Bullismo e cyberbullismo
In una società come quella attuale, in cui l’uso della tecnologia è assai diffuso e internet è facilmente accessibile, i comportamenti di sopraffazione hanno trovato il modo di evolversi anche sulla rete, con atti di tipo offensivo e prevaricatorio perpetrati attraverso l’utilizzo dei social network e di chat. In questo caso, non c’è, tra l’attore e la sua vittima, un reale contatto: tutto può svolgersi nel completo anonimato
12/12/2025
Gli atti di bullismo e cyberbullismo si ripetono ormai con una certa frequenza e scuotono profondamente l’opinione pubblica, perché colpiscono soprattutto i giovani, approfittando delle loro fragilità. Quando, nel 2013, la studentessa quattordicenne Carolina Picchio si suicidò perché esasperata dalle offese ricevute sui social, quella terribile storia rappresentò il primo caso noto di cyberbullismo conclusosi con la morte della vittima, nel nostro paese. In seguito a essa fu approvata la legge 29 maggio 2017, n.71, la prima in Europa a occuparsi della prevenzione di questo fenomeno, modificata quest’anno dal decreto legislativo n. 99/2025, vigente dal 16 luglio 2025 e contenente Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 2024, n. 70.
LA DEFINIZIONE CHE VIENE DATA DAL MINISTERO
Il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) definisce il cyberbullismo come “la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento, perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo”.
Si tratta dunque di una forma di bullismo che si manifesta attraverso strumenti elettronici, come i social media, con atti di aggressione, molestia o prevaricazione ripetuti nel tempo, verso una persona percepita come più debole, causando danni psicologici ed emotivi significativi, spesso tramite diffamazione, furto d’identità o diffusione di contenuti offensivi.
DALLA DENIGRAZIONE AL SEXTING
Vengono riconosciute varie forme di cyberbullismo. Ecco le più note.
Flaming: costituito dall’invio di messaggi violenti, volgari e offensivi per scatenare conflitti verbali online, all’interno di forum o chat.
Harassment: l’invio ripetuto di messaggi offensivi, insultanti o minacciosi tramite vari mezzi (sms, social media, email), allo scopo di ferire la vittima.
Denigrazione: la diffusione di notizie false, pettegolezzi, foto o video imbarazzanti (il più delle volte falsi) per danneggiare l’immagine della vittima.
Cyberstalking: molestie e minacce ripetute, mirate a terrorizzare e incutere paura nella vittima.
Impersonation: il furto d’identità, attraverso la creazione di profili falsi o l’accesso ad account altrui, per pubblicare messaggi compromettenti o dannosi a nome della vittima.
Outing/Trickery: ottenere, cioè, informazioni private o segreti con l’inganno (trickery) per poi divulgarli online senza il consenso della vittima, per umiliarla.
Esclusione: esclusione deliberata di una persona da conversazioni, giochi online o gruppi di chat per farla sentire emarginata.
Slapping: aggressione fisica ripresa e diffusa sulla rete.
Doxing: diffusione di dati sensibili.
Infine, una particolare forma di cyberbullismo è quella legata al sexting, che consiste nell’inviare foto in pose sexy, spesso con messaggi o video dai contenuti sessualmente espliciti. Il sexting si può trasformare in una potente arma contro chi ne rimane vittima ed è un fenomeno assai preoccupante, che causa grande allarme tra genitori ed educatori.
In un momento storico così confuso, si rende quindi necessaria un’educazione sana e profonda ai sentimenti: una sorta di alfabetizzazione emotiva che deve partire dai primi anni, per far sì che i bambini imparino da subito a costruire relazioni sane e reali.
LE CONSEGUENZE PER LE VITTIME
Come accennato, le conseguenze del cyberbullismo possono essere anche molto gravi, sia a livello psicologico (ansia, depressione, perdita dell’autostima, paura, senso di impotenza, vergogna) sia a livello comportamentale (isolamento, ritiro sociale, aggressività, disturbi del sonno, problemi scolastici, fino a comportamenti autolesionistici o tentativi di suicidio). Bisogna tener conto del fatto che gli atti di cyberbullismo avvengono di fronte a una platea potenzialmente infinita, perché chiunque, in qualunque parte del mondo, potrà assistervi. Chi agisce da cyberbullo, pensando di rimanere anonimo, è quindi volutamente crudele e aggressivo, e conta sul fatto che gli eventuali adulti di riferimento restino all’oscuro di questi episodi e non riescano così a fornire alcun supporto alla vittima.
DUE FENOMENI A CONFRONTO
Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito viene fornita una chiara descrizione dei due fenomeni, mettendoli a confronto:


Riassumendo, abbiamo un episodio di bullismo quando una persona è esposta ripetutamente ad atti aggressivi e violenti da parte di uno o più soggetti. L’intenzionalità del comportamento aggressivo e la sistematicità delle azioni perpetrate sono considerate aspetti distintivi del fenomeno. Ma in una società come quella attuale, in cui l’uso della tecnologia è assai diffuso e la rete internet è facilmente accessibile, il bullismo ha trovato il modo di evolversi, per così dire. Questo fenomeno prende dunque il nome di cyberbullismo, a indicare tutti gli atti di tipo offensivo e prevaricatorio perpetrati attraverso l’utilizzo dei social network, delle chat e, in generale, della rete. In questo caso, inoltre, non vi è, tra l’attore e la sua vittima, un reale contatto: tutto può svolgersi nel completo anonimato. In più, una caratteristica che contraddistingue il cyberbullismo dal bullismo classico consiste nella sua capacità di coinvolgere un numero di persone praticamente infinito, come abbiamo accennato. La rete consente di interfacciarsi con chiunque in qualunque momento, abbattendo le barriere dello spazio e del tempo.
Infine, uno degli aspetti più problematici del fenomeno è rappresentato dall’estrema velocità con cui le informazioni sono trasmesse in rete. Il cyberbullismo è in grado di diffondere in pochissimi secondi qualsiasi messaggio, immagine, video, anche a contenuto sessuale, con l’aggravante che la vittima possa essere per lungo tempo ignara delle conseguenze dell’attacco subito.
LE NUOVE NORME PER LA LOTTA AL FENOMENO
Il 12 giugno 2025 ha visto la luce il nuovo decreto legislativo n. 99/2025, contenente Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.
La legge n. 70/2024 modificava la precedente legge n. 71/2017 cui abbiamo accennato, estendendone gli effetti anche al fenomeno del bullismo tradizionalmente inteso, ed apportava ulteriori modifiche al quadro normativo vigente, in tema di prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni. È previsto il potenziamento del servizio di assistenza telefonico (definito Emergenza Infanzia), dedicato alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo.
Il numero telefonico pubblico 114 sarà attivo in tutto il nostro paese, 24 ore al giorno, per tutto l’anno, e sarà fruibile da chiunque voglia segnalare situazioni di emergenza e disagio nocive per lo sviluppo psico-fisico dei minori, e casi di bullismo o cyberbullismo. Gli operatori saranno dotati di adeguate competenze e potranno fornire direttamente alle vittime e ai loro congiunti immediata assistenza psicologica, psicopedagogica o giuridica.
Viene inoltre offerta gratuitamente agli utenti del servizio un’applicazione informatica, dotata di una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile esclusivamente previo consenso dell’utilizzatore, e un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Gdpr) L’Istat, ogni due anni, effettuerà una rilevazione sui fenomeni in argomento, allo scopo di misurarne le caratteristiche fondamentali e individuare i soggetti maggiormente esposti al rischio.
Entro il 31 dicembre di ciascuna annualità il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà quindi una specifica relazione contenente:
a) i risultati delle indagini svolte dall’Istat;
b) lo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
c) l’impatto di dette misure, in particolar modo sul mondo della scuola.
LE IMPLICAZIONI ASSICURATIVE
Di una certa importanza è l’inserimento, nel Codice delle comunicazioni elettroniche (il testo normativo che stabilisce le regole per lo sviluppo, l’esercizio e la gestione delle reti e i servizi di comunicazione elettronica), di una nuova norma che impone che, nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica (inclusi gli operatori di telefonia e internet) sia richiamato l’articolo 2048 c.c. Ricorderemo che tale articolo del Codice civile riguarda la responsabilità civile di genitori, tutori, precettori e maestri d’arte, per i danni causati a terzi dai soggetti che si trovino sotto la loro vigilanza. In questo caso, l’articolo stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli ad altri minori, anche attraverso l’uso improprio delle nuove tecnologie e della rete in generale.
Non sfuggirà ai lettori come ciò possa cambiare radicalmente le regole e l’esposizione di alcune delle polizze di responsabilità civile più comunemente vendute sul nostro mercato (la Rc del capofamiglia, per fare un esempio). I genitori sono quindi responsabili per qualsiasi danno causato dai propri figli ad altri minori, attraverso atti di bullismo e cyberbullismo, con tutte le conseguenze cui abbiamo fatto cenno.
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