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Riassicurazione

Si tratta di un’assicurazione che indennizza la compagnia assicurativa per i rischi che assume sul mercato, secondo regole definite in appositi trattati che specificano gli obblighi di entrambe le parti. Risultano utili in particolare in caso di eventi di ampia portata che potrebbero esporre eccessivamente la società sottoscrittrice

Riassicurazione hp_vert_img
Per riassicurazione si intende l’assicurazione stipulata da un assicuratore, ovvero la pratica per cui una compagnia di riassicurazione, a fronte del versamento di un determinato premio, accetta di indennizzare la compagnia di assicurazione (definita come cedente), per una parte o per l’intero ammontare di cui essa fosse responsabile, in virtù di un determinato contratto di assicurazione (polizza) o di un intero portafoglio o gruppo di polizze, come accade nei trattati di riassicurazione.
Esistono due tipi principali di riassicurazione:

a) obbligatoria, altrimenti definita come trattato di riassicurazione;
b) facoltativa

Nei trattati di riassicurazione, il riassicuratore è obbligato ad accettare un dato portafoglio di rischi per intero, a certe condizioni prestabilite. Esso è perciò stipulato per coprire tutte le polizze che dovessero ricadere all’interno di tale portafoglio in un periodo determinato (che è generalmente equivalente a un anno). 
Da parte sua, anche la compagnia cedente è obbligata ad applicare al trattato di riassicurazione tutti i rischi sottoscritti che dovessero rientrare nei parametri definiti nel trattato stesso. Questa è la ragione per cui questi contratti sono definiti obbligatori.
I trattati di riassicurazione possono essere stipulati per ciascuno dei rami gestiti da un assicuratore o anche per l’insieme di tutti i rami sottoscritti, come accade per la riassicurazione stipulata sulla base di un bouquet. 
 Il contratto di riassicurazione facoltativa, invece, prevede la cessione di una sola polizza, o di un solo rischio o porzione di rischio assicurato al suo interno.
Non vi è obbligo di cessione da parte dell’assicuratore o di accettazione da parte del riassicuratore, il quale può rifiutare in tutto o in parte le condizioni di riassicurazione proposte dalla cedente. Per tale ragione, questi contratti di riassicurazione sono definiti facoltativi e possono rispecchiare fedelmente le condizioni della polizza ceduta (usualmente definita come polizza originale) o possono parzialmente discostarsene. 
La copertura riassicurativa facoltativa si definirà concurrent nel primo caso e non concurrent nel secondo.

La compagnia agisce in modo equilibrato per tutelarsi dalla volatilità del rischio
Fatte le dovute considerazioni, in base alla propria capacità finanziaria e alla composizione del proprio portafoglio (ovvero in base alla rischiosità dei rami e rischi assicurati) e tenuto conto dei requisiti essenziali allo svolgimento della propria attività determinati dagli organismi di vigilanza del settore (primo fra i quali, il mantenimento del proprio margine di solvibilità), ciascuna compagnia di assicurazione provvede a dotarsi di un’adeguata riassicurazione. 
Ciò le consente di disporre in ogni momento dei mezzi finanziari necessari a indennizzare i propri assicurati, anche di fronte a eventi dannosi di grandi dimensioni, come le catastrofi naturali o il verificarsi di danni a catena, il cui ammontare complessivo potrebbe risultare troppo cospicuo da affrontare.
Si tratta dunque di uno strumento di primaria importanza per conferire stabilità al sistema finanziario globale, dal momento che viene fortemente ridotto il rischio di insolvenza delle compagnie di assicurazione, soprattutto a beneficio degli assicurati, che sono poi le loro principali controparti contrattuali.
Per quanto riguarda la riassicurazione facoltativa, essa può servire a sopperire a eventuali limitazioni o esclusioni di copertura presenti nei trattati di riassicurazione, oppure quando l’entità del rischio assicurato superi la capacità prevista dal trattato stesso, ovvero qualora il rischio sia di natura talmente particolare da non essere contemplato in un ramo specifico.
Esistono altre tipologie di riassicurazione, definite facoltative-obbligatorie, che prevedono che l’obbligo a contrarre sia diversamente assegnato tra le parti, a seconda di come sono strutturate.
In poche parole, è possibile combinare diverse forme di riassicurazione per ottenere la protezione più confacente alle necessità dell’assicuratore, operando una serie di scelte per controllare al meglio la frequenza e la severità dei danni che possono colpire un portafoglio di rischi e assicurando un’ottimale gestione della volatilità che caratterizza l’andamento di ciascun ramo di assicurazione sottoscritto.

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