarezza che ha apportato circa l’interpretazione della clausola claims made. Tuttavia, “bisognerà attendere i decreti attuativi per comprendere quali saranno i requisiti minimi per l’assicurazione. Il punto che noi reputiamo imprescindibile è che le riserve devono essere calcolate da un attuario e che devono essere previsti degli asset aggredibili in caso di contenzioso. Per questo non si può pensare che l’auto assicurazione possa essere una risposta efficace, perché equivale a non essere assicurati affatto”.

Evitare l’auto assicurazione

L’on Gelli ha quindi illustrato i concetti alla base dell’impianto normativo: “il tema più importante della legge è l’azione preventiva, per giungere a una visione nuova dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, che negli ultimi due decenni è stata progressivamente sostituita da carte bollate e contenziosi”. Quanto all’obbligatorietà della garanzia assicurativa delle strutture sanitarie, che in passato ha visto numerosi casi di auto assicurazione, Gelli ha sottolineato il proprio scetticismo relativamente a tale pratica, osservando che “nella legge esistono meccanismi in grado di superare questa formula”, attraverso processi di transizione dall’auto assicurazione alla gestione assicurativa. Il deputato Pd ha poi illustrato gli altri punti salienti della legge: l’obbligo di prevedere un risk manager in tutte le strutture sanitarie, il tema della trasparenza dei dati, per arrivare alla digitalizzazione delle documentazione sanitaria che, ha evidenziato, “in Italia viene ancora gestita in forma primitiva, con le cartelle cartacee, spesso incomplete e inaffidabili. Sappiamo che il documento su cui si regge il tutto è la cartella sanitaria, pertanto – ha aggiunto – diventa il nodo fondamentale per la gestione della responsabilità civilistica”. Su questo aspetto l’advisor di Kpmg, De Negri, ha sottolineato che “la digitalizzazione della documentazione è importante non soltanto in termini di mera replica in digitale del cartaceo, quanto come strumento per dimostrare che il processo clinico-medico decisionale è avvenuto in ottemperanza alle linee guida”. Su questo aspetto, però, Gelli ha precisato che “le linee guida sono sicuramente importanti, ma si tratta comunque di raccomandazioni: bisogna ricordarsi che in campo scientifico è il costante aggiornamento del professionista che guida i processi virtuosi”.

I numeri dei broker

Nella giornata di ieri, Aiba ha anche diffuso i dati relativi alle performance dei broker di assicurazione: la categoria, nel corso del 2016, ha gestito complessivamente 16,6 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’11,5%. Nei soli rami danni i broker hanno gestito 14,9 miliardi di euro (41% del comparto). “Tenendo conto che il mercato assicurativo italiano ha registrato un decremento dell’8,7% - osserva una nota di Aiba – si tratta di valori decisamente rilevanti, che confermano il broker quale figura professionale di riferimento per il trattamento dei rischi del nostro Paese: oltre il 65% dei rischi industriali sono intermediati dai broker”. Inoltre, nell’arco degli ultimi dieci anni è stata registrata una forte crescita numerica sia delle società (+66,2%) sia delle ditte individuali (+85%), dovuta in buona parte al passaggio al brokeraggio da parte di ex agenti.

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