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Cut-Through Clause

La formula identifica una clausola che consente all’assicurato di ricevere il risarcimento del danno direttamente dalla compagnia di riassicurazione e non, come avviene di solito, dal suo assicuratore

Cut-Through Clause hp_vert_img
La cut-throug clause è una clausola adottata in ambito riassicurativo, che prevede che il risarcimento dei danni venga effettuato direttamente dal riassicuratore al danneggiato, consentendo a un soggetto non direttamente in rapporto con lo stesso di esercitare diritti nei suoi confronti. L’espressione cut-through indica infatti l’azione di tagliar corto, ovvero di trovare un espediente per escludere dal risarcimento la compagnia di assicurazione. Il contratto riassicurativo si inquadra come un patto tra società, stipulato esclusivamente tra assicuratore e riassicuratore: l’assicurato, ovvero il beneficiario della polizza, non è in alcun modo coinvolto nella riassicurazione e il riassicuratore non ha alcun rapporto, né alcuna obbligazione, nei suoi confronti. 
Tale principio viene ribadito all’interno del codice civile, nella breve sezione dedicata alla riassicurazione e, in particolare, all’articolo 1929 (Estraneità dell’assicurato), ove si dispone che “il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salvo le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati”. La presenza di un accordo di riassicurazione, dunque, non altera in alcun modo gli obblighi dell’assicuratore verso il beneficiario della polizza, il quale è nella maggior parte dei casi totalmente all’oscuro dell’esistenza della riassicurazione stessa. 

Default e rating
La disposizione prevista da una cut-through clause, però, attiva una sorta di scorciatoia, grazie alla quale il pagamento del sinistro viene preso in carico direttamente dal riassicuratore, invece di seguire il suo normale iter, che vedrebbe il pagamento all’assicurato effettuato a termini di polizza dall’assicuratore e dallo stesso successivamente recuperato in base alle condizioni previste dal contratto di riassicurazione. 
Ciò si verifica generalmente in caso di insolvenza della compagnia di assicurazione, per cui il riassicuratore assume su di sé gli obblighi esistenti tra quest’ultima e l’assicurato. Questo genere di disposizione può assumere la forma di una clausola specifica o di una sorta di avallo fornito dal riassicuratore alla compagnia, ed è solitamente impiegato quando la cedente gode di un rating finanziario sufficiente a operare, ma non in grado di assicurarle il necessario livello di solvibilità sul lungo periodo. La cut-through clause, inoltre, può essere utilizzata nelle coperture fronting, quando cioè il riassicuratore non dovesse essere ancora autorizzato a operare in via diretta in un dato mercato e si trovi costretto a utilizzare una compagnia che lo rappresenti formalmente. 

Benefici di mercato
Riassumendo, l’operatività di questa clausola è innescata dal default finanziario della cedente o dall’impossibilità di quest’ultima a operare in un mercato, e rende l’assicurato beneficiario di un contratto (quello di riassicurazione) del quale non è direttamente parte in causa.
Per l’assicurato, una disposizione cut-through garantisce una certa sicurezza, nel caso in cui l’unico assicuratore disponibile per un dato prodotto non sia finanziariamente solido come si vorrebbe, evitando i rischi associati alla sua eventuale insolvenza. Per la compagnia cedente, invece, essa è utile nel caso in cui la sua capacità finanziaria non fosse sufficiente ad attrarre certi clienti, particolarmente importanti, all’interno del mercato. E per le compagnie di riassicurazione, infine, essa può servire per accedere a mercati nei quali non fossero ancora autorizzati a operare in via diretta o per supportare una cedente troppo giovane per avere sviluppato un rating sufficiente a operare sui grandi rischi.

Qualche rischio per i riassicuratori 
Tuttavia, la cut-through clause espone il riassicuratore a qualche pericolo, qualora, all’atto del pagamento del sinistro al beneficiario della polizza, non fosse prevista la totale estinzione dei suoi obblighi nei confronti della cedente. In tal caso, infatti, si potrebbe presentare una sorta di doppia esposizione all’evento dannoso, rimanendo i due contratti (quello assicurativo e quello riassicurativo) del tutto slegati fra loro.
In realtà, per le sue caratteristiche, questa clausola potrebbe essere interpretata come una violazione dei rapporti giuridici nascenti dai due diversi contratti in corso, quello tra assicuratore ed assicurato da un lato e quello tra riassicuratore e cedente dall’altro. Per tali ragioni i riassicuratori sono spesso restii a concederla e preferiscono invece operare secondo il disposto delle clausole di insolvenza, previste in tutti i trattati di riassicurazione, proprio allo scopo di dirimere le questioni legate all’eventuale default finanziario delle compagnie cedenti.

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